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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16412/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DEL NOCE GAETANO Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 25.9.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
2. Con ricorso depositato in data 20.12.2022 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' di revoca del beneficio del reddito di CP_1 cittadinanza comunicato il per l'importo complessivo pari ad € 2.497,98 in relazione al periodo da dicembre 2020 a gennaio 2021 adottato sulla base della seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art.2 co.1 a 2) L. 26/2019)”.
A sostegno della domanda è stato dedotto di risiedere stabilmente in Italia dal
20.11.2015, come indicato dal certificato di permesso di soggiorno per stranieri rilasciato dal Ministero degli Interni, ed ha depositato certificato di residenza storico e stato di famiglia del Comune di Melito di Napoli (NA) in cui è indicata “la stabile residenza in Melito di Napoli (NA) al vico Franco, 26 int. 2.”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che la revoca della prestazione CP_1
era avvenuta a seguito di comunicazione dei Carabinieri della Compagnia Marano
Di Napoli (ove si legge: “Si rappresenta che nonostante il nominato in oggetto risulti registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 09/11/2010, fa fede la sua dichiarazione resa davanti all'ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Melito di Napoli e cioè che è immigrato dall'estero il 14/11/2012, pertanto lo stesso è da ritenersi residente dal 14/11/2012”) e che nella documentazione trasmessa all' dai Carabinieri (e versata in atti) era CP_1
presente altresì la dichiarazione con la quale parte ricorrente dichiarava di essere immigrato in Italia il 14.11.2012.
2. L'art. 2 della legge 26/19 prevede “Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:
2 a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto dell' che è il soggetto competente ad CP_1 adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater). Infatti è all' che compete la verifica preventiva CP_1
e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).
3. Sulla questione giuridica esaminata e con particolare riferimento alla durata di permanenza in Italia, unico aspetto oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, è intervenuta nelle more del giudizio la sentenza n. 31/25 della Corte
Costituzione, con cui è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
3 4. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. certificato residenza e stato famiglia, copia carta d'identita' e permesso di soggiorno) e dall' (cfr. CP_1
comunicazione dei carabinieri da cui risulta residente, in ogni caso, dal 14.11.2012) risulta evidente che al momento della domanda amministrativa e nell'arco temporale oggetto di indebito era sussistente il requisito della residenza quinquennale in Italia, come richiesto dalla norma così come riformulata a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
Il ricorso va pertanto accolto e, di conseguenza, va accertato che l' non ha CP_1 diritto di ripetere la somma corrisposta alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da dicembre 2020 a gennaio 2021 oggetto di comunicazione del
19.10.2022.
5. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione di quanto statuito, soltanto nelle more del giudizio, dalla Corte
Costituzionale con la richiamata pronuncia sullo specifico requisito oggetto di contestazione nella fattispecie esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di ripetere la somma corrisposta alla ricorrente a CP_1
titolo di reddito di cittadinanza da dicembre 2020 a gennaio 2021 oggetto di comunicazione del 19.10.2022;
- spese compensate.
Aversa, 26.9.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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