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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29105/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29105/2024 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPERONELLO LAURA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. SPILINGA RITA presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Grugliasco Parte_1 Controparte_1 il 06/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n.30 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/04/2018. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/03/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio con sé come da accordi intercorsi tra le parti e, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità: un weekend ogni due settimane dal venerdì pomeriggio alle ore 20 circa sino alla domenica sera alle ore 21, nel caso in cui il padre avesse un'occupazione lavorativa entro 50 km dalla casa ex coniugale, terrà con sé anche un giorno infrasettimanale (il Per_1 mercoledì) nella settimana in cui non è con il bambino nel weekend con orario dalle 19 alle 22; due settimane consecutive in estate da comunicare entro il 31.5 dell'anno in corso e, ad anni alterni, le vacanze natalizie alternando il periodo compreso tra il 24.12 e il 30.12 con quello compreso tra il 31.12 e il 6.1, quelle pasquali alternandole alle altre festività presenti durante l'anno.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra come stabilite nel protocollo d'Intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati (Tribunale di Torino), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che entrambe le parti autorizzano il rilascio /rinnovo dei documenti di identità e passa-porto del figlio e propri validi anche per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29105/2024 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPERONELLO LAURA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. SPILINGA RITA presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Grugliasco Parte_1 Controparte_1 il 06/07/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n.30 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/04/2018. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/03/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio con sé come da accordi intercorsi tra le parti e, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità: un weekend ogni due settimane dal venerdì pomeriggio alle ore 20 circa sino alla domenica sera alle ore 21, nel caso in cui il padre avesse un'occupazione lavorativa entro 50 km dalla casa ex coniugale, terrà con sé anche un giorno infrasettimanale (il Per_1 mercoledì) nella settimana in cui non è con il bambino nel weekend con orario dalle 19 alle 22; due settimane consecutive in estate da comunicare entro il 31.5 dell'anno in corso e, ad anni alterni, le vacanze natalizie alternando il periodo compreso tra il 24.12 e il 30.12 con quello compreso tra il 31.12 e il 6.1, quelle pasquali alternandole alle altre festività presenti durante l'anno.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra come stabilite nel protocollo d'Intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati (Tribunale di Torino), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che entrambe le parti autorizzano il rilascio /rinnovo dei documenti di identità e passa-porto del figlio e propri validi anche per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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