Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto da
AN NC & FA s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Catia Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da registri giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via del Sole, 8;
contro
Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via XIV Settembre, 73;
nei confronti
TT NI e IA NI, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Negrini e dall’avv. Umberto Tarara, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Settore lavori e opere pubbliche, servizi alla città del Comune di Assisi n. 343 del 13 marzo 2024, in ordine all’aggiudicazione ai signori NI IA e TT dell’immobile della scheda PAVI n. 32, identificato al catasto terreni al foglio n. 69, particella n. 1742, unitamente al provvedimento prot. n. 32240 del 27 giugno 2024 di rigetto delle osservazioni, istanza partecipativa e ricorso gerarchico;
- della delibera del Consiglio comunale n. 55 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (PAVI) per il triennio 2024-2026, ivi individuando i beni immobili non strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente e suscettibili di dismissione;
- della determinazione dirigenziale n. 70 del 23 gennaio 2024, con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di alienazione a trattativa privata con unico contraente per “ immobile Scheda PAVI n. 32 – relitto stradale Castello di S. Gregorio – CT Fg 69 tratto di viabilità – sup. stimata mq 9, valore stimato € 3.500,00 ”, unitamente alla nota prot. n. 7026 del 5 febbraio 2024, con la quale è stata invitata a trattativa la presunta unica proprietà confinante con la scala oggetto alienazione;
- dell’aggiudicazione e del trasferimento dell’immobile a uno dei confinanti, con atto di compravendita a rogito del notaio dott.ssa Pettinacci, registrato a Perugia il 12 aprile 2024 al n. 8158 e trascritto a Perugia il 15 aprile 2024 al R.G. n. 10672, R.P. n. 7851;
- di tutti gli atti presupposti o connessi o conseguenti, in quanto lesivi degli interessi legittimi e diritti della società esponente e di tutte le proprietà immobiliari costituenti il Castello di Tordibetto, soggetto a vincolo diretto storico-artistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Assisi, nonché di TT NI e di IA NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) , e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente AN NC & FA s.n.c., proprietaria di un immobile facente parte del complesso del Castello di Tordibetto ad Assisi, ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, contestando l’alienazione da parte del Comune ai signori TT NI e IA NI, a trattativa privata, di una porzione cieca di un vicolo interno al Castello, consistente in otto scalini e un pianerottolo;
- la società ha allegato, in particolare, che la vendita non avrebbe potuto essere conclusa sulla base della trattativa diretta con i soli signori NI, essendo anche la ricorrente, al pari di questi ultimi, proprietaria di un fondo confinante con il relitto stradale oggetto di dismissione;
- su questa base, la parte ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione e la conseguente nullità del contratto stipulato dal Comune con i controinteressati;
- l’Amministrazione resistente e i signori NI, costituitisi in giudizio, hanno sollevato plurime eccezioni in rito e hanno, inoltre, sostenuto l’infondatezza del gravame nel merito;
- all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 la causa è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, in considerazione della possibilità di un eventuale riesame della situazione in essere;
- in vista della nuova udienza fissata per la trattazione della controversia, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e, in questa sede, la ricorrente ha rappresentato anche l’opportunità di un rinvio della discussione, in vista di una conciliazione; il Comune ha, invece, affermato di non essere a conoscenza di soluzioni transattive e ha formulato riserve al riguardo;
- il 7 giugno 2025 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con istanza di compensazione delle spese di lite, nella quale ha evidenziato “ che l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso è stata ottenuta, successivamente alla sua proposizione, con le prescrizioni imposte nella autorizzazione ministeriale postuma alla vendita, allegata all’atto di constatazione (All. B del Doc. 7 prodotto dai controinteressati), a tutela del medesimo interesse a conservare la “ destinazione d’uso ”, i “ caratteri originari del bene ”, e “ l’eventuale pubblica fruizione ” della ceduta porzione di vicolo del Castello di Tordibetto ”;
- il 9 giugno 2025 i controinteressati signori NI hanno depositato una dichiarazione di adesione alla sopravvenuta carenza di interesse e hanno parimenti domandato la compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la difesa comunale ha insistito per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, anche sotto il profilo della temerarietà della lite; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;
Ritenuto ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1193);
Ritenuto, quanto alla regolazione delle spese di lite:
- di doverne disporre la compensazione nei confronti dei controinteressati, in considerazione dell’adesione di questi ultimi all’istanza formulata dalla ricorrente;
- di dover condannare la medesima ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune, nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione del fatto che, alla luce degli atti di causa: (i) la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito risulta essere l’esito di una valutazione soggettiva e di una scelta processuale della parte, e non invece la conseguenza dell’adozione di provvedimenti che abbiano oggettivamente determinato il superamento delle determinazioni impugnate o la soddisfazione della pretesa azionata in giudizio; (ii) tale scelta equivale perciò sostanzialmente a una rinuncia al ricorso e, come tale, è soggetta alla regola di cui all’articolo 84, comma 2, cod. proc. amm., che impone di porre le spese processuali a carico della parte rinunciante, in assenza di circostanze che possano indurre a disporne la compensazione, circostanze non ravvisabili nel caso in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Assisi, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dei controinteressati.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO