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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081/2024 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Speranzini;
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesaro (PU), via XI Febbraio n. 29;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Elisabetta Rovinelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pesaro
(PU), via Cattaneo n.27;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 781/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Chiede che la Corte di appello adita voglia accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 781/202 emessa dal Tribunale di Pesaro Sezione Civile, Giudice Dott.
Storti nell'ambito del giudizio N.R.G. 234-2024 depositata in cancelleria in data
12 novembre 2024, mai notificata, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto alla percezione dell'assegno divorzile da porre a carico dell'ex coniuge nella misura di euro 200 mensili o nella misura ritenuta equa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona:
- rigettare l'appello presentato dalla sig.ra e conseguentemente Parte_1 confermare la sentenza n. 781/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, sezione civile, in data 12.11.2024 RG N.234/2024.
- Con vittoria di competenze, rimborso spese generali, cap ed IVA”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 12.11.2024 nel procedimento n. 234/2024 R.G., il
Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Arezzo il 23.3.2010; ha disposto che ciascun CP_1 Parte_1 genitore provveda al mantenimento diretto del figlio - maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente - oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla sig.ra infine, ha respinto la Parte_1 domanda - proposta dal sig. diretta ad ottenere dalla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento per il figlio, in quanto tardiva, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la richiamata sentenza, chiedendo che - in parziale riforma della stessa -
pagina 2 di 9 sia riconosciuto il suo diritto ad assegno divorzile nella misura di euro 200,00, ovvero in quella ritenuta di giustizia. ha chiesto il rigetto dell'appello - in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto - e la conseguente conferma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di giudizio.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 12.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di appello, la sig.ra censura Parte_1 innanzitutto la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso che l'attuale appellante abbia dimostrato di aver sacrificato le sue
“aspettative e possibilità lavorative per gli impegni casalinghi e familiari assunti anche in vece dal marito ovvero agevolato anche solo indirettamente l'attività lavorativa del marito “.
In particolare, secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il sig. in data 22.03.2010 - subito CP_1 dopo aver contratto il matrimonio con la sig.ra - costituiva in Arezzo Parte_1 una società con la coniuge, utilizzando il nome della moglie anche dopo la separazione giudiziale (almeno fino al 2022); che l'attività sociale proseguiva a
Pesaro - anche grazie all'aiuto dell'ex moglie, che aveva pagato per anni i debiti della società - e i relativi proventi avevano permesso allo di sostenere i CP_1 costi dell'attività commerciale, della famiglia e i contributi annuali per maturare la pensione.
La medesima difesa sottolinea che la sig.ra avendo avviato in data Parte_1
1.3.2017 a Fano una nuova attività commerciale, non aveva potuto spendere il proprio nome nella nuova attività (denominata OKI di Controparte_2
(nome del primo figlio della nato da precedente
[...] Parte_1 relazione), avendo già un'attività a nome proprio, sebbene di fatto gestita dal marito a Pesaro.
pagina 3 di 9 Secondo la difesa dell'appellante, la sig.ra avrebbe sacrificato le proprie Parte_1 aspettative lavorative e l'attività commerciale accollandosi nuovi debiti sino al
2022 e acconsentendo all'utilizzo del proprio nome nella società dell'ex marito.
L'appellante, inoltre, sostiene di aver pagato - sino al 2022 - a rate, i debiti della società e di aver concesso al marito un prestito (interamente restituito) pari a euro 30.000,00, per consentire lo sviluppo dell'attività.
L'appellante precisa di aver sempre aiutato il marito nell'attività commerciale
(partecipando anche a viaggi di lavoro), pur non essendo mai stata retribuita - tanto da essere “stata costretta a svolgere ad Arezzo per potersi mantenere
l'attività di aiuto parrucchiera” - trascurando anche i doveri di cura dei figli nati da precedenti relazioni;
inoltre, la stessa evidenzia che la sua partecipazione - in qualità di socia accomandataria - alla società gestita dal marito era solo fittizia.
