Articolo 19 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 dicembre 1988
Art. 19. 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128 , la Repubblica italiana riconosce la personalita' giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988