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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 RITENUTE IRPEF 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24/10/2025, la sig. Ricorrente_1 impugna intimazione n. 06120259001580858000, ricevuta il 25/07/2025, limitatamente alle cartelle nn. 06120220007369338000,
06120220008755341000, 06120230002004635000 e 06120230004264232000 deducendo l'erronea notifica delle stesse eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 lett. e DPR 600/73, presso l'indirizzo di residenza della contribuente.
Si è costituita l'ADER replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. In primo luogo nel ricorso viene menzionato un certificato di residenza storico rilasciato in data 17.10.2025 dal Comune di Rosignano dove si evince che la ricorrente dal 25.1.23 è ivi residente in [...]
, tuttavia non si ha traccia di detto documento negli atti allegati dalla ricorrente. Gli unici atti che risultano allegati sono certificazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciati da amici e convivente della ricorrente, che come tali, non possono assumere valore probatorio e confutare quanto dichiarato dal messo notificatore nella sua veste di pubblico ufficiale. Viceversa la documentazione prodotta dal concessionario dimostra come le cartelle sottese all'intimazione risultano correttamente notificate. Nelle relate, il messo ha dato atto del compimento di tutti i tentativi di notifica e delle ricerche effettuate, tenuto conto dell'assenza del nome della contribuente su campanello e cassetta e che non era stato possibile acquisire informazioni utili. La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 24745/2025 ha ritenuto valida la notifica per irreperibilità avendo il messo constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della contribuente, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso – che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00
(ottocento/00),
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 RITENUTE IRPEF 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259001480858000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24/10/2025, la sig. Ricorrente_1 impugna intimazione n. 06120259001580858000, ricevuta il 25/07/2025, limitatamente alle cartelle nn. 06120220007369338000,
06120220008755341000, 06120230002004635000 e 06120230004264232000 deducendo l'erronea notifica delle stesse eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 lett. e DPR 600/73, presso l'indirizzo di residenza della contribuente.
Si è costituita l'ADER replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. In primo luogo nel ricorso viene menzionato un certificato di residenza storico rilasciato in data 17.10.2025 dal Comune di Rosignano dove si evince che la ricorrente dal 25.1.23 è ivi residente in [...]
, tuttavia non si ha traccia di detto documento negli atti allegati dalla ricorrente. Gli unici atti che risultano allegati sono certificazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciati da amici e convivente della ricorrente, che come tali, non possono assumere valore probatorio e confutare quanto dichiarato dal messo notificatore nella sua veste di pubblico ufficiale. Viceversa la documentazione prodotta dal concessionario dimostra come le cartelle sottese all'intimazione risultano correttamente notificate. Nelle relate, il messo ha dato atto del compimento di tutti i tentativi di notifica e delle ricerche effettuate, tenuto conto dell'assenza del nome della contribuente su campanello e cassetta e che non era stato possibile acquisire informazioni utili. La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 24745/2025 ha ritenuto valida la notifica per irreperibilità avendo il messo constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della contribuente, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso – che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00
(ottocento/00),