Infine, l'appellante afferma di aver fornito al coniuge - sia durante il matrimonio che dopo - un supporto emotivo e psicologico, coronando anche il sogno del marito di diventare padre, nonostante l'età avanzata.
In secondo luogo, l'appellante censura la pronuncia gravata nella parte in cui il primo Giudice - con motivazione lacunosa, contraddittoria e debole - ha affermato che “non vi è nessuna differenza reddituale fra i coniugi”, tenendo presente che
“non è possibile determinare in modo certo il reddito di nessuna delle due imprese e che l'attore deve sostenere le spese della locazione della propria abitazione il cui canone di locazione ammonta ad euro 500 mentre la convenuta vive insieme agli altri due figli avuti da precedente relazione e con il nuovo compagno”; che “è verosimile che l'attore abbia utilizzato le somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà per pagare i debiti nei confronti della convenuta in parte della sua impresa tenuto conto che la stessa convenuta riconosce che
l'impresa era da anni in sofferenza” e, infine, che “non vi è prova di redditi maggiori”.
Ad avviso della difesa, il Tribunale di Pesaro non ha adeguatamente considerato che il sig. non ha offerto alcuna prova dei propri debiti, parlando CP_1 genericamente di “strozzini” e che i debiti della società, in realtà, gravavano esclusivamente sulla signora che ha rateizzato le somme dovute, Parte_1
pagina 4 di 9 pagando di tasca propria i debiti contratti dalla società di cui era socia accomandataria.
Il primo Giudice, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che nel 2021 il sig. CP_1 ha restituito alla ex moglie la somma di €.30.000,00 e che, all'atto di scioglimento della società nel 2022, la non ha percepito alcuna somma;
a ciò si Parte_1 aggiunga che la vendita della casa di proprietà esclusiva del sig. ha CP_1 generato - per il medesimo - una consistente liquidità (€.240.000,00) che ha aumentato la sua consistenza patrimoniale.
Il fatto che il sig. provveda ogni mese al pagamento delle spese di CP_1 locazione (dell'abitazione e del negozio), al pagamento delle bollette, agli oneri derivanti dalla gestione della società di oggettistica e alle spese personali con una pensione di soli euro 614 al mese, poi, farebbe ritenere che lo stesso in realtà disponga di fonti di reddito maggiori occultate al fisco;
inoltre, alla morte della sorella dell'appellato - sig.ra (non coniugata e priva di discendenti), Per_2 proprietaria di beni immobili e mobili - sarebbe conseguito un incremento delle proprietà immobiliari del sig. e dell'altra sorella, , unici CP_1 Persona_3 eredi della de cuius.
Infine, non risulta che il sig. bbia debiti o finanziamenti (lo stesso sarebbe CP_1 proprietario di un'auto nuova, pagata in contanti) e sembra vivere al di sopra delle sue possibilità, facendo viaggi all'estero (in Spagna a Barcellona nell'ottobre
2024) e disponendo di beni di lusso (auto nuova e scooter).
Al contrario, la sig.ra sarebbe onerata da debiti nei confronti Parte_1 dell' , sarebbe priva di risorse finanziarie (ed, anzi, avrebbe Controparte_3 uno scoperto di conto corrente di ben 15.000,00 euro) e avrebbe persino subito il fermo amministrativo dell'auto, una vecchia Mercedes modello classe A.
L'appellante, infine, nega di vivere con il nuovo compagno e di ricevere da questi una qualsiasi forma di contributo e/o supporto economico, essendo egli tenuto al mantenimento della figlia minore e delle rate della casa ove ha la residenza, in
Tavullia.
L'appellato contesta integralmente il gravame e ne chiede il rigetto rilevando l'inidoneità delle circostanze addotte dalla controparte a supportare la pretesa pagina 5 di 9 riforma della gravata pronuncia e sottolineando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex adverso richiesto.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Il Collegio ritiene - con valutazione assorbente - che nel caso in esame non sussista il primo dei presupposti di legge per riconoscere in capo all'istante il diritto all'assegno divorzile, ovvero l'esistenza di un rilevante squilibrio fra le posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi, ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica).
