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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 71/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 71 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
(C.F. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1956, entrambi elettivamente domiciliati in CA, Piazza San Giovanni n. 18, presso lo studio dell'Avv. Veronica Avella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.01.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 1.12.1990 a CA (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (il 20.02.1991) e Per_1
(il 29.09.1994), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti Per_2 condizioni: “a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. b) si Parte_2 trasferirà presso l'unità abitativa autonoma e distinta posta al pian terreno della casa coniugale e l'abiterà in via esclusiva, mantenendo l'intero arredo e mobilio, portando con sé tutti i suoi effetti personali. c) resterà presso l'unità abitativa sita al primo piano della casa coniugale, Parte_1 costituente abitazione autonoma e distinta e l'abiterà con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono. d) corrisponderà in favore di , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno
5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. e) Tutte le somme versate sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi resteranno nella disponibilità esclusiva di Parte_1
– doc. 09. f) L'autovettura (Fiat Punto) acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla
[...] sola , resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima – doc. 10. g) Entrambi i Parte_1 coniugi dichiarano che non sussistono altre proprietà e/o beni da dividere e, con l'approvazione del presente accordo, dichiarano di aver pienamente e definitivamente regolato ogni reciproco rapporto.
h) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
All'udienza del 28.05.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
71/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 28.05.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in CA (FR) l'1/12/1990, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CaSSINO (FR) dell'anno 1990 , al n.12 , parte I,);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 28.05.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 71 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
(C.F. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20.10.1956, entrambi elettivamente domiciliati in CA, Piazza San Giovanni n. 18, presso lo studio dell'Avv. Veronica Avella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.01.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 1.12.1990 a CA (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (il 20.02.1991) e Per_1
(il 29.09.1994), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti Per_2 condizioni: “a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. b) si Parte_2 trasferirà presso l'unità abitativa autonoma e distinta posta al pian terreno della casa coniugale e l'abiterà in via esclusiva, mantenendo l'intero arredo e mobilio, portando con sé tutti i suoi effetti personali. c) resterà presso l'unità abitativa sita al primo piano della casa coniugale, Parte_1 costituente abitazione autonoma e distinta e l'abiterà con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono. d) corrisponderà in favore di , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno
5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. e) Tutte le somme versate sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi resteranno nella disponibilità esclusiva di Parte_1
– doc. 09. f) L'autovettura (Fiat Punto) acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla
[...] sola , resterà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima – doc. 10. g) Entrambi i Parte_1 coniugi dichiarano che non sussistono altre proprietà e/o beni da dividere e, con l'approvazione del presente accordo, dichiarano di aver pienamente e definitivamente regolato ogni reciproco rapporto.
h) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
All'udienza del 28.05.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
71/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 28.05.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in CA (FR) l'1/12/1990, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CaSSINO (FR) dell'anno 1990 , al n.12 , parte I,);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 28.05.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)