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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FRANCISCIS Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. CAPPADONIA BIANCAMARIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE FRANCISCIS ANTONIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUILINO Controparte_1 C.F._3 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIRANDELLO 55 BAGNI DI TIVOLI presso il difensore avv. AQUILINO ANTONIO
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha domandato ex artt. 656 e 395 n.1 Parte_1
c.p.c. la revocazione del decreto ingiuntivo n. 896/2022, reso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento R.G. n. 71419/2021 e divenuto definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione. Nel medesimo atto introduttivo è stata, altresì, richiesta da parte attrice una pronuncia di sospensione del decreto in parola, ai sensi dell'art. 401 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato gli assunti del ricorrente, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di revocazione.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.7.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo non sono stati adeguatamente e compiutamente provati i presupposti del danno “grave e irreparabile”, che ex art. 373 pagina 1 di 5 c.p.c. debbono presidiare la concessione della sospensione del provvedimento impugnato e pertanto la stessa non è stata concessa a fronte della genericità dell'istanza avanzata.
Rispetto, invece, alla domanda di revocazione del decreto ingiuntivo, l'ingiunto, precisando che era già stata proposta opposizione al precetto notificato sulla base del titolo esecutivo (R.G. 68741/2022), ha denunciato il dolo della controparte in suo danno, lamentando un'asserita condotta menzognera e fraudolenta tenuta dal sig. nell'ambito dell'operazione di cessione d'azienda intervenuta tra le CP_1
parti, che avrebbe condotto alla pronuncia dell'impugnato decreto.
In particolare, il sig. sostiene di aver interamente corrisposto al le somme oggetto Parte_1 CP_1 del titolo esecutivo, molto tempo prima dell'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo in suo danno.
Parte attrice afferma, più nel dettaglio, di aver estinto il debito considerato nella procedura monitoria mediante la corresponsione di n. 4 bonifici, eseguiti nel 2020 a copertura delle 4 cambiali prodotte nel giudizio di ingiunzione (cfr. allegato n. 5 del ricorso) e n. 4 assegni corrisposti al nel 2017 (cfr. CP_1 allegato n. 6 del ricorso). Detti assegni sarebbero stati compilati, a detta dell'attore, solo nei campi relativi alla data di emissione, agli importi ed alla firma, e consegnati senza l'indicazione del beneficiario;
sarebbero poi stati incassati dalla compagna del a cui quest'ultimo avrebbe, CP_1
secondo quanto sostenuto dal ricorrente, fraudolentemente intestato i titoli di credito.
Nonostante il prospettato adempimento, il sig. ammette la mancata tempestiva opposizione al Pt_1
decreto oggetto di causa, notificatogli a mezzo pec dalla controparte, giustificando la propria inerzia proprio con la circostanza che egli, certo di aver ottemperato a tutti i suoi debiti, non ha diligentemente e tempestivamente verificato la documentazione in arrivo sulla propria casella postale perché mai si sarebbe aspettato la notifica di un decreto ingiuntivo.
Occorre soffermarsi, preliminarmente, esclusivamente sul profilo del dolo, denunciato quale presupposto dell'istanza di revocazione.
Innanzitutto, come previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., la revocazione ex art
395 n. 1 c.p.c. deve essere proposta, perentoriamente, entro 30 giorni dal momento in cui è stato scoperto il dolo. Pertanto, chi agisce deve specificatamente provare non solo la condotta dolosa posta in essere dalla controparte in suo danno, ma anche il giorno di conoscenza della stessa.
Nel caso di specie, parte ricorrente indica come momento di scoperta del comportamento doloso del sig. il 21.02.2023, giorno in cui il funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di CP_1 credito tramite cui l'attore aveva eseguito le operazioni di pagamento per il saldo delle cambiali esibite nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha fornito al Sig. le causali dei suddetti bonifici. Pt_1
Tuttavia, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, la data del 21.02.2023 non può considerarsi come certa, essendo apposta a penna a margine di documenti stampati, con una grafia che non può
pagina 2 di 5 ricondursi a un soggetto preciso, senza la presenza di timbri o firme che ne attestino la veridicità.
Dall'altro lato, non può nemmeno riconoscersi con certezza che il momento in cui il ricorrente assume consapevolezza del comportamento fraudolento posto in essere dalla controparte in suo danno sia proprio quello in cui ha ricevuto dall'istituto bancario i dettagli dei bonifici effettuati nel 2020.
Lo stesso sig. , infatti, all'interno del ricorso afferma di avere una tale sicurezza circa la piena Pt_1 estinzione del debito legato all'operazione di cessione d'azienda intervenuta con il sig. da non CP_1 essersi preoccupato, l'anno precedente, di controllare costantemente la propria casella pec, perché mai avrebbe immaginato di ricevere un decreto ingiuntivo.
Già nel corso dell'anno 2022 (durante il quale è avvenuta la notifica del decreto oggetto di causa), dunque, l'odierno ricorrente era sicuro di aver correttamente adempiuto il rapporto obbligatorio che lo legava al convenuto. D'altra parte, proprio a luglio 2022 l' ha provveduto ad inoltrare una lettera Pt_1
di diffida e messa in mora alla compagna del sig. per richiederle la restituzione delle somme CP_1
indebitamente riscosse con i 4 assegni che, secondo quanto afferma il ricorrente, erano destinati ad estinguere il debito oggetto della contestata procedura monitoria e che, invece, arbitrariamente erano stati intestati dall'odierno convenuto a favore della compagna.
Emerge, dunque, che già prima del 21.02.2023 il ricorrente ha constatato e contestato il comportamento sleale del nei suoi confronti. CP_1
In definitiva, per il particolare rilievo che assume il momento esatto in cui l'ingiunto viene a conoscenza del dolo, essenziale al fine di verificare la tempestività della revocazione proposta, essendo previsto a tal proposito un termine perentorio a pena di decadenza, sul punto non può ritenersi fornita dal ricorrente una prova piena, precisa e completa, come invece richiesta dalla legge.
Oltre all'aspetto temporale, rigorosa deve essere anche la prova del comportamento doloso della controparte: trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, la revocazione ex art. 395 n. 1
c.p.c. incontra limiti ben precisi.
Si tratta, invero, di un rimedio eccezionale finalizzato a rimuovere un decreto ingiuntivo non opposto che, come noto, acquista efficacia di giudicato in ordine all'oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico, con riguardo sia alle questioni dedotte che a quelle deducibili, con effetto di irrevocabilità non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
In particolare, in conformità a costante giurisprudenza della Suprema Corte, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione del provvedimento giudiziario, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici e raggiri tali da paralizzare o sviare il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di pagina 3 di 5 accertare la verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (ex multis Cass. 20720/2021;
Cass. 1207/2020; Cass. 13437/2019; Cass. 26078/2018; Cass. 22851/2018; Cass. 2398/2015).
Deve trattarsi, quindi, di un quid pluris rispetto a un mero comportamento scorretto: a venire in rilievo deve essere un raggiro artificiosamente congegnato a danno della controparte, soggettivamente ed oggettivamente idoneo a paralizzarne la difesa.
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in particolare, non valgono ad integrare gli estremi del dolo revocatorio di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., condotte risolventisi nella mera allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi o nel silenzio su fatti potenzialmente decisivi di segno opposto ovvero, ancora, nell'omessa produzione di documenti rilevanti: comportamenti, questi, censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma che non rilevano come ragioni giustificative della revocazione della sentenza, siccome non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (tra le altre, Cass., 14 febbraio 2017, n. 3920; Cass., 16 marzo 2016, n. 4958; Cass., 20 febbraio 2015 n. 3460).
Nel caso di specie, il ricorrente individua il dolo del sig. nella denunciata arbitraria intestazione CP_1
alla propria compagna dei 4 assegni a lui consegnati dal ricorrente a copertura del debito oggetto del decreto ingiuntivo;
il sig. sostiene poi, nella memoria depositata ex art. 183, VI° comma, n° 1, Pt_1
c.p.c., che si tratta di una somma in realtà non dovuta affatto alla controparte e che quest'ultima avrebbe dunque con premeditazione tenuto un comportamento disonesto volto ad ottenere somme indebite.
Ancora, il sig. evidenzia come a fondamento del ricorso monitorio, presentato nel dicembre Pt_1
2021, siano state allegate n. 4 cambiali in realtà già saldate con bonifici eseguiti nel 2020.
Da parte sua, l'odierno convenuto conferma di avere diritto alla somma di denaro di cui sopra, documentando la propria pretesa in virtù dei rapporti intercorsi con il precedente titolare dell'azienda e con la proprietaria dell'immobile ove la stessa azienda è collocata;
sostiene inoltre che gli assegni intestati alla compagna siano da riferire ad ulteriori rapporti economici esistenti tra le parti e non al contratto di vendita d'azienda oggetto del procedimento (tanto è vero che il totale delle somme incassato dalla compagna è pari ad € 9.800,00 mentre nel procedimento monitorio il allega CP_1 contro il sig. un assegno da lui sottoscritto a garanzia dell'adempimento di un debito legato Pt_1 all'operazione di cessione dell'azienda per il diverso importo di € 10.000,00).