Quanto alla condizione reddituale, la sig.ra è titolare e gestisce (dal Parte_1
2017) un esercizio commerciale - ubicato nel centro di Fano - i cui proventi le permettono di sostenere le spese dell'attività, il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive e le spese personali, come si può arguire dalla circostanza che l'esercizio non sia mai stato chiuso.
La sig.ra è una giovane donna (di 44 anni), priva di rilevanti problemi Parte_1 di salute, con evidente capacità imprenditoriale (come dimostra l'apertura - nel
2022 - di ulteriore negozio di oggettistica a Cattolica, per la stagione estiva e la sua partecipazione - anche recente - a Fiere e mostre fuori dal Territorio nazionale) acquisita durante la vita matrimoniale, avendo partecipato attivamente alla gestione dell'esercizio commerciale del marito.
Per sua stessa affermazione, la sig.ra ha sempre lavorato, in un primo Parte_1 momento, come aiuto parrucchiera e, successivamente, nell'attività commerciale del marito, acquisendo nel tempo esperienze e competenze di cui era inizialmente priva.
L'apporto dato dalla sig.ra all'attività del marito è stato compensato dal Parte_1 contributo fornito da questi - con le proprie fonti reddituali, patrimoniali e professionali - al mantenimento dell'intero nucleo familiare, nonché all'aiuto economico che la sig.ra ha potuto garantire anche ai figli nati da Parte_1 precedenti relazioni, acquisendo - in più - capacità imprenditoriali proprie.
Quanto alla condizione patrimoniale, la sig.ra ha contestato l'asserzione Parte_1 dello secondo cui la stessa durante il matrimonio, nel corso della sua CP_1
pagina 6 di 9 collaborazione nell'attività commerciale del marito, avrebbe distratto i guadagni della società per reinvestirli in proprietà immobiliari nella Repubblica Dominicana, suo Paese d'origine.
E', comunque, ragionevole ritenere che la sig.ra abbia beneficiato dei Parte_1 proventi dell'attività economica e che - per sua stessa ammissione - i problemi della coppia siano sopraggiunti alle successive difficoltà economiche e declino dei guadagni, con l'aumento dei debiti a carico dei coniugi.
Attualmente, ella può contare anche sull'aiuto dei due figli maggiori, nati da precedenti relazioni che sono oggi economicamente autosufficienti.
La sig.ra inoltre, ha ricevuto dal sig. la somma di euro Parte_1 CP_1
29.500,00 per estinguere dei debiti nei suoi confronti.
Il sig. ha 72 anni e problemi di salute (certificato medico allegato del CP_1
14/02/2020); abita in un appartamento in locazione, per il quale paga un canone di €. 500,00; percepisce un assegno di anzianità pari a €.614,76 mensili ed è attualmente titolare - insieme alla sorella - di un negozio di Persona_3 oggettistica denominato OKI DESIGN di OM IO & C. S.a.s., con sede in
Pesaro; l'affitto dell'immobile in cui svolge l'attività commerciale è pari a
€.1.100,00 e lo ttesta di non ricavare guadagni adeguati ad assicurare la CP_1 copertura dei costi e la realizzazione di un profitto, tanto da prospettare la prossima chiusura dell'attività commerciale.
Risulta per tabulas che lo stesso ha venduto la propria abitazione in Arezzo
(rogito del 17/1/2023) e con il ricavato pari ad euro 235.000,00 (estratto conto del 31.03/2023 doc. 56) ha saldato i debiti contratti nel corso della sua attività commerciale con banche, amici e anche “usurai”.
