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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Corte D'Appello di Potenza, prima Sezione, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- dr. Ettore Luigi NESTI Presidente
- dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
- avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 260 /2019 Ruolo Generale avente ad oggetto
“Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) ” e vertente tra
) già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Casale
Appellante
e
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Guglielmo Borea Controparte_1 C.F._1
e Maria Cristina Pinto
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 22.02.2014, il sig. spiegava opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 01/14 emesso in data 27.12.2013 dal Tribunale di Lagonegro con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di €. 7.282,00 per Pt_2
sorte capitale - pari all'importo di cui alla fattura n. 68 da quest'ultima emessa in data
29.11.2011 - nonché quella di €. 550,00 oltre accessori per spese e compensi della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente l'illegittimità ed infondatezza del decreto impugnato poiché basato su una pretesa creditoria non supportata da validi elementi probatori e genericamente riferita a un saldo per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale su immobile di sua proprietà già contabilizzati e pagati.
Su tali premesse, chiedeva che il giudicante revocasse e/o annullasse l'ingiunzione de qua, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento di cui all'art. 96 cpc.
2. Con comparsa del 07.07.2014, si costituiva in giudizio la eccependo Pt_2
l'infondatezza dell'opposizione, per il cui rigetto insisteva.
3. Nelle more del giudizio, interveniva la fusione per incorporazione della nella Pt_2
che subentrava nelle ragioni della prima con memoria del 10.11.2018. Parte_1
4. Con sentenza n. 105 del 18.03.2019, il Tribunale di Lagonegro accoglieva la proposta opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure non riteneva raggiunta la prova, da parte della società opposta che ne era onerata, in ordine alla sussistenza del credito reclamato in sede monitoria, non reputando sufficiente la fattura allegata all'originario ricorso per ingiunzione, né il computo metrico datato 21.07.2014 prodotto in sede di opposizione, differente da altro datato 04.03.2013 posto a corredo della richiesta monitoria, né la prova per testi espletata che confermava unicamente l'esistenza di un accordo per il ribasso del prezzo intervenuto tra le parti.
Conseguentemente veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo che veniva dichiarato nullo e privo di effetti.
5. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione la Parte_1
articolando due motivi, con il primo dei quali lamentando la “Illogicità manifesta - difetto assoluto di motivazione - erronea e/o omessa valutazione della prova testimoniale svolta.” sostiene che, contrariamente alla decisione impugnata che aveva ritenuto non raggiunta la prova dell'effettiva esistenza del credito azionato, detta prova era stata fornita sia documentalmente che a mezzo dei testimoni escussi.
Contestava, quindi, la “Erronea valutazione degli elementi indiziari raccolti comprovanti il credito reclamato - omessa prova in ordine alla sussistenza dell'accordo sul ribasso - violazione dell'art. 112 cpc con riferimento alle conclusioni rassegnate in atti” per avere il
Giudice di prime cure negato la sussistenza di validi elementi indiziari in grado di dimostrare l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti e del credito vantato, ritenendo, viceversa,
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pag. 2 debitamente provato solo un accordo, intervenuto tra le parti relativo ad un ribasso del prezzo determinato nella misura del 13%.
A tal ultimo proposito, infine, lamentava la mancata condanna di controparte al pagamento della minor somma di €. 6.355,64, pari alla differenza tra quanto reclamato in sede monitoria
(€. 7.282,00) e il ribasso suddetto (€. 946,66, ovvero il 13% dell'importo fatturato).
In conclusione chiedeva che la Corte adita, in riforma della sentenza appellata, dichiarasse l'opposizione proposta dal sig. solo parzialmente fondata, con conseguente Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore della del minor importo di €. 6.335,64, con vittoria di spese e compensi del Parte_1
doppio grado di giudizio.
6. La causa veniva iscritta al n. R.G. 260/2019 presso la Corte di Appello di Potenza.
All'udienza dell'8.10.2019 nessuno compariva e la Corte disponeva il rinvio all'udienza del
10.12.2019 ai sensi dell'art. 181 cpc.
7. In data 04.11.2019 si costituiva il sig. eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 cpc, per avere l'appellante riportato nella copia notificata dell'atto d'appello una data per l'udienza di prima comparizione delle parti (25.11.2019) diversa da quella indicata nell'originale
(23.09.2019); lamentava, in subordine, il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc anche in ordine alla mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione, con particolare riferimento al c.d. profilo di causalità.
Nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello esposti, rivendicando la legittimità della pronuncia del primo Giudice in ordine alle rilevate carenze probatorie di parte opponente, concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello nonché al risarcimento di cui all'art. 96 cpc.
8. Con ordinanza resa in Camera di Consiglio il 23.01.2020, la Corte respingeva le predette eccezioni preliminari poiché non lesive del diritto di difesa della parte appellata.
All'udienza del 27.02.2024, la causa veniva definitivamente introitata per la decisione, previo cambio del relatore, senza assegnazione dei termini per espressa rinuncia delle parti.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________
pag. 3 9. In via preliminare, si evidenzia come l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata della parte appellata per l'asserita violazione del combinato disposto degli artt. 342 e
163 cpc è stata già disattesa con ordinanza del 23.01.2020, che qui si conferma, che ha ritenuto che “il gravame non possa essere ritenuto inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza,” in quanto “l'indicazione di una data di udienza, nella copia notificata, diversa da quella contenuta nell'originale dell'atto non ha prodotto violazione del diritto di difesa in capo alla parte appellata, avendo potuto, quest'ultima, costituendosi nei termini di cui all'art.166+ cpc, svolgere ogni attività difensiva, anche ai sensi del'art.343 c.p.c.
10. Nel merito, data la loro intima connessione, si ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi d'appello proposti che sono entrambi infondati.
Il Tribunale di Lagonegro ha correttamente applicato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo cui, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che è tenuto a fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento; ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritti (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 13240/2019).
Ciò detto, qualora si controverta, com'è nel caso in esame, sulla richiesta di pagamento di opere eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione) fornirne la prova dell'entità e della consistenza delle stesse, non potendo supplire alla mancanza nemmeno il Giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 cc;
detto potere presuppone, infatti, che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 17959/2016)
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore dare prova giuridicamente apprezzabile, dell'effettivo conferimento dell'incarico; della quantità e qualità dei lavori da eseguire e del loro costo;
della concreta realizzazione dell'opera; dell'entità e congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
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pag. 4 Orbene, nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo - emesso per la somma di €. 7.282,00 (oltre accessori e spese), quale saldo della fattura relativa ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale eseguiti sull'immobile di sua proprietà - il sig.
ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con Parte_3
riguardo non solo all'entità dei lavori effettivamente realizzati, ma in particolare riguardo all'incertezza del credito, affermando altresì di aver già corrisposto l'importo complessivamente dovuto.
Conseguentemente, essendo onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del relativo contratto e del suo specifico contenuto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 2303/2017, 16530/2016 e 22616/2009), spettava alla già fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto Parte_1 Pt_2
alle opere eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto (il c.d. saldo) si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, come giustamente rilevato in prime cure, le fatture azionate in monitorio.
In particolare, per quanto concerne il contratto di appalto di specifico interesse in questa sede, si ricordi il principio secondo cui “…in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata
a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica…” (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 128/2022, 33575/2021, 26517/2018, 10860/2007 e 2333/95).
Pertanto, alla stregua del principio di diritto appena affermato, correttamente il Tribunale di
Lagonegro ha ritento che i documenti prodotti dalla ditta opposta - fatture e contabilità non approvata dalla committenza - non potessero assurgere a prova della richiesta del pagamento,
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pag. 5 giacché inidonei a fornire la dimostrazione dell'entità dei lavori complessivamente svolti e, correlativamente, del corrispettivo dovuto.
Né il credito opposto poteva considerarsi provato sulla scorta dei due differenti computi metrici depositati dalla già poiché anch'essi di provenienza della stessa Parte_1 Pt_2 Pt_2
per essere stati sottoscritti solo da un dipendente di quest'ultima, oltre che ritualmente contestati dal Polito al pari della fattura azionata.
Oltre alla sostanziale difformità dei suddetti documenti che ne inficia la già limitata (perché atto di parte) valenza probatoria, si deve rilevare che in tali documenti sono unicamente riportate le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità per cui occorre moltiplicare i costi;
detta produzione non costituisce, dunque, né prova delle pattuizioni intercorse tra le parti, né della effettiva ed integrale realizzazione delle opere da parte della già Parte_1 Pt_2
Lungi dal dimostrare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore, i computi metrici de quibus hanno valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale, per cui non li si può, in questa sede, valorizzare a comprova del credito preteso.
Neppure i testi escussi in prime cure sono stati in grado di dimostrare quale fosse l'oggetto del contratto intercorso tra le parti e/o l'ammontare complessivo del credito preteso, come già evidenziato dal Giudice di prime cure;
tantomeno la prova testimoniale non è stata in grado di provare che i lavori di cui alle fatture portate in monitorio fossero stati effettivamente eseguiti.
Dalla prova testimoniale escussa si può ricavare, per quanto qui di interesse, che la ditta opposta era stata incarica dal committente della esecuzione di alcune opere edili e che parte dei lavori commissionati sono stati realizzati, ma, non conoscendo il valore complessivo dell'opera, né il prezzo globale concordato, ed essendo stato contestato dal committente il quantum preteso a saldo dalla ditta appaltatrice, le testimonianze anzidette nulla provano al riguardo.
La prova offerta dalla va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non Parte_1
potendosi attribuire alcun valore, in tal senso, alle fatture e nemmeno ai computi metrici allegati così come, per quanto detto, le prove testimoniali assunte.
Ne consegue, che in mancanza di concreti elementi probatori, l'odierno gravame, per le ragioni innanzi esposte, non meriti accoglimento.
Non può infine trovare accoglimento neanche il motivo di gravame relativo alla minor somma richiesta dall'appellante rispetto alla somma ingiunta, conseguente all'applicazione della
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pag. 6 percentuale di sconto convenuta in riferimento al complessivo contratto, giacchè manca, a monte e per quanto appena detto, la prova dell'esistenza stessa del credito ingiunto, su cui poter applicare la dimostrata percentuale di sconto.
11. In ragione della soccombenza, l'appellante va condannata al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in dispositivo con applicazione del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00), valori minimi, nonché dell'attività difensiva espletata.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 105/2019 così decide:
[...]
a. Rigetta l'appello.
b. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, in favore del sig. , determinate in complessivi €. Controparte_1
1.984,00 (€. 567,00 per la fase di studio;
€. 461,00 per la fase introduttiva ed €. 956,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
c. Dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dell'art.13comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio, svoltasi in modalità telematica, del 06/02/2025
Il Giudice Ausiliario, estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Ettore Luigi Nesti
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