TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 302/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(P.IV , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesi dall'avv. G. Vecchio, presso il cui studio a San Pietro V.co, in via Firenze, n. 20, è elettivamente domiciliata;
opponente
(P.IV ), in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. A. Viva presso il cui studio a Lecce, in via Ss. Giacomo e Filippo n.
7, è elettivamente domiciliato. opposta
*******
Motivi della decisione
Il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto stipulato il 26.10.2017, tramite accettazione di preventivo n. 1384, fra e la ditta Controparte_1 Controparte_2
proprietaria della masseria “Tenuta Leanzi”, per la realizzazione da parte della
[...] odierna appellata di soli tubi e cassette necessari per la successiva realizzazione dell'impianto elettrico presso la masseria;
contestualmente, presso lo stesso cantiere, la odierna appellante,
[...] ha avviato l'esecuzione di lavori di recupero e ricostruzione di volumetrie edilizie Parte_1 della "Masseria Leanzi", come indicato proprio nell'art. 1 del contratto d'appalto sottoscritto, in data
14.09.2017, con la ditta Parte opposta ha riferito che le CP_2 Controparte_2 lavorazioni sono proseguite di pari passo, fino al loro completamento, con il successivo pagamento da parte della committenza ad della somma pattuita di 1.220,00 euro;
la Controparte_1 Part ingiungente ha aggiunto che il giorno 31.03.2018 parte della struttura muraria realizzata da
[..
[...] presso la masseria "Tenute Leanzi" crollava e veniva meno anche il lavoro sull'impianto CP_3 elettrico realizzato da;
che la ditta ritenendo P_ Controparte_2
l'unica responsabile del cedimento delle mura, aveva chiesto a quest'ultima di Parte_1 risarcirle tutto il danno arrecatole, incluso il rifacimento delle opere già realizzate da P_ [...] Part
che Service, quindi, in accordo con la ditta P_ Controparte_4
, si era fatta carico delle spese relative al rifacimento delle opere da parte della stessa P_
, impegnandosi a corrispondere il dovuto pagamento;
che le opere pattuite si sono P_ concluse e che non avrebbe mai provveduto a pagare il compenso dovuto alla Parte_1 appellata. Che tanto avrebbe giustificato il ricorso monitorio, accolto dal Giudice di Pace di Brindisi che infatti il 5 dicembre 2019 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1839/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo. Avverso questo titolo,
[...]
ha quindi proposto opposizione, rilevando di non avere mai ricevuto l'incarico di realizzare Pt_1 le opere relative all'impianto elettrico presso la Masseria “Tenute Leanzi”; che non vi fosse prova né della realizzazione delle opere né della loro esecuzione a regola d'arte, e neppure che Alla service si fosse assunta al responsabilità del crollo di parte della muratura realizzata;
il Giudice di Pace, sentito il legale rappresentante della opponente ed escussi due testi, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo infatti provata la ricostruzione dei fatti fornita dalla opposta ed in particolare la conclusione di un nuovo contratto di appalto fra le odierne parti in causa.
ha quindi proposto appello avverso la sentenza di rigetto, ritenendo che il Parte_1 giudice di prime cure non abbia considerato l'inammissibilità della prova con il sig. , legale CP_2 rappresentate della committente, avente un interesse all'esito del giudizio, né le risultanze dell'istruttoria espletata, ivi compreso il contenuto delle mail del 7 aprile 2018 e del 16 aprile 2018,dalle quali si evincerebbe a suo dire che il crollo della muratura sarebbe stato causato da forza maggiore (forti piogge) e che quindi mai la appellante avrebbe potuto assumersene la responsabilità.
Per il resto, ha reiterato le argomentazioni già svolte in primo grado.
Nel corso di questo giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria, ad eccezione dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata da Controparte_1
E' infatti pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434 c.p.c. modificati dal D.L. 22 giugno
[...]
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. n. 27199/2017).
