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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 visti i ricorsi ex art. 40 CCII presentati da in data 16.4.2025, da Parte_2 Parte_3
e altri otto lavoratori in data 15.5.2025 nonché l'atto di intervento ex art. 41 co. 5 CCII
[...] depositato da in data 20.5.2025, con cui si chiede che venga dichiarata Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Parte_1
Verona, Viale dell'Industria n. 38; rilevato che i ricorsi e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti e quella acquisita d'ufficio; rilevato che i ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti della società convenuta, quanto a un credito di € 24.831,30 basato sul decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 383/2025 e, quanto a e gli altri otto lavoratori Parte_3 dipendenti, crediti per retribuzioni arretrate e TFR pari a complessivi € 37.167,72, basati su altrettanti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Verona nel mese di maggio 2025; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (autotrasporto di cose Parte_1 per conto terzi, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
pagina 1 di 3 - la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti di e dei lavoratori dipendenti, i quali, come sopra anticipato, vantano crediti Parte_2 rispettivamente di € 24.831,30 e di € 37.167,72, fondati su titoli giudiziali notificati unitamente ad altrettanti atti di precetto;
(ii) analogamente, dal protratto inadempimento nei confronti di che vanta un credito di € 1.482,88 fondato su decreto ingiuntivo del Controparte_1
Giudice di Pace di Parma n. 3512/2024; (iii) dal rilevante debito nei confronti di Agenzia
[...]
, pari ad € 76.311,54; (iv) dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi Controparte_2 tentati dai ricorrenti e dall'intervenuto; (v) dalla risoluzione di tutti i rapporti di lavoro dipendente mediante procedura di licenziamento collettivo per definitiva cessazione dell'attività produttiva;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., considerato che i dati del bilancio 2023 indicano un attivo patrimoniale di € 1.620.739 e ricavi per € 3.338.714; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dell'esposizione debitoria verso le parti ricorrenti e intervenute nonché i debiti erariali sopra evidenziati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Parte_1 in Verona, Viale dell'Industria n. 38;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Bruno Piazzola, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 10.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 2 di 3 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 visti i ricorsi ex art. 40 CCII presentati da in data 16.4.2025, da Parte_2 Parte_3
e altri otto lavoratori in data 15.5.2025 nonché l'atto di intervento ex art. 41 co. 5 CCII
[...] depositato da in data 20.5.2025, con cui si chiede che venga dichiarata Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Parte_1
Verona, Viale dell'Industria n. 38; rilevato che i ricorsi e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti e quella acquisita d'ufficio; rilevato che i ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti della società convenuta, quanto a un credito di € 24.831,30 basato sul decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 383/2025 e, quanto a e gli altri otto lavoratori Parte_3 dipendenti, crediti per retribuzioni arretrate e TFR pari a complessivi € 37.167,72, basati su altrettanti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Verona nel mese di maggio 2025; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (autotrasporto di cose Parte_1 per conto terzi, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
pagina 1 di 3 - la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti di e dei lavoratori dipendenti, i quali, come sopra anticipato, vantano crediti Parte_2 rispettivamente di € 24.831,30 e di € 37.167,72, fondati su titoli giudiziali notificati unitamente ad altrettanti atti di precetto;
(ii) analogamente, dal protratto inadempimento nei confronti di che vanta un credito di € 1.482,88 fondato su decreto ingiuntivo del Controparte_1
Giudice di Pace di Parma n. 3512/2024; (iii) dal rilevante debito nei confronti di Agenzia
[...]
, pari ad € 76.311,54; (iv) dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi Controparte_2 tentati dai ricorrenti e dall'intervenuto; (v) dalla risoluzione di tutti i rapporti di lavoro dipendente mediante procedura di licenziamento collettivo per definitiva cessazione dell'attività produttiva;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., considerato che i dati del bilancio 2023 indicano un attivo patrimoniale di € 1.620.739 e ricavi per € 3.338.714; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dell'esposizione debitoria verso le parti ricorrenti e intervenute nonché i debiti erariali sopra evidenziati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Parte_1 in Verona, Viale dell'Industria n. 38;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Bruno Piazzola, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 10.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 2 di 3 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
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