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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1236/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11486/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 32 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Via Collina Liguorni 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069988045000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 22.5.2025 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate DP di Avellino, l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, notificatagli il 28/3/2025, n. 07120250069988045/000 di € 3.494,93 emessa a titolo di “irrogazione sanzioni
2015” recante nel dettaglio l'indicazione “iscrizione a ruolo a seguito di atto di contestazione n.
TFKCO0100547 notificato il 12.9.2024; l'istante ha eccepito: 1) la illegittimità della cartella per difetto di motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) la prescrizione/decadenza quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Avellino chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, tra l'altro, la validità della motivazione e la regolare notifica dell'atto presupposto. Non si è costituita l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto alla prime due censure sollevate in ricorso, mette conto preliminarmente evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R.
n. 602 del 1973. Inoltre, quanto alla mancata allegazione dell'atto presupposto, ne va rilevata la superfluità stante la documentata notifica a mezzo pec del 12.9.2024 dell'atto di contestazione posto a base della iscrizione a ruolo de qua. Invero, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (Cass. n. 3417 del 8 febbraio 2017, Cass. n. 407 del 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. n. 18073 del 2 luglio 2008), con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.
Va, infine, evidenziata l'infondatezza l'ultima censura sollevata in ricorso: invero, la mancata impugnazione dell'atto di contestazione presupposto, documentalmente notificato il 12.9.2024 e divenuto definitivo, ha cristallizzato la pretesa tributaria de qua, né è successivamente maturata alcuna prescrizione stante la intervenuta notifica della cartella di pagamento opposta il 28.3.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Avellino che liquida in euro 400,00 per compensi.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11486/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 32 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Via Collina Liguorni 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069988045000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 22.5.2025 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate DP di Avellino, l'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, notificatagli il 28/3/2025, n. 07120250069988045/000 di € 3.494,93 emessa a titolo di “irrogazione sanzioni
2015” recante nel dettaglio l'indicazione “iscrizione a ruolo a seguito di atto di contestazione n.
TFKCO0100547 notificato il 12.9.2024; l'istante ha eccepito: 1) la illegittimità della cartella per difetto di motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) la prescrizione/decadenza quinquennale;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Avellino chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, tra l'altro, la validità della motivazione e la regolare notifica dell'atto presupposto. Non si è costituita l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto alla prime due censure sollevate in ricorso, mette conto preliminarmente evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R.
n. 602 del 1973. Inoltre, quanto alla mancata allegazione dell'atto presupposto, ne va rilevata la superfluità stante la documentata notifica a mezzo pec del 12.9.2024 dell'atto di contestazione posto a base della iscrizione a ruolo de qua. Invero, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (Cass. n. 3417 del 8 febbraio 2017, Cass. n. 407 del 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. n. 18073 del 2 luglio 2008), con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.
Va, infine, evidenziata l'infondatezza l'ultima censura sollevata in ricorso: invero, la mancata impugnazione dell'atto di contestazione presupposto, documentalmente notificato il 12.9.2024 e divenuto definitivo, ha cristallizzato la pretesa tributaria de qua, né è successivamente maturata alcuna prescrizione stante la intervenuta notifica della cartella di pagamento opposta il 28.3.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Avellino che liquida in euro 400,00 per compensi.