Alla luce della documentazione prodotta risulta attendibile anche il pagamento del prestito di €.80.000,00 con interessi al 12% - ottenuto da canali extra-bancari - dimostrato in via presuntiva dagli estratti del conto corrente (es. del 30.06.2023) da cui risultano ripetuti prelievi di €.3.000,00 ciascuno, destinati - come affermato - proprio al pagamento del suddetto prestito.
Il sig. è titolare di un'autovettura acquistata il 14.4.2023 sempre con il CP_1 ricavato della vendita del suo immobile e di uno scooter, acquistato in data pagina 7 di 9 21.04.2022; infine, è titolare - iure hereditatis, a seguito del decesso della sorella
- della quota indivisa di un terzo di un terreno agricolo incolto, di Per_2 valore modesto (o nullo) per i debiti di cui il bene è gravato.
Attualmente lo ostiene - con l'aiuto della sorella - il maggior CP_1 Per_3 peso economico del mantenimento del figlio maggiorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente, trasferitosi nel 2024 nell'abitazione paterna
(condotta in locazione).
Sulla base di tali elementi non risulta, quindi, che al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale permanga un rilevante divario tra le rispettive condizioni economiche, tenuto conto della durata del matrimonio (11 anni) della giovane età
(44 anni) e capacità imprenditoriale della sig.ra Parte_1
In conclusione, la sig.ra dispone di mezzi adeguati al proprio Parte_1 sostentamento ed è in grado di procurarseli autonomamente;
la stessa, inoltre, non può gravare il sig. ei pesi inerenti all'attività economica gestita prima CP_1 con il marito e poi proseguita autonomamente, risultando prevalente, nel caso specifico, il principio di responsabilità e autodeterminazione rispetto al principio di solidarietà post-coniugale.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato.
Va, infine, rilevato che la parte appellata vittoriosa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, in applicazione dell'art. 133D.Lvo
115/2002, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ricorrono, da ultimo, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. N. 781/2024 del Tribunale di CP_1
Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024.
pagina 8 di 9 Condanna l'appellante alla refusione - in favore dell'Erario - delle spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 2.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081/2024 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Speranzini;
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesaro (PU), via XI Febbraio n. 29;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Elisabetta Rovinelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pesaro
(PU), via Cattaneo n.27;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 781/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Chiede che la Corte di appello adita voglia accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 781/202 emessa dal Tribunale di Pesaro Sezione Civile, Giudice Dott.
Storti nell'ambito del giudizio N.R.G. 234-2024 depositata in cancelleria in data
12 novembre 2024, mai notificata, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto alla percezione dell'assegno divorzile da porre a carico dell'ex coniuge nella misura di euro 200 mensili o nella misura ritenuta equa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona:
- rigettare l'appello presentato dalla sig.ra e conseguentemente Parte_1 confermare la sentenza n. 781/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, sezione civile, in data 12.11.2024 RG N.234/2024.
- Con vittoria di competenze, rimborso spese generali, cap ed IVA”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 12.11.2024 nel procedimento n. 234/2024 R.G., il
Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Arezzo il 23.3.2010; ha disposto che ciascun CP_1 Parte_1 genitore provveda al mantenimento diretto del figlio - maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente - oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla sig.ra infine, ha respinto la Parte_1 domanda - proposta dal sig. diretta ad ottenere dalla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento per il figlio, in quanto tardiva, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la richiamata sentenza, chiedendo che - in parziale riforma della stessa -
pagina 2 di 9 sia riconosciuto il suo diritto ad assegno divorzile nella misura di euro 200,00, ovvero in quella ritenuta di giustizia. ha chiesto il rigetto dell'appello - in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto - e la conseguente conferma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di giudizio.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 12.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di appello, la sig.ra censura Parte_1 innanzitutto la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso che l'attuale appellante abbia dimostrato di aver sacrificato le sue
“aspettative e possibilità lavorative per gli impegni casalinghi e familiari assunti anche in vece dal marito ovvero agevolato anche solo indirettamente l'attività lavorativa del marito “.
