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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3303/2015 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Lombardo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo. RICORRENTE
CONTRO
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, via Diomede C. Fresa n. 6, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Azzone e Leonardo De Giosa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.6.2015 premetteva di aver svolto attività Parte_1 di lavoro parasubordinato in favore della svolgendo Controparte_1
attività di agente di commercio dal 1998, sebbene regolarizzato con la formula del procacciatore d'affari, come dimostrato peraltro dalle fatture provvigionali sul cui imponibile l'azienda
1 tratteneva la quota ENASARCO a carico dell'agente, che non era stata mai versata all'ente previdenziale.
Spiegava che oggetto del mandato era la promozione e vendita delle opere d'arte trattate dalla ditta mandante, che l'attività si svolgeva nel territorio assegnato all'agente (nella regione
Sicilia nelle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, e nella regione Calabria, poi ridotta alla sola provincia di Reggio Calabria), che la provvigione era pari al 10%, oltre al
2% a titolo di indennità d'incasso, poi passata nel settembre 2006 al 15% complessivo sull'importo fatturato per tutti gli affari conclusi al netto di imposte, tasse e ritenute di legge accettati dall'azienda e andati a buon fine. Precisava che l'azienda pagava € 1.000,00 per rimborso spese, ridotto ad € 500,00 dall'anno 2010 circa, e pagava pure i bollettini relativi alle rate dell'auto.
Affermava che il mandato conferito presentava tutti i caratteri del contratto di agenzia e segnatamente il vincolo territoriale, la provvigione proporzionata ai contratti sottoscritti e andati a buon fine (e non già alle sole segnalazioni) ed ulteriori riconoscimenti a titolo di premi, indennità d'incasso, oltre alla provvigione di vendita (dovuta esclusivamente in ipotesi di agenzia prevista dagli AEC del settore commercio), ordini accettati esclusivamente alle condizioni previste dalle mandante e su modelli aziendali con dizione di “agente di vendita”, patto di esclusiva, materiale di lavoro fornito dalla mandante.
Esponeva che il mandato si era protratto senza soluzione di continuità fino al 2014, quando, a seguito di missiva con la quale la ricorrente aveva lamentato l'introduzione nella propria zona di competenza e a propria insaputa di altri agenti (i quali, su indicazione dell'azienda, giustificavano l'assenza della stessa per asseriti motivi di salute) e la riduzione del rimborso spese, rimasta senza sostanziale riscontro, la aveva formalizzato il proprio Pt_1 recesso dal mandato per colpa dell'azienda con comunicazione del 29.9.2014.
Rivendicava il diritto a ricevere rendiconti, libri contabili e copia delle fatture emesse dalla mandante in favore dei clienti e ribadiva che il recesso era avvenuto per esclusiva colpa della . CP_1
Vantava un credito per provvigioni maturate e non corrisposte pari a € 6.306,95, oltre a
€ 10.735,00 a titolo di indennità di preavviso, € 7.327,34 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 12 A.E.C. ed € 4.761,49 a titolo di indennità FIRR. Chiedeva ancora il risarcimento dei danni subiti in ragione della condotta pregiudizievole dell'azienda, da determinarsi in via equitativa.
2 Chiedeva dichiararsi il proprio diritto a conseguire le indennità indicate e condannare la a corrispondere le superiori somme, oltre a risarcire il Controparte_1
danno nei termini anzidetti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- La si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
19.4.2016.
Eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per l'assoluta genericità della domanda proposta e l'assenza dei conteggi effettuati a sostegno della richiesta.
Affermava che tra le parti era intercorso un rapporto di procacciamento d'affari e non di agenzia, non essendovi nel caso di specie un obbligo e/o impegno tra le parti, tantomeno con il carattere della stabilità, di essere vincolati a compiere una attività specifica di promozione in una determinata area geografica e deducendo l'applicabilità a tale rapporto lavorativo solo di quelle norme dettate dal codice per il contratto di agenzia che non presupponeva la stabilità del rapporto stesso.
Precisava che la sig.ra aveva iniziato la propria collaborazione con la Parte_1
resistente svolgendo l'attività di agente di commercio dal 1998 fino al dicembre 1999 e che, dal
3.1.2000, per espressa richiesta della sig.ra era stato stipulato un nuovo contratto come Pt_1 procacciatore d'affari, che annullava espressamente ogni accordo ed incarico precedente, dalla data della sua stipula. Sottolineava che, da tale data, la non Controparte_1
aveva mai trattenuto quote Enasarco, né la stessa sig.ra aveva più emesso fatture come Pt_1 agente di commercio, bensì secondo il diverso regime fiscale dei procacciatori d'affari, al quale la ricorrente aveva mostrato di aderire pienamente con la stessa emissione dei documenti contabili. Spiegava inoltre che la non aveva mai avuto formalmente la qualifica di agente Pt_1
non risultando iscritta nei relativi ruoli tenuti dalla Camera di Commercio.
Deduceva che l'attività di collaborazione era stata disciplinata con uno specifico incarico di procacciatore d'affari contenente tutti i requisiti essenziali richiesti dalla normativa vigente (assenza di durata, indicazione dell'attività, determinazione delle provvigioni, tempi di erogazione, esclusione della subordinazione, assenza di vincoli territoriali o di esclusiva in favore dell'agente, norme fiscali e previdenziali applicate), che non era stato mai impugnato e disconosciuto dalla sig.ra durante gli anni dell'instaurata collaborazione. Pt_1
Spiegava che il contratto non prevedeva alcun vincolo territoriale, né obiettivi da raggiungere, che era previsto solo un patto di non concorrenza, e che il diritto del procacciatore
3 a percepire il compenso pattuito sorgeva proprio nel momento in cui il preponente effettivamente concludeva il contratto con il cliente segnalato dall'incaricato e non, come erroneamente ritenuto dalla controparte, per la mera segnalazione dell'affare. Affermava
l'ininfluenza, ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale, della fornitura di documentazione da parte dall'impresa.
Smentiva l'erogazione di un contributo spese e specificava che la segreteria aziendale effettuava, a titolo di cortesia, i pagamenti dei bollettini delle rate dell'auto acquistata dalla sig.ra che poi provvedeva ad inviare alla società le somme anticipate o a compensare Pt_1
gli importi con le provvigioni maturate. Sul punto, evidenziava che, alla data di cessazione del rapporto, la ricorrente era debitrice nei confronti della società di € 2.200,00 pari a 4 rate dell'auto anticipate per suo conto dalla società e mai rimborsate né conguagliate.
Quanto alle provvigioni dovute, esponeva che, sulla base della documentazione in atti, la ricorrente avrebbe astrattamente maturato a tale titolo la somma complessiva di € 2.947,65 dalla quale, tuttavia, andavano detratti i compensi relativi ai contratti procacciati dalla ricorrente, ma per i quali i clienti non avevano correttamente adempiuto alle obbligazioni di pagamento, come quelli del sig. , del sig. del sig. Parte_2 Persona_1 Per_2
e del sig. (n. 1 contratto), per un importo complessivo di € 2.103,11,
[...] Persona_3 residuando così una provvigione di € 844,54. Evidenziava, inoltre, che la sig.ra Parte_1
in maniera del tutto illegittima e contraria alle norme previste dal contratto, in data 12.05.2014, si era recata dal sig. , cliente della , per farsi Controparte_2 Controparte_1 consegnare, a titolo di acconto sull'opera da questi acquistata, l'importo di € 1.300,00 poi mai versato alla società.
Secondo la tesi difensiva, dunque, la ricorrente era debitrice nei confronti della
[...]
della somma complessiva di € 3.500,00 che avrebbe dovuto essere Controparte_1
conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla resistente.
Quanto al recesso, esponeva che la sig.ra già dal mese di giugno 2014 Pt_1
(precisamente il 6 giugno) aveva informato l'azienda della sua volontà di interrompere la collaborazione instaurata (intendimenti già emersi dall'aprile 2014) e che, a seguito della missiva della ricorrente del luglio 2014, la resistente aveva replicato che, solo a seguito della più volte manifestata decisione di non voler proseguire la propria collaborazione con l'azienda e della sua costante irreperibilità, si era provveduto ad incaricare altro personale per lo svolgimento di incarichi in Sicilia, manifestando, comunque, la disponibilità della società a
4 riprendere il rapporto di collaborazione ed a corrispondere quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di provvigioni. Seguiva la comunicazione di recesso da parte della sig.ra Pt_1
Ribadiva, pertanto, che le indennità di fine rapporto e di preavviso, quella suppletiva di
CP_ clientela ed il non avrebbero potuto mai essere corrisposte, non solo perché esse riguardavano istituti relativi alla qualifica di agente non posseduta dalla sig.ra ma anche Pt_1
perché nessuna colpa poteva ravvisarsi nel comportamento della Controparte_1
in relazione al recesso operato dalla ricorrente, con conseguente infondatezza anche
[...]
della richiesta risarcitoria.
Chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda e/o improponibilità dell'azione e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, di ridurre l'ammontare complessivo delle provvigioni astrattamente maturate dalla ricorrente nella misura di € 2.947,65, ed in ogni caso, detrarre dai crediti di cui fosse eventualmente risultata debitrice la , la Controparte_1 somma di € 2.103,11 a titolo di provvigioni relative a contratti sottoscritti ma non adempiuti e la somma di € 3.500,00 a titolo di rate dell'auto anticipate per conto della sig.ra e di Pt_1
compensi riscossi direttamente dalla ricorrente e non versati alla resistente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
3.- Riassegnato il fascicolo a codesto decidente, veniva rigettata la chiesta prova testimoniale, in quanto le circostanze dedotte risultavano in parte valutative, in parte non contestate ed in parte documentali e veniva disposta c.t.u. contabile, nonché ordinato alla società resistente la produzione in giudizio della documentazione contabile relativa agli affari conclusi da Pt_1
nel periodo oggetto di causa.
[...]
L'udienza del 14 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso. Essa è destituita di fondamento.
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sia nel petitum che nella causa petendi, avendo la ricorrente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie domande, consentendo dunque alla resistente di poter esercitare in modo pieno e consapevole il proprio diritto di difesa, avendo peraltro la ricorrente allegato tutti i dettagliati conteggi su cui sono fondate le proprie richieste di natura economica.
5 5.- Nel merito, le parti dibattono sulla natura del rapporto lavorativo tra esse intercorso dal
3.1.2000 al 29.9.2014, asserendo la ricorrente essersi trattato di rapporto di agenzia e la resistente essersi trattato di mero procacciamento d'affari.
Occorre premettere che “I caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. civ., sez. lav., 28.8.2024, n.23214, Cass. civ., sez. lav., 31.7.2020,
n.16565).
Emerge dalle risultanze documentali che, con atto del 3.1.2000, la CP_1 ha conferito incarico di procacciatore d'affari alla sig.ra
[...] Parte_1 autorizzandola “a raccogliere presso privati consumatori proposte di acquisto delle opere artistiche commercializzate dalla nostra società, mediante le cedole di commissione da noi appositamente predisposte”. L'incarico prevedeva, tra l'altro, che “1) L'autorizzazione a procacciare affari per la nostra società non comporta alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei nostri confronti. Pertanto, Lei svolgerà liberamente ed autonomamente detta attività senza alcun vincolo di orario e/o di itinerario… 4) Per ogni proposta di acquisto da Lei trasmessaci, da noi accettata ed andata a buon fine, Le sarà corrisposto il compenso in vigore presso la nostra società… 5) Con la presente Lei si obbliga a non svolgere e trattare né direttamente, né per interposta persona, né per conto di imprese concorrenti, sull'intero territorio nazionale, affari in concorrenza con la nostra Società per tutto il periodo in cui svilupperà l'attività di procacciatore d'affari per la . 6) Controparte_1
Trattandosi di collaborazione resa da incaricati alla vendita a domicilio, così come disciplinata dall'art. 36 della legge 11.6.1971, n. 426, ai fini previdenziali il presente rapporto sarà assoggettato alla contribuzione previdenziale di cui alla legge 8.8.1995, n. 335. 7) La presente
6 convenzione, che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo e/o rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, potrà essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso mediante comunicazione scritta”.
Ebbene, dalla lettera di conferimento incarico e dalle clausole ivi specificamente approvate dalle parti, non emergono gli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia quanto piuttosto quelli del rapporto di procacciamento d'affari.
Sebbene il rapporto abbia infatti avuto una sicura continuità nel tempo, non risulta sussistere il carattere di stabilità del rapporto, non essendovi un obbligo della ricorrente di promuovere stabilmente la conclusione dei contratti: ella era stata infatti chiamata a svolgere
“liberamente ed autonomamente” tale attività; non aveva vincoli di orario e/o di itinerario;
alla stessa non era stata dunque assegnata alcuna specifica zona di competenza e/o di esclusiva;
le proposte d'acquisto raccolte sarebbero state remunerate con provvigione soltanto se andate a buon fine e non sulla base della mera segnalazione;
il recesso era libero e senza preavviso;
non vi era alcun riferimento alle indennità tipiche del contratto di agenzia ovvero agli A.E.C. menzionati dalla ricorrente;
gli unici vincoli previsti erano quelli relativi all'uso del materiale fornito dall'azienda ed alla formulazione delle proposte alle condizioni ivi indicate, nonché al patto di non concorrenza, vincoli questi ultimi che da soli non risultano identificativi dell'una o dell'altra tipologia contrattuale.