Ancora, rispetto ai bonifici eseguiti dal sig. a copertura delle 4 cambiali oggetto del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, il CA precisa di averli imputati, contrariamente a quanto emerge dalle causali degli stessi, a rate anteriori, già scadute e sollecitate al ricorrente.
pagina 4 di 5 È evidente che, nell'ambito del rapporto che ha avuto origine tra le parti con la cessione d'azienda intervenuta nel 2017, si sono susseguiti negli anni numerosi pagamenti, discontinui e variabili, e diversi accordi, anche verbali, che hanno generato contrasti sulla regolarità delle somme versate.
Dalla complessiva vicenda non pare emergere, però, sulla scorta di quanto allegato, un particolare intento deliberatamente fraudolento predisposto a danno dell'odierno ricorrente.
È da escludere, in particolare, che la condotta imputata alla controparte come dolosa abbia inciso sulle potenzialità difensive dell'istante in revocazione, la cui capacità di provare tempestivamente l'eventuale intervenuto pagamento di quanto richiesto con la procedura monitoria, con opposizione al decreto ingiuntivo correttamente notificato, non è minimamente stata compromessa da quanto denunciato nel ricorso.
Non essendo stata, pertanto, fornita prova piena e rigorosa della condotta fraudolentemente preordinata in danno del ricorrente, tale da ostacolarne concretamente la difesa, e rimanendo altresì in dubbio il momento esatto in cui il sig. avrebbe preso contezza dell'asserita condotta dolosa, non si Pt_1
riscontra nessuno dei presupposti necessari per accogliere l'istanza di revocazione ai sensi degli artt.
656 e 395 n. 1 c.p.c.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso non può trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta la domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 896/2022 del 17.01.2022, emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento RG n. 71419/2021;
B) condanna il ricorrente sig. al pagamento in favore della parte convenuta delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14514/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FRANCISCIS Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dell'avv. CAPPADONIA BIANCAMARIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE FRANCISCIS ANTONIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUILINO Controparte_1 C.F._3 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIRANDELLO 55 BAGNI DI TIVOLI presso il difensore avv. AQUILINO ANTONIO
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha domandato ex artt. 656 e 395 n.1 Parte_1
c.p.c. la revocazione del decreto ingiuntivo n. 896/2022, reso dal Tribunale di Roma all'esito del procedimento R.G. n. 71419/2021 e divenuto definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione. Nel medesimo atto introduttivo è stata, altresì, richiesta da parte attrice una pronuncia di sospensione del decreto in parola, ai sensi dell'art. 401 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato gli assunti del ricorrente, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di revocazione.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.7.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo non sono stati adeguatamente e compiutamente provati i presupposti del danno “grave e irreparabile”, che ex art. 373 pagina 1 di 5 c.p.c. debbono presidiare la concessione della sospensione del provvedimento impugnato e pertanto la stessa non è stata concessa a fronte della genericità dell'istanza avanzata.
Rispetto, invece, alla domanda di revocazione del decreto ingiuntivo, l'ingiunto, precisando che era già stata proposta opposizione al precetto notificato sulla base del titolo esecutivo (R.G. 68741/2022), ha denunciato il dolo della controparte in suo danno, lamentando un'asserita condotta menzognera e fraudolenta tenuta dal sig. nell'ambito dell'operazione di cessione d'azienda intervenuta tra le CP_1
parti, che avrebbe condotto alla pronuncia dell'impugnato decreto.
In particolare, il sig. sostiene di aver interamente corrisposto al le somme oggetto Parte_1 CP_1 del titolo esecutivo, molto tempo prima dell'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo in suo danno.
Parte attrice afferma, più nel dettaglio, di aver estinto il debito considerato nella procedura monitoria mediante la corresponsione di n. 4 bonifici, eseguiti nel 2020 a copertura delle 4 cambiali prodotte nel giudizio di ingiunzione (cfr. allegato n. 5 del ricorso) e n. 4 assegni corrisposti al nel 2017 (cfr. CP_1 allegato n. 6 del ricorso). Detti assegni sarebbero stati compilati, a detta dell'attore, solo nei campi relativi alla data di emissione, agli importi ed alla firma, e consegnati senza l'indicazione del beneficiario;
sarebbero poi stati incassati dalla compagna del a cui quest'ultimo avrebbe, CP_1
secondo quanto sostenuto dal ricorrente, fraudolentemente intestato i titoli di credito.
