Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2023, proposto da:
LA GN, nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola GN LA, rappresentata e difesa dall'avvocato AU Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ATS Brescia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Pozzolengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Araldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AU ON, MA ON, RA ON, non costituiti in giudizio;
MI ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Almici, Aldo Coppetti e Luigi Gili, con domicilio fisico nello studio dell’avvocato Almici in Brescia via San Zeno n. 93 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento trasmesso con pec del 18 dicembre 2023 del direttore del SC Distretto Veterinario 2 che opponeva diniego all'istanza di attribuzione del codice stalla, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare alla comunicazione ATS trasmessa con pec 7 dicembre 2023 ed alla comunicazione del Comune di Pozzolengo del 5 dicembre 2023 n. 11195 prot.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATS Brescia, del Comune di Pozzolengo e di MI ON;
Viste le memorie entrambe di data 30 ottobre 2025 e depositate in pari data, con le quali parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RA CH e uditi per il Comune di Pozzolengo e la sig.ra MI ON i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2023 all’ATS Brescia, al Comune di Pozzolengo e ai sigg.ri AU, MA, MI e RA ON, la ricorrente chiedeva fosse annullato il provvedimento, trasmesso con pec del 18 dicembre 2023, con cui l’ATS Brescia comunicava che “ stante l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA di cui all’oggetto da parte del Comune di Pozzolengo, non è possibile attribuire il codice stalla per mancanza di un presupposto normativo ”.
2. Il provvedimento in oggetto, come indicato nello stesso, traeva origine dalla comunicazione di avvio del procedimento del 5 dicembre 2023 con la quale il Comune di Pozzolengo aveva avviato il procedimento finalizzato “ all’annullamento d’ufficio in autotutela della SCIA prot. 4363 del 17/5/2023 ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 ”.
3. In data 8 gennaio 2024 la ricorrente depositava memoria con la quale dichiarava di rinunciare all’istanza di sospensione, essendo venuto meno l’interesse a discutere la stessa.
Nelle more del giudizio, infatti, era intervenuto il provvedimento dell’ATS Brescia di attribuzione del codice di identificazione di stalla.
4. Successivamente alla rinunzia all’istanza cautelare si sono costituiti l’ATS Brescia, il Comune di Pozzolengo e la sig.ra MI ON.
5. Il Comune, con istanza depositata in data 7 maggio 2025, chiedeva che al presente ricorso fosse riunito, per ragioni di connessione procedimentale, il ricorso RG 175/2024 o fosse comunque disposto “ l’abbinamento dei ricorsi ”.
6. In data 30 ottobre 2025, in vista dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ricordato nuovamente l’avvenuta adozione del provvedimento di attribuzione del codice di stalla che aveva indotto a rinunciare all’istanza di sospensione presentata.
In tale memoria viene anche dato atto dell’avvenuto annullamento in autotutela, da parte del Comune di Pozzolengo, dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA dell’azienda agricola della ricorrente.
Rilevava, pertanto, l’improcedibilità del ricorso “ in ragione dell’intervenuto provvedimento dell’ATS che ha superato l’originario diniego oggetto dell’impugnativa ”.
Nella memoria depositata successivamente, ma sempre in data 30 ottobre 2025, “ ad integrazione e miglior definizione ” della memoria sopra richiamata, ribadiva la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
7. Sia l’ATS Brescia, con memoria depositata in data 5 novembre 2025, che il Comune di Pozzolengo e la sig.ra MI ON, con rispettive memorie entrambe depositate in data 14 novembre 2025, prendevano atto di quanto richiesto dalla ricorrente e non si opponevano alla compensazione delle spese di lite.
8. All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
L’istanza di riunione
9. Preliminarmente va comunque esaminata l’istanza di riunione al ricorso RG 175 del 2024 cui il Comune non ha formalmente rinunciato.
In ogni caso la stessa non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito deve ricordarsi che “ La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi” (cfr. C. Stato, Sez. V, 16 aprile 2024 n. 3463).
Nel caso di specie le eventuali ragioni di economia processuale sono già state ampiamente soddisfatte con la fissazione alla medesima pubblica udienza di entrambi i ricorsi, in relazione ai quali, oltretutto, la coincidenza tra le parti di entrambi i giudizi è solo parziale.
Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
10. Una volta scrutinata tale istanza, non può che prendersi atto delle dichiarazioni della ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e delle stesse dichiarazioni delle altre parti del giudizio sul punto.
11. Pertanto, non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e la conseguente improcedibilità dello stesso.
12. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CH | AU ED |
IL SEGRETARIO