In particolare, secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il sig. in data 22.03.2010 - subito CP_1 dopo aver contratto il matrimonio con la sig.ra - costituiva in Arezzo Parte_1 una società con la coniuge, utilizzando il nome della moglie anche dopo la separazione giudiziale (almeno fino al 2022); che l'attività sociale proseguiva a
Pesaro - anche grazie all'aiuto dell'ex moglie, che aveva pagato per anni i debiti della società - e i relativi proventi avevano permesso allo di sostenere i CP_1 costi dell'attività commerciale, della famiglia e i contributi annuali per maturare la pensione.
La medesima difesa sottolinea che la sig.ra avendo avviato in data Parte_1
1.3.2017 a Fano una nuova attività commerciale, non aveva potuto spendere il proprio nome nella nuova attività (denominata OKI di Controparte_2
(nome del primo figlio della nato da precedente
[...] Parte_1 relazione), avendo già un'attività a nome proprio, sebbene di fatto gestita dal marito a Pesaro.
pagina 3 di 9 Secondo la difesa dell'appellante, la sig.ra avrebbe sacrificato le proprie Parte_1 aspettative lavorative e l'attività commerciale accollandosi nuovi debiti sino al
2022 e acconsentendo all'utilizzo del proprio nome nella società dell'ex marito.
L'appellante, inoltre, sostiene di aver pagato - sino al 2022 - a rate, i debiti della società e di aver concesso al marito un prestito (interamente restituito) pari a euro 30.000,00, per consentire lo sviluppo dell'attività.
L'appellante precisa di aver sempre aiutato il marito nell'attività commerciale
(partecipando anche a viaggi di lavoro), pur non essendo mai stata retribuita - tanto da essere “stata costretta a svolgere ad Arezzo per potersi mantenere
l'attività di aiuto parrucchiera” - trascurando anche i doveri di cura dei figli nati da precedenti relazioni;
inoltre, la stessa evidenzia che la sua partecipazione - in qualità di socia accomandataria - alla società gestita dal marito era solo fittizia.
Infine, l'appellante afferma di aver fornito al coniuge - sia durante il matrimonio che dopo - un supporto emotivo e psicologico, coronando anche il sogno del marito di diventare padre, nonostante l'età avanzata.
In secondo luogo, l'appellante censura la pronuncia gravata nella parte in cui il primo Giudice - con motivazione lacunosa, contraddittoria e debole - ha affermato che “non vi è nessuna differenza reddituale fra i coniugi”, tenendo presente che
“non è possibile determinare in modo certo il reddito di nessuna delle due imprese e che l'attore deve sostenere le spese della locazione della propria abitazione il cui canone di locazione ammonta ad euro 500 mentre la convenuta vive insieme agli altri due figli avuti da precedente relazione e con il nuovo compagno”; che “è verosimile che l'attore abbia utilizzato le somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà per pagare i debiti nei confronti della convenuta in parte della sua impresa tenuto conto che la stessa convenuta riconosce che
l'impresa era da anni in sofferenza” e, infine, che “non vi è prova di redditi maggiori”.
Ad avviso della difesa, il Tribunale di Pesaro non ha adeguatamente considerato che il sig. non ha offerto alcuna prova dei propri debiti, parlando CP_1 genericamente di “strozzini” e che i debiti della società, in realtà, gravavano esclusivamente sulla signora che ha rateizzato le somme dovute, Parte_1
pagina 4 di 9 pagando di tasca propria i debiti contratti dalla società di cui era socia accomandataria.
Il primo Giudice, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che nel 2021 il sig. CP_1 ha restituito alla ex moglie la somma di €.30.000,00 e che, all'atto di scioglimento della società nel 2022, la non ha percepito alcuna somma;
a ciò si Parte_1 aggiunga che la vendita della casa di proprietà esclusiva del sig. ha CP_1 generato - per il medesimo - una consistente liquidità (€.240.000,00) che ha aumentato la sua consistenza patrimoniale.
Il fatto che il sig. provveda ogni mese al pagamento delle spese di CP_1 locazione (dell'abitazione e del negozio), al pagamento delle bollette, agli oneri derivanti dalla gestione della società di oggettistica e alle spese personali con una pensione di soli euro 614 al mese, poi, farebbe ritenere che lo stesso in realtà disponga di fonti di reddito maggiori occultate al fisco;
inoltre, alla morte della sorella dell'appellato - sig.ra (non coniugata e priva di discendenti), Per_2 proprietaria di beni immobili e mobili - sarebbe conseguito un incremento delle proprietà immobiliari del sig. e dell'altra sorella, , unici CP_1 Persona_3 eredi della de cuius.
Infine, non risulta che il sig. bbia debiti o finanziamenti (lo stesso sarebbe CP_1 proprietario di un'auto nuova, pagata in contanti) e sembra vivere al di sopra delle sue possibilità, facendo viaggi all'estero (in Spagna a Barcellona nell'ottobre
2024) e disponendo di beni di lusso (auto nuova e scooter).
Al contrario, la sig.ra sarebbe onerata da debiti nei confronti Parte_1 dell' , sarebbe priva di risorse finanziarie (ed, anzi, avrebbe Controparte_3 uno scoperto di conto corrente di ben 15.000,00 euro) e avrebbe persino subito il fermo amministrativo dell'auto, una vecchia Mercedes modello classe A.
L'appellante, infine, nega di vivere con il nuovo compagno e di ricevere da questi una qualsiasi forma di contributo e/o supporto economico, essendo egli tenuto al mantenimento della figlia minore e delle rate della casa ove ha la residenza, in
Tavullia.
L'appellato contesta integralmente il gravame e ne chiede il rigetto rilevando l'inidoneità delle circostanze addotte dalla controparte a supportare la pretesa pagina 5 di 9 riforma della gravata pronuncia e sottolineando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex adverso richiesto.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Il Collegio ritiene - con valutazione assorbente - che nel caso in esame non sussista il primo dei presupposti di legge per riconoscere in capo all'istante il diritto all'assegno divorzile, ovvero l'esistenza di un rilevante squilibrio fra le posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi, ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica).
Quanto alla condizione reddituale, la sig.ra è titolare e gestisce (dal Parte_1
2017) un esercizio commerciale - ubicato nel centro di Fano - i cui proventi le permettono di sostenere le spese dell'attività, il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive e le spese personali, come si può arguire dalla circostanza che l'esercizio non sia mai stato chiuso.
La sig.ra è una giovane donna (di 44 anni), priva di rilevanti problemi Parte_1 di salute, con evidente capacità imprenditoriale (come dimostra l'apertura - nel
2022 - di ulteriore negozio di oggettistica a Cattolica, per la stagione estiva e la sua partecipazione - anche recente - a Fiere e mostre fuori dal Territorio nazionale) acquisita durante la vita matrimoniale, avendo partecipato attivamente alla gestione dell'esercizio commerciale del marito.
Per sua stessa affermazione, la sig.ra ha sempre lavorato, in un primo Parte_1 momento, come aiuto parrucchiera e, successivamente, nell'attività commerciale del marito, acquisendo nel tempo esperienze e competenze di cui era inizialmente priva.
L'apporto dato dalla sig.ra all'attività del marito è stato compensato dal Parte_1 contributo fornito da questi - con le proprie fonti reddituali, patrimoniali e professionali - al mantenimento dell'intero nucleo familiare, nonché all'aiuto economico che la sig.ra ha potuto garantire anche ai figli nati da Parte_1 precedenti relazioni, acquisendo - in più - capacità imprenditoriali proprie.
Quanto alla condizione patrimoniale, la sig.ra ha contestato l'asserzione Parte_1 dello secondo cui la stessa durante il matrimonio, nel corso della sua CP_1
pagina 6 di 9 collaborazione nell'attività commerciale del marito, avrebbe distratto i guadagni della società per reinvestirli in proprietà immobiliari nella Repubblica Dominicana, suo Paese d'origine.