Nonostante il prospettato adempimento, il sig. ammette la mancata tempestiva opposizione al Pt_1
decreto oggetto di causa, notificatogli a mezzo pec dalla controparte, giustificando la propria inerzia proprio con la circostanza che egli, certo di aver ottemperato a tutti i suoi debiti, non ha diligentemente e tempestivamente verificato la documentazione in arrivo sulla propria casella postale perché mai si sarebbe aspettato la notifica di un decreto ingiuntivo.
Occorre soffermarsi, preliminarmente, esclusivamente sul profilo del dolo, denunciato quale presupposto dell'istanza di revocazione.
Innanzitutto, come previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., la revocazione ex art
395 n. 1 c.p.c. deve essere proposta, perentoriamente, entro 30 giorni dal momento in cui è stato scoperto il dolo. Pertanto, chi agisce deve specificatamente provare non solo la condotta dolosa posta in essere dalla controparte in suo danno, ma anche il giorno di conoscenza della stessa.
Nel caso di specie, parte ricorrente indica come momento di scoperta del comportamento doloso del sig. il 21.02.2023, giorno in cui il funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di CP_1 credito tramite cui l'attore aveva eseguito le operazioni di pagamento per il saldo delle cambiali esibite nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha fornito al Sig. le causali dei suddetti bonifici. Pt_1
Tuttavia, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, la data del 21.02.2023 non può considerarsi come certa, essendo apposta a penna a margine di documenti stampati, con una grafia che non può
pagina 2 di 5 ricondursi a un soggetto preciso, senza la presenza di timbri o firme che ne attestino la veridicità.
Dall'altro lato, non può nemmeno riconoscersi con certezza che il momento in cui il ricorrente assume consapevolezza del comportamento fraudolento posto in essere dalla controparte in suo danno sia proprio quello in cui ha ricevuto dall'istituto bancario i dettagli dei bonifici effettuati nel 2020.
Lo stesso sig. , infatti, all'interno del ricorso afferma di avere una tale sicurezza circa la piena Pt_1 estinzione del debito legato all'operazione di cessione d'azienda intervenuta con il sig. da non CP_1 essersi preoccupato, l'anno precedente, di controllare costantemente la propria casella pec, perché mai avrebbe immaginato di ricevere un decreto ingiuntivo.
Già nel corso dell'anno 2022 (durante il quale è avvenuta la notifica del decreto oggetto di causa), dunque, l'odierno ricorrente era sicuro di aver correttamente adempiuto il rapporto obbligatorio che lo legava al convenuto. D'altra parte, proprio a luglio 2022 l' ha provveduto ad inoltrare una lettera Pt_1
di diffida e messa in mora alla compagna del sig. per richiederle la restituzione delle somme CP_1
indebitamente riscosse con i 4 assegni che, secondo quanto afferma il ricorrente, erano destinati ad estinguere il debito oggetto della contestata procedura monitoria e che, invece, arbitrariamente erano stati intestati dall'odierno convenuto a favore della compagna.
Emerge, dunque, che già prima del 21.02.2023 il ricorrente ha constatato e contestato il comportamento sleale del nei suoi confronti. CP_1
In definitiva, per il particolare rilievo che assume il momento esatto in cui l'ingiunto viene a conoscenza del dolo, essenziale al fine di verificare la tempestività della revocazione proposta, essendo previsto a tal proposito un termine perentorio a pena di decadenza, sul punto non può ritenersi fornita dal ricorrente una prova piena, precisa e completa, come invece richiesta dalla legge.
Oltre all'aspetto temporale, rigorosa deve essere anche la prova del comportamento doloso della controparte: trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, la revocazione ex art. 395 n. 1
c.p.c. incontra limiti ben precisi.
Si tratta, invero, di un rimedio eccezionale finalizzato a rimuovere un decreto ingiuntivo non opposto che, come noto, acquista efficacia di giudicato in ordine all'oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico, con riguardo sia alle questioni dedotte che a quelle deducibili, con effetto di irrevocabilità non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
In particolare, in conformità a costante giurisprudenza della Suprema Corte, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione del provvedimento giudiziario, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici e raggiri tali da paralizzare o sviare il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di pagina 3 di 5 accertare la verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (ex multis Cass. 20720/2021;
Cass. 1207/2020; Cass. 13437/2019; Cass. 26078/2018; Cass. 22851/2018; Cass. 2398/2015).
