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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.07.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3351/24
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURETTA Alessandro e Parte_1
LAURETTA Gabriella, come in atti ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo in virtù di procura generale alle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.05.23, proponeva, ai sensi dell'art. Parte_1
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità ordinario. L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il C.T.U. nominato, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa, concludeva la sua relazione, ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta. L'istante, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 04.06.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con il riconoscimento della prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa.
Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono. Le doglianze dell'istante censurano le argomentazioni del CTU che non ha riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione rivendicata. Nello specifico, viene evidenziato il grave complesso patologico che aveva portato al demansionamento dell'assicurato con perdita di reddito netto mensile (v. visita medico aziendale con “non idoneità” alle mansioni di operaio edile, verbale di conciliazione sindacale per passaggio a mansioni inferiori, buste paga precedenti e successive al demansionamento, in atti). Ebbene, occorre evidenziare che il parere medico legale reso dal Ctu dr. Per_1
specialista in medicina legale, tiene conto di tutti i fattori individuali e
[...] specifici relativi alla vicenda lavorativa del sig , esaminando il quadro Parte_1 clinico con riferimento alle occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'ausiliario del giudice, premessa la nozione di capacità lavorativa specifica, ha, invero, affermato: “..il ricorrente -assicurato è affetto dagli esiti di intervento chirurgico (10/22) di asportazione di ernia discale L5-S1 a prevalente estrinsecazione sinistra, con un buon controllo della sintomatologia dolorosa e disfunzionale del rachide lombare. L'impegno neuroadicolare è assolutamente sfumato (lieve deficit dell'ELA di sinistra). Nella valutazione complessiva scaturente dall'analisi del complesso patologico......, tenuto conto dell'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa del soggetto, lo scrivente conclude che i requisiti previsti dall'art. 1 della L. n. 222/84, vale a dire la riduzione a meno di un terzo e la capacità di lavoro del periziato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, siano insussistenti nel caso in esame”. Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e riscontrato all'esame obiettivo, venendo considerate tutte le infermità accertate. Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure (che reiterano i rilevi alla bozza del CTU) si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Con riferimento alle argomentazioni giuridiche esposte dalla difesa del ricorrente sull' abnorme utilizzo delle energie residue, occorre osservare che proprio la documentazione in atti esclude che nella specie ricorra carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato, tenuto conto che
“..lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale)...” (v. Cass. n. 15817 dell' 11/11/2002 ). Inoltre, le doglianze dell'istante concernenti il “passaggio” da operaio edile di livello primo a operaio di livello 2 del CCNL facchinaggio, con conseguente perdita di reddito netto mensile, introducono temi estranei alla materia del contendere, quali il danno patrimoniale da lucro cessante a causa della compromissione della capacità lavorativa specifica.
L'opposizione va dunque rigettata, dovendosi confermare la insussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione richiesta. Le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate, in ragione della novità della specifica questione.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione b) Compensa le spese di giudizio. Torre Annunziata, 01.07.25 Il giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé