Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/02/2025 N. 2885/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to TAGLIABUE MAURO ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PELUSO LUCA ed elett.te dom.to Controparte_1
presso lo studio in GALLERIA MANCINI, 2 83100 AVELLINO
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento di azienda
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 2.3.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
1/6 Dott. Riccardo Atanasio
contenute nel contratto di appalto intercorrente tra la stessa e
[...]
e di quelle contenute nel verbale sindacale di cambio appalto del Controparte_3
27.9.23 in atti - con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 3.11.2023 ovvero, in subordine, dalla diversa data che risulterà in corso di causa, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Trasporto merci e logistica, ovvero alle diverse condizioni contrattuali che verranno ritenute applicabili al rapporto di lavoro,
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare al ricorrente – in via principale a titolo retributivo, in subordine a titolo risarcitorio – tutte le retribuzioni dalla data di messa in mora (3.11.23) a quella di effettiva ammissione al lavoro, sulla base della retribuzione mensile di € 2.587,91, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta
3) in subordine rispetto ai precedenti numeri 1) e 2) - accertata la violazione dell'art. 42 CCNL
Logistica, delle pattuizioni contenute nel contratto di appalto intercorrente tra la stessa e
e di quelle contenute nel verbale sindacale di cambio Controparte_3
appalto del 27.9.23 in atti ma ritenuto non costituibile il rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
risarcire al ricorrente il danno derivante dalla mancata assunzione, da quantificarsi in venti mensilità della retribuzione mensile e dunque € 51.758,00 ovvero il diverso importo che verrà ritenuto spettante anche sulla base dei diversi criteri equitativi che dovessero essere ritenuti applicabili;
4) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza, in relazione alle vicende relative all'avvicendamento sull'appalto L&D S.R.L. di Settala, di in Controparte_1 luogo di di un trasferimento d'azienda ovvero di ramo d'azienda, Parte_2
comunque inerente la posizione del ricorrente;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 2112 c.c., a transitare alle dipendenze di con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1
a decorrere dal 3.11.2023 ovvero, in subordine, dalla diversa data che risulterà in corso di causa, con diritto ad essere inquadrato nel 1° livello del CCNL Trasporto merci e logistica, ovvero alle diverse condizioni contrattuali che verranno ritenute applicabili al rapporto di lavoro;
2/6 Dott. Riccardo Atanasio 6) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al ricorrente - a titolo di retribuzioni arretrate ovvero in subordine a titolo di risarcimento del danno da ritardata ammissione al lavoro – l'importo mensile di € 2.587,91 a decorrere dalla data di formale offerta della prestazione (lettera del 3.11.2023) o dalla diversa decorrenza che verrà accertata, sino a quella di effettiva assunzione/ammissione in servizio, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta spettante.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di IVA, CPA e spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società a far tempo dal 1° Febbraio Parte_2
2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di capo magazzino, inquadramento primo livello CCNL autotrasporto merci e spedizioni.
E' stato addetto presso il magazzino di Settala della società a far Controparte_3
tempo dalla febbraio 2022.
Tuttavia, il giorno 11 maggio 2022 i soci e gli hanno comunicato Parte_3 Pt_4
verbalmente che avrebbe dovuto restate a casa, senza fornirgli alcuna motivazione;
la società ha però continuato ad erogare la sua retribuzione ininterrottamente.
Il 27 settembre 2023 si svolgeva un incontro sindacale nel corso del quale la società
[...]
committente dell'appalto, comunicava che sarebbe stata revocato l' Controparte_3
appalto alla società a far tempo dal 30 settembre 2023 con successiva Parte_2
assegnazione alla odierna convenuta in considerazione dei plurimi Controparte_1
inadempimenti della precedente appaltatrice.
Nel verbale di accordo, che scaturiva da quell'incontro ai sensi dell'articolo 42 CCNL di settore, veniva convenuto che 32 dipendenti della precedente appaltatrice, di cui all'allegato elenco, sarebbero passati presso la nuova società senza soluzione di Controparte_1
3/6 Dott. Riccardo Atanasio continuità, senza periodo di prova, alle medesime condizioni contrattuali e retributive precedenti.
Nel predetto elenco non veniva compreso il ricorrente, della cui esistenza nulla sapevano nemmeno le parti sindacali.
Pertanto, tutti i lavoratori addetti a quel servizio, già dipendenti della società , Parte_2
transitavano alle dipendenze della nuova società appaltatrice.
Il ricorrente lamenta di non essere passato al nuovo appalto avendone diritto ai sensi dell'articolo 42 CNL logistica o comunque sensi nell'articolo 2112 codice civile essendosi realizzato un trasferimento di ramo di azienda.
La domanda subordinata è fondata.
Innanzi tutto, si deve escludere che ricorrano i presupposti nel caso di specie della fattispecie regolata dall'articolo 42 CCNL di settore, tenuto conto che al ricorrente mancava il requisito indispensabile richiesto.
La norma così dispone: “L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge…..”.
E pacifico tra le parti che il ricorrente negli ultimi sei mesi non è stato assegnato all'appalto di
Settala; difatti negli ultimi 18 mesi il ricorrente è stato sostanzialmente sospeso dalla sua prestazione, lavorativa essendogli riconosciuta esclusivamente la retribuzione, senza mai recarsi al lavoro.
Peraltro, non è nemmeno possibile ritenere che il ricorrente rientri nei casi di sospensione legale che sono stati espressamente indicati all'art. 42 e che sono normativamente previsti
(ad esempio per malattia, infortunio, Cig o altro) in quanto si trattava di una sospensione dal lavoro affatto anomala (una sorta di aspettativa retribuita), e di natura volontaria, realizzata per volontà del datore di lavoro ma nei fatti senza opposizione del ricorrente.
In ogni caso, va anche rimarcato che il ricorrente non aveva nemmeno svolto i sei mesi continuativi previsti dalla norma contrattuale, in quanto aveva prestato attività presso l'appalto di Settala per soli tre mesi antecedenti il periodo di sospensione.
Pertanto, la domanda principale non può essere accolta.
Il giudicante ritiene invece che sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 2112 c.c.
4/6 Dott. Riccardo Atanasio Occorre ricordare che la fattispecie del trasferimento di azienda ha una sua particolarità di regolamentazione qualora sia connesso al passaggio di appalto.
L'art. 29 DLgs 276/03 infatti dispone che:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
La norma in esame intende chiaramente escludere che si possa realizzare un trasferimento di azienda in via automatica, qualora l'impresa subentrante presenti elementi di discontinuità con quella precedente.
La norma va letta quindi nel senso che si deve presumere il trasferimento di azienda in caso di subentro nell'appalto; ma tale presunzione può essere superata proprio dalla esistenza di una organizzazione o struttura di impresa comunque diversa da quella precedente.
Nel caso che ci occupa sono certamente transitati presso la nuova società appaltatrice 32 operai compresi tra il terzo e il quinto livello e quindi nessun responsabile.
Da parte sua, la società subentrante ha molto insistito sulla circostanza che sono cambiati i responsabili in quanto quelli della pregressa appaltatrice non sono transitati;
tuttavia nulla ha dedotto in merito alla circostanza che sia subentrata una nuova e diversa organizzazione dei lavoratori;
e nulla lascia presumere che con i nuovi responsabili sia mutata l'organizzazione del lavoro posto che siamo in presenza del trasferimento di mera forza lavoro, la quale ha continuato a prestare attività presso lo stesso magazzino e con la stessa strumentazione in quanto nessuna delle due parti deduce che quella sia in qualche modo cambiata.
Va ancora una volta sottolineato che esiste una presunzione di trasferimento di azienda o di ramo;
e grava sulla società l'onere di provare che qualcosa nell'organizzazione sia cambiato, non essendo sufficiente affermare che sono cambiati i responsabili se non si deducono le nuove modalità organizzative che sarebbe state impartite da questi.
Va pertanto dichiarato che si è realizzato un trasferimento d'azienda sull'appalto L&D S.R.L. di Settala, tra e la società subentrante Parte_2 Controparte_1
Va dichiarato che il ricorrente, ex art. 2112 c.c., è transitato alle dipendenze di con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a Controparte_1
decorrere dal 3.11.2023 con inquadramento nel 1° livello del CCNL Trasporto merci e logistica;
5/6 Dott. Controparte_4 [
va condannata a corrispondere al ricorrente - a titolo di retribuzioni
[...] arretrate - l'importo mensile di € 2.587,91 a decorrere dalla data di formale offerta della prestazione (lettera del 3.11.2023) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In quanto soccombente la società convenuta va condannata a Controparte_1 rimborsare al difensore del ricorrente Avv.to Mauro Tagliabue – che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 5.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
dichiara la sussistenza di un trasferimento d'azienda sull'appalto L&D S.R.L. di Settala, tra e la società subentrante Parte_2 Controparte_1
dichiara che il ricorrente, ex art. 2112 c.c., è transitato alle dipendenze di CP_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal
[...]
3.11.2023, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Trasporto merci e logistica;
condanna a corrispondere al ricorrente - a titolo di retribuzioni arretrate Controparte_1
- l'importo mensile di € 2.587,91 dalla data di formale offerta della prestazione (lettera del
3.11.2023) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna altresì la società convenuta a rimborsare al difensore del Controparte_1 ricorrente Avv.to Mauro Tagliabue – che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 5.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 20.2.25 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
6/6 Dott. Riccardo Atanasio