Deve trattarsi, quindi, di un quid pluris rispetto a un mero comportamento scorretto: a venire in rilievo deve essere un raggiro artificiosamente congegnato a danno della controparte, soggettivamente ed oggettivamente idoneo a paralizzarne la difesa.
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in particolare, non valgono ad integrare gli estremi del dolo revocatorio di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., condotte risolventisi nella mera allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi o nel silenzio su fatti potenzialmente decisivi di segno opposto ovvero, ancora, nell'omessa produzione di documenti rilevanti: comportamenti, questi, censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma che non rilevano come ragioni giustificative della revocazione della sentenza, siccome non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (tra le altre, Cass., 14 febbraio 2017, n. 3920; Cass., 16 marzo 2016, n. 4958; Cass., 20 febbraio 2015 n. 3460).
Nel caso di specie, il ricorrente individua il dolo del sig. nella denunciata arbitraria intestazione CP_1
alla propria compagna dei 4 assegni a lui consegnati dal ricorrente a copertura del debito oggetto del decreto ingiuntivo;
il sig. sostiene poi, nella memoria depositata ex art. 183, VI° comma, n° 1, Pt_1
c.p.c., che si tratta di una somma in realtà non dovuta affatto alla controparte e che quest'ultima avrebbe dunque con premeditazione tenuto un comportamento disonesto volto ad ottenere somme indebite.
Ancora, il sig. evidenzia come a fondamento del ricorso monitorio, presentato nel dicembre Pt_1
2021, siano state allegate n. 4 cambiali in realtà già saldate con bonifici eseguiti nel 2020.
Da parte sua, l'odierno convenuto conferma di avere diritto alla somma di denaro di cui sopra, documentando la propria pretesa in virtù dei rapporti intercorsi con il precedente titolare dell'azienda e con la proprietaria dell'immobile ove la stessa azienda è collocata;
sostiene inoltre che gli assegni intestati alla compagna siano da riferire ad ulteriori rapporti economici esistenti tra le parti e non al contratto di vendita d'azienda oggetto del procedimento (tanto è vero che il totale delle somme incassato dalla compagna è pari ad € 9.800,00 mentre nel procedimento monitorio il allega CP_1 contro il sig. un assegno da lui sottoscritto a garanzia dell'adempimento di un debito legato Pt_1 all'operazione di cessione dell'azienda per il diverso importo di € 10.000,00).
Ancora, rispetto ai bonifici eseguiti dal sig. a copertura delle 4 cambiali oggetto del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, il CA precisa di averli imputati, contrariamente a quanto emerge dalle causali degli stessi, a rate anteriori, già scadute e sollecitate al ricorrente.
pagina 4 di 5 È evidente che, nell'ambito del rapporto che ha avuto origine tra le parti con la cessione d'azienda intervenuta nel 2017, si sono susseguiti negli anni numerosi pagamenti, discontinui e variabili, e diversi accordi, anche verbali, che hanno generato contrasti sulla regolarità delle somme versate.
Dalla complessiva vicenda non pare emergere, però, sulla scorta di quanto allegato, un particolare intento deliberatamente fraudolento predisposto a danno dell'odierno ricorrente.
È da escludere, in particolare, che la condotta imputata alla controparte come dolosa abbia inciso sulle potenzialità difensive dell'istante in revocazione, la cui capacità di provare tempestivamente l'eventuale intervenuto pagamento di quanto richiesto con la procedura monitoria, con opposizione al decreto ingiuntivo correttamente notificato, non è minimamente stata compromessa da quanto denunciato nel ricorso.
Non essendo stata, pertanto, fornita prova piena e rigorosa della condotta fraudolentemente preordinata in danno del ricorrente, tale da ostacolarne concretamente la difesa, e rimanendo altresì in dubbio il momento esatto in cui il sig. avrebbe preso contezza dell'asserita condotta dolosa, non si Pt_1
riscontra nessuno dei presupposti necessari per accogliere l'istanza di revocazione ai sensi degli artt.
656 e 395 n. 1 c.p.c.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso non può trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta la domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 896/2022 del 17.01.2022, emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento RG n. 71419/2021;
B) condanna il ricorrente sig. al pagamento in favore della parte convenuta delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
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