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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, nella persona dei giudici
Dr.ssa VI AR Presidente
Dr.ssa Miriam Valenti Giudice
Dr. Gennaro Beatrice Giudice rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1793/2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630
c.p.c. avverso ordinanza del G.E. del Tribunale resa in data 24.03.2025 nella procedura rge mob. n. 369/2023;
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...], al Parte_1 CP_1
Cod. Fisc. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Giovanni Maddaloni, C.F. presso il cui studio legale è C.F._2 elettivamente domiciliato in Nola, alla via Feudo n. 216;
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in Cimitile (NA) alla Controparte_3 via Traversa San Francesco n. 9 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv.to Filomena Fiore (C.F. ) presso il cui studio legale è C.F._4 elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) alla via Trieste n. 12.
RECLAMATO
Nonché
, Partita IVA PEC Controparte_4 P.IVA_1 Email_1
1 P.I. PEC Controparte_5 P.IVA_2 Email_2
Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento reso in data 24.03.2025 nel procedimento recante RG MOB.
N. 369/2023, il G.E. del Tribunale di Nola, dott.ssa Stefania Armiero, “Rilevato che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 543 cpc è stato notificato entro la data in citazione
(22.04.2023) al terzo mentre al terzo la notifica è avvenuta successivamente CP_5 CP_4 in data 17.05.2023;
Ritenuto che
la mancata notifica entro la data in citazione dell'avviso di cui all'art.
543 cpc determina l'inefficacia del pignoramento;
vista la dichiarazione del terzo negativa della CP_5
pqm
dichiara l'inefficacia del pignoramento nei confronti di dichiara la chiusura
[...] CP_4 anticipata della procedura per infruttuosità”.
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, il sig. proponeva reclamo Parte_1 ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. con contestuale istanza di sospensiva avverso la detta ordinanza, deducendone l'illegittimità e l'erroneità.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 28/04/2025 si costituiva il reclamato per contestare la fondatezza del reclamo e chiedere la conferma dell'impugnata ordinanza.
Va premesso che il reclamo è stato tempestivamente spiegato con ricorso depositato in data 09.04.2025, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c..
Preme osservare come con ordinanza del 24.03.2025, il G.E. dichiarava l'inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo , sul presupposto della mancata Controparte_4 notifica a tale terzo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, ai sensi dell'art. 543, V comma, c.p.c.
Ebbene, l'assunto della tardiva notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. al terzo Controparte_4
risulta erroneo, atteso che dalla documentazione depositata unitamente al reclamo
[...] emerge che il creditore pignorante ha notificato detto avviso nei confronti di Controparte_4
a mezzo di pec del 13/04/2023. Nondimeno, nel fascicolo recante
[...] Pt_3
369/2023 il creditore ha omesso di depositare l'avviso di avvenuta consegna relativo alla notifica del 13.04.2024 nei confronti di (avendo depositato solo l'avviso di CP_4 avvenuta consegna relativo alla pec inviata al terzo ). Pertanto, atteso che la norma in CP_5 questione dispone che “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo
2 dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato
l'avviso” (si veda art. 543, V e VI co., c.p.c.), non essendo stata depositata la prova della documentazione attestante il perfezionamento della notifica nei confronti del detto terzo, il provvedimento di inefficacia deve essere in ogni caso confermato.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
La diversa motivazione alla base della conferma del provvedimento giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'
[...]
del Tribunale di Nola in data 25.03.2015 nell'ambito della procedura Controparte_6 espropriativa n. 369/2023 R.G.E. MOB.;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti.
Nola, 15.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Gennaro Beatrice dott.ssa VI AR
3
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, nella persona dei giudici
Dr.ssa VI AR Presidente
Dr.ssa Miriam Valenti Giudice
Dr. Gennaro Beatrice Giudice rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1793/2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630
c.p.c. avverso ordinanza del G.E. del Tribunale resa in data 24.03.2025 nella procedura rge mob. n. 369/2023;
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...], al Parte_1 CP_1
Cod. Fisc. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Giovanni Maddaloni, C.F. presso il cui studio legale è C.F._2 elettivamente domiciliato in Nola, alla via Feudo n. 216;
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] e residente in Cimitile (NA) alla Controparte_3 via Traversa San Francesco n. 9 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv.to Filomena Fiore (C.F. ) presso il cui studio legale è C.F._4 elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) alla via Trieste n. 12.
RECLAMATO
Nonché
, Partita IVA PEC Controparte_4 P.IVA_1 Email_1
1 P.I. PEC Controparte_5 P.IVA_2 Email_2
Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento reso in data 24.03.2025 nel procedimento recante RG MOB.
N. 369/2023, il G.E. del Tribunale di Nola, dott.ssa Stefania Armiero, “Rilevato che l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 543 cpc è stato notificato entro la data in citazione
(22.04.2023) al terzo mentre al terzo la notifica è avvenuta successivamente CP_5 CP_4 in data 17.05.2023;
Ritenuto che
la mancata notifica entro la data in citazione dell'avviso di cui all'art.
543 cpc determina l'inefficacia del pignoramento;
vista la dichiarazione del terzo negativa della CP_5
pqm
dichiara l'inefficacia del pignoramento nei confronti di dichiara la chiusura
[...] CP_4 anticipata della procedura per infruttuosità”.
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, il sig. proponeva reclamo Parte_1 ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. con contestuale istanza di sospensiva avverso la detta ordinanza, deducendone l'illegittimità e l'erroneità.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 28/04/2025 si costituiva il reclamato per contestare la fondatezza del reclamo e chiedere la conferma dell'impugnata ordinanza.
Va premesso che il reclamo è stato tempestivamente spiegato con ricorso depositato in data 09.04.2025, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 630 c.p.c..
Preme osservare come con ordinanza del 24.03.2025, il G.E. dichiarava l'inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo , sul presupposto della mancata Controparte_4 notifica a tale terzo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, ai sensi dell'art. 543, V comma, c.p.c.
Ebbene, l'assunto della tardiva notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. al terzo Controparte_4
risulta erroneo, atteso che dalla documentazione depositata unitamente al reclamo
[...] emerge che il creditore pignorante ha notificato detto avviso nei confronti di Controparte_4
a mezzo di pec del 13/04/2023. Nondimeno, nel fascicolo recante
[...] Pt_3
369/2023 il creditore ha omesso di depositare l'avviso di avvenuta consegna relativo alla notifica del 13.04.2024 nei confronti di (avendo depositato solo l'avviso di CP_4 avvenuta consegna relativo alla pec inviata al terzo ). Pertanto, atteso che la norma in CP_5 questione dispone che “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo
2 dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato
l'avviso” (si veda art. 543, V e VI co., c.p.c.), non essendo stata depositata la prova della documentazione attestante il perfezionamento della notifica nei confronti del detto terzo, il provvedimento di inefficacia deve essere in ogni caso confermato.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
La diversa motivazione alla base della conferma del provvedimento giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa come in narrativa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'
[...]
del Tribunale di Nola in data 25.03.2015 nell'ambito della procedura Controparte_6 espropriativa n. 369/2023 R.G.E. MOB.;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti.
Nola, 15.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Gennaro Beatrice dott.ssa VI AR
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