E', comunque, ragionevole ritenere che la sig.ra abbia beneficiato dei Parte_1 proventi dell'attività economica e che - per sua stessa ammissione - i problemi della coppia siano sopraggiunti alle successive difficoltà economiche e declino dei guadagni, con l'aumento dei debiti a carico dei coniugi.
Attualmente, ella può contare anche sull'aiuto dei due figli maggiori, nati da precedenti relazioni che sono oggi economicamente autosufficienti.
La sig.ra inoltre, ha ricevuto dal sig. la somma di euro Parte_1 CP_1
29.500,00 per estinguere dei debiti nei suoi confronti.
Il sig. ha 72 anni e problemi di salute (certificato medico allegato del CP_1
14/02/2020); abita in un appartamento in locazione, per il quale paga un canone di €. 500,00; percepisce un assegno di anzianità pari a €.614,76 mensili ed è attualmente titolare - insieme alla sorella - di un negozio di Persona_3 oggettistica denominato OKI DESIGN di OM IO & C. S.a.s., con sede in
Pesaro; l'affitto dell'immobile in cui svolge l'attività commerciale è pari a
€.1.100,00 e lo ttesta di non ricavare guadagni adeguati ad assicurare la CP_1 copertura dei costi e la realizzazione di un profitto, tanto da prospettare la prossima chiusura dell'attività commerciale.
Risulta per tabulas che lo stesso ha venduto la propria abitazione in Arezzo
(rogito del 17/1/2023) e con il ricavato pari ad euro 235.000,00 (estratto conto del 31.03/2023 doc. 56) ha saldato i debiti contratti nel corso della sua attività commerciale con banche, amici e anche “usurai”.
Alla luce della documentazione prodotta risulta attendibile anche il pagamento del prestito di €.80.000,00 con interessi al 12% - ottenuto da canali extra-bancari - dimostrato in via presuntiva dagli estratti del conto corrente (es. del 30.06.2023) da cui risultano ripetuti prelievi di €.3.000,00 ciascuno, destinati - come affermato - proprio al pagamento del suddetto prestito.
Il sig. è titolare di un'autovettura acquistata il 14.4.2023 sempre con il CP_1 ricavato della vendita del suo immobile e di uno scooter, acquistato in data pagina 7 di 9 21.04.2022; infine, è titolare - iure hereditatis, a seguito del decesso della sorella
- della quota indivisa di un terzo di un terreno agricolo incolto, di Per_2 valore modesto (o nullo) per i debiti di cui il bene è gravato.
Attualmente lo ostiene - con l'aiuto della sorella - il maggior CP_1 Per_3 peso economico del mantenimento del figlio maggiorenne e non Per_1 economicamente autosufficiente, trasferitosi nel 2024 nell'abitazione paterna
(condotta in locazione).
Sulla base di tali elementi non risulta, quindi, che al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale permanga un rilevante divario tra le rispettive condizioni economiche, tenuto conto della durata del matrimonio (11 anni) della giovane età
(44 anni) e capacità imprenditoriale della sig.ra Parte_1
In conclusione, la sig.ra dispone di mezzi adeguati al proprio Parte_1 sostentamento ed è in grado di procurarseli autonomamente;
la stessa, inoltre, non può gravare il sig. ei pesi inerenti all'attività economica gestita prima CP_1 con il marito e poi proseguita autonomamente, risultando prevalente, nel caso specifico, il principio di responsabilità e autodeterminazione rispetto al principio di solidarietà post-coniugale.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato.
Va, infine, rilevato che la parte appellata vittoriosa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, in applicazione dell'art. 133D.Lvo
115/2002, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ricorrono, da ultimo, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona respinge l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. N. 781/2024 del Tribunale di CP_1
Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024.
pagina 8 di 9 Condanna l'appellante alla refusione - in favore dell'Erario - delle spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 2.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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