Richiamando quanto affermato dalla Corte d'Appello di Salerno (sentenza del 27.03.2019),
“quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice ed indicando il perché queste siano censurabili”. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'atto di appello depositato rispetti tali requisiti. 2 Nel merito, si deve rilevare che l'ingiunzione di pagamento emessa su istanza di
[...]
infatti, si fonda sulla premessa che essa avesse realizzato una prima volta l'impianto P_ elettrico sulla parte di muratura andata crollata;
che si sia assunta la responsabilità del Parte_1 crollo, impegnandosi a corrisponderle il compenso per il rifacimento delle opere;
che queste siano state eseguite a regola d'arte ed accettate dalla committenza. La prima di queste premesse può dirsi provata: in effetti è lo stesso legale rappresentante di a riferire in sede di interrogatorio formale che, a seguito del crollo di una parte delle Parte_1 opere murarie realizzate, la società avrebbe provveduto al ripristino, aggiungendo di non poter riferire “se l'impianto elettrico realizzato da sia andato distrutto o meno”, così Parte_2 implicitamente confermando che lo stesso fosse stato realizzato su quella parte di muratura. Peraltro, anche il teste , idraulico presso lo stesso cantiere, ha riferito che “i lavori di Tes_1 Elettrica dovevano procedere in concomitanza con quelli di ”, che nel crollo sia Parte_1 l'impianto idraulico da lui realizzato che quello elettrico erano andati distrutti e che furono poi ripristinati.
E' rimasta invece non provata la circostanza che si sia obbligata nei confronti Parte_1 della appellata a corrisponderle il compenso per il rifacimento: l'istruttoria svolta ha infatti dimostrato che in effetti fu la società appellante a provvedere al ripristino della muratura andata distrutta, ma questo non equivale a ritenere dimostrato che essa si sia assunta la relativa responsabilità del crollo. In effetti, anche nel caso in cui lo stesso fosse stato causato da un errore di progettazione imputabile alla committenza (circostanza allegata dal sig. legale Parte_3 rappresentante della società oppure da una causa di forza Controparte_5 maggiore (come condizioni climatiche avverse, come riferito nella corrispondenza allegata da
[...]
), nulla esclude che l'incarico per il rifacimento potesse essere assegnato alla stessa Pt_1 appaltatrice, a fortiori nell'ipotesi in cui non la si ritenesse responsabile di alcuna imperizia nell'esecuzione dell'opera. Resta invece indimostrato che abbia assunto l'incarico, Parte_1 impegnandosi a realizzando l'opera a proprie spese, ivi compresa la parte relativa all'impianto elettrico;
sul punto, il teste nulla ha saputo riferire e tanto appare significativo: avendo egli Tes_1 realizzato l'impianto idrico andato parimenti distrutto, sarebbe stato ragionevolmente coinvolto nella decisione di di assumersi gli oneri per il ripristino nei suoi confronti come nei Parte_1 riguardi di . P_
Inoltre, si deve dare atto della corrispondenza via email datata 16 e 17 aprile 2018, partita da una casella di posta elettronica riferibile alla dei fratelli e diretta ad un Parte_4 CP_2 tecnico, tale a cui viene richiesto di relazionare in ordine alla riferibilità dei danni Testimone_2 arrecati dal crollo ad una “causa di forza maggiore”, ovvero da forti piogge che avrebbero appesantito il solaio, non ancora ultimato e quindi non impermeabilizzato. Dal tenore delle mail, si può effettivamente evincere che la ragione di tali comunicazioni risiede nell'urgenza di disporre di una relazione necessaria per ottenere una proroga dei tempi di consegna dei lavori;
nulla dice, in effetti, sulla causa accertata del crollo verificatosi e tuttavia mette in discussione la ricostruzione fornita da parte appellata che si sarebbe assunta la relativa responsabilità. Parte_1
La domanda di pagamento del compenso resta pertanto sguarnita di prova in ordine alla causa petendi.
Appare infondato il motivo di appello fondato sulla circostanza che l'istruttoria non avrebbe fornito alla appellata la prova che le opere nuovamente da essa eseguite siano state realizzate a regola d'arte ed accettate dalla committenza: come è noto, infatti, nel caso di dedotto inadempimento, spetta al creditore la mera allegazione del proprio adempimento e dell'inadempimento di controparte, sulla quale invece grava l'onere della prova delle circostanze 3 modificative o estintive del diritto di credito (Cass., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533), nel caso di specie relativa alla non esatta esecuzione dell'opera, che farebbe venire meno il diritto al compenso.
Tanto determina l'accoglimento dell'appello, con la revoca del d.i. n. 1839/2019 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi e con la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Quelle del presente grado di giudizio sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti, per lo scaglione di riferimento, dal D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza n. 1920/2021 del Giudice di Pace di Brindisi, revoca il d.i. n. 1839/2019;
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite relative al primo grado di giudizio, come quantificate nella sentenza impugnata e di quelle del presente grado di giudizio pari a 852,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
4