Deve piuttosto rilevarsi che l'incarico, sebbene in più passaggi si faccia genericamente riferimento alla figura del procacciatore d'affari, è stato più specificamente qualificato quale
“collaborazione resa da incaricati alla vendita a domicilio” e soggetta alla sua disciplina previdenziale. Tale circostanza emerge non soltanto dal contenuto della lettera di conferimento incarico (cfr. art. 6), bensì anche dalle risultanze di un accertamento ispettivo del 6.10.2016 svolto in corso di causa dal Servizio di Vigilanza della Fondazione Enasarco, che ha accertato che “i soggetti in analisi… hanno prestato alla una propria Controparte_1 attività di segnalatori in qualità di addetti alle vendite a domicilio ex legge 173/2005”, sancendo “l'estraneità delle inquisite figure al paradigma contrattuale stabilito dagli articoli
1742 e seguenti del codice civile” , nonché dalle fatture emesse dalla ricorrente per le provvigioni maturate nel corso degli anni, nelle quali veniva operata la trattenuta per
“contributo previdenziale ex legge 335/95”, come previsto per i venditori porta a porta.
Quanto all'inquadramento del venditore a domicilio, l'art. 1 della legge n. 173/2005 definisce “incaricato alla vendita diretta a domicilio" “colui che, con o senza vincolo di
7 subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”; il successivo art. 3, commi secondo, terzo e quarto, prevede che “
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”.
L'art. 69, comma 5-bis, del d.lgs. n. 59/2010ha meglio precisato il concetto di abitualità dell'attività di vendita a domicilio, evidenziando che “L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”.
Ebbene, nel caso di specie, come detto, non ricorrono né esclusive di zona, affermate ma non documentalmente provate, né vincoli di durata della prestazione, né obblighi contrattuali vincolanti di svolgere attività promozionale nei confronti della preponente, sicché va esclusa la configurabilità di un rapporto di agenzia tra le parti, dovendosi inquadrare il loro rapporto nell'ambito del procacciamento d'affari e, più specificamente, di un incarico di vendita a domicilio.
6.- Dovendosi escludere l'esistenza di un rapporto di agenzia, non potranno riconoscersi in favore della ricorrente tutti gli istituti economici dalla stessa rivendicati e connessi alla stabilità tipica del mandato di agenzia. Costituisce infatti consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità quello secondo cui “al rapporto di procacciamento d'affari possano applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni), che non postulino un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle (come
8 l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) che invece lo presuppongano” (Cass. civ., sez. lav., 24.6.2005, n.13629; Cass. civ., sez. lav., 28.8.2013, n.19828; Cass. civ., 29.1.2015, n.1669).
7.- Quanto alle provvigioni maturate e non corrisposte in favore della ricorrente, pacifico il riconoscimento, dal settembre 2006, di un'indennità pari al 15% al netto di imposte e ritenute di legge sull'importo fatturato per tutti gli affari conclusi accettati dall'azienda e andati a buon fine, la ricorrente ha rivendicato provvigioni in misura pari a € 6.306,95 per alcuni affari conclusi tra il mese di giugno 2011 e la cessazione del rapporto del settembre 2014, meglio individuati nei conteggi dalla stessa allegati ed in ordine ai quali la resistente non ha provato il pagamento delle relative provvigioni.
Per alcuni degli stessi affari ( , e ), la società resistente ha Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3
eccepito che nulla sia dovuto in quanto tali pratiche non erano andate a buon fine.
Tuttavia, sebbene a ciò espressamente onerata ex art. 210 c.p.c., la società non ha prodotto alcuna documentazione relativa all'anno 2011, né gli estratti dei libri contabili relativi al periodo 2011-2014, tramite cui verificare la mancata emissione di fatture in relazione alle pratiche contestate. In assenza di documentazione probatoria a sostegno dell'eccezione, essa non può trovare accoglimento e andranno conseguentemente liquidate in favore della ricorrente anche le provvigioni relative a tali pratiche, nella misura correttamente individuata dalla Pt_1
nei propri conteggi e complessivamente pari ad € 2.096,86.
Quanto agli altri affari per i quali non risultano essere state corrisposte le provvigioni
Per_ dovute, il c.t.u. le ha quantificate in € 3.931,05 (incluse le provvigioni per gli affari e
, sul cui buon esito non vi sono state contestazioni). Persona_5
Gli importi sono stati determinati dal c.t.u. con procedimento immune da vizi logico giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, e vengono conseguentemente utilizzati a fondamento della decisione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, a va Controparte_1
quindi condannata al pagamento di complessivi € 6.027,91 in favore di per Parte_1 provvigioni maturate e non pagate in relazione all'intercorso rapporto lavorativo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
8. Per quanto concerne le ulteriori somme opposte in compensazione da parte della società resistente, la loro effettiva debenza da parte della ricorrente non è stata provata.
9 In particolare, con riferimento alle quattro rate del finanziamento della macchina, asseritamente pagate dalla resistente, per complessivi € 2.200,00, la società si è limitata a produrre copie delle quattro quietanze di pagamento dei ratei: in realtà non vi è alcuna prova dell'esistenza di accordi tra le parti sulle modalità del loro pagamento, non essendo stata nemmeno dimostrata l'esistenza di un rimborso spese mensile in favore della ricorrente;
non è desumibile chi abbia effettivamente proceduto al pagamento di tali somme, né in particolare se le stesse venissero abitualmente pagate dalla resistente oppure dalla stessa anticipate e poi rimborsate dalla ricorrente ovvero ancora compensate con le maggiori provvigioni maturate dalla ricorrente.
Con riferimento all'importo di € 1.300,00 asseritamente consegnato dal cliente alla e dalla stessa mai riversato alla società, non è stata prodotta in Controparte_2 Pt_1
atti alcuna documentazione che attesti la conclusione del contratto con il cliente e la consegna alla ricorrente della somma indicata, sicché l'eccezione non risulta provata.
9. Infine, anche la richiesta risarcitoria spiegata da parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Premesso che la domanda risulta formulata in termini estremamente generici, non avendo la ricorrente indicato quali danni materiali e morali avrebbe in concreto subito a seguito della risoluzione del rapporto lavorativo, non sussiste una giusta causa di recesso addebitabile a parte resistente.
La con missiva del 24.7.2014, aveva infatti contestato alla società resistente che Pt_1
alcuni altri agenti stavano operando nelle zone di asserita competenza della stessa, giustificando l'assenza della ricorrente per ragioni familiari e personali e aveva chiesto di conoscere la posizione dell'azienda nei propri confronti (circostanza ribadita anche in successiva comunicazione dell'11.9.2014, con quale erano state altresì richieste le provvigioni ancora dovute, sebbene non quantificate).
La aveva replicato con missiva dell'1.9.2014, Controparte_1 evidenziando che l'invio di altro personale era stato disposto a seguito della comunicazione di impossibilità di proseguire il regolare svolgimento dell'attività da parte della La società, Pt_1
fermo quanto contrattualmente previsto, aveva inoltre richiesto alla di voler Pt_1 eventualmente manifestare la propria disponibilità a riprendere l'attività di promozione sul territorio.
10 La con nota del 29.9.2014, contestava la veridicità di quanto affermato Pt_1 dall'azienda nella missiva dell'1.9.2014, ritenendo risolto il rapporto per colpa esclusiva della società.
Ebbene, al di là dell'esistenza o meno di una precedente comunicazione, da parte della di impossibilità di proseguire il regolare svolgimento della propria attività, la società Pt_1
aveva espressamente chiesto alla ricorrente di manifestare la propria intenzione o meno di proseguire il rapporto lavorativo e a tale richiesta la aveva risposto comunicando il Pt_1
proprio recesso. Quest'ultimo, motivato dall'asserita intrusione di altri agenti in zone territoriali di propria esclusiva competenza, non risulta sorretto da giusta causa né altrimenti addebitabile alla resistente, non essendo provata l'esistenza di un diritto di esclusiva della ricorrente in determinati ambiti territoriali.
La domanda è dunque generica e sfornita di prova e va, conseguentemente, rigettata.
10. Il ricorso è quindi parzialmente meritevole di accoglimento nei termini anzidetti, con condanna di parte resistente al pagamento delle provvigioni ancora dovute in favore della ricorrente, come sopra quantificate, e rigetto delle ulteriori domande.
11. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti di due terzi delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento ed applicando i valori tariffari medi.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico della società resistente.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 18.6.2015 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa
[...]
ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna la Controparte_1
a corrispondere in favore di la somma di € 6.027,91 a titolo di
[...] Parte_1
differenze di provvigioni maturate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro tra le parti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna la alla rifusione di un terzo delle spese Controparte_1
11 del giudizio in favore di , che liquida – già ridotte - in € 1.796,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico della gli esborsi Controparte_1
relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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