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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna (RA), Viale della Stazione n. 3 int. 12, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervia (RA), Corso Mazzini n. 42 e (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), Via Spalato n. 8, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervia (RA), Corso Mazzini n. 42.
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in data 08.09.2025. In data 26.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.03.2024, e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Cervia (RA) in data 23.10.1993 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 72, Parte 2, S.A, dell'anno 1993 con opzione per il regime patrimoniale della comunione dei beni, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile sito a Cervia (RA), via Spalato n. 8, di proprietà del sig.
che, dall'unione coniugale, erano nate a Ravenna le figlie in data 19.01.1995 e in Parte_2 Per_1 Per_2 data 15.09.1997, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che, da tempo, i rapporti coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto come di fatto già accade.
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.
3) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. CC0520282376 acceso presso La Cassa di Ravenna spa, filiale di Milano Marittima, entro e non oltre la data fissata quale udienza di comparizione coniugi e in caso di saldo negativo il sig. si impegna a corrispondere il dovuto. Parte_2
4) Ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo delle vetture e beni mobili registrati a lui intestato.
5) Il sig. verserà a titolo di mantenimento alla sig.ra l'importo mensile di Euro 50,00 Parte_2 Parte_1
(cinquanta/00) mediante bonifico da eseguirsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data dal deposito del presente ricorso;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
7) I compensi professionali e le spese della presente procedura sono poste al 50% fra le parti.
8) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cervia di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 25.03.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 18.09.2024 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 26.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.09.2024, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano a comparire Parte_1 Parte_2 personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, le parti insistevano per l'omologa della separazione alle condizioni concordate pagina 2 di 4 e chiedevano, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunta di divorzio. Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 02.10.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 20.10.2024 il Tribunale di Ravenna emetteva sentenza di separazione n. 263/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza del 30.04.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 30.04.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e che non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di produrre certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando il procedimento all'udienza del 17.09.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 08.09.2025, la difesa delle parti insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e produceva in allegato alle note il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Con ordinanza emessa in data 30.11.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Cervia (RA) il 23.10.1993, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 72, Parte 2, serie A, dell'anno 1993. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 20.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti considerando la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_2 Parte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_2 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], a [...] Parte_1
(RA) il 23.10.1993, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 72, parte 2, serie A, dell'anno 1993;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna (RA), Viale della Stazione n. 3 int. 12, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervia (RA), Corso Mazzini n. 42 e (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Cervia (RA), Via Spalato n. 8, con il patrocinio dell'avv. TANIA BILANCIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervia (RA), Corso Mazzini n. 42.
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in data 08.09.2025. In data 26.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.03.2024, e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Cervia (RA) in data 23.10.1993 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 72, Parte 2, S.A, dell'anno 1993 con opzione per il regime patrimoniale della comunione dei beni, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile sito a Cervia (RA), via Spalato n. 8, di proprietà del sig.
che, dall'unione coniugale, erano nate a Ravenna le figlie in data 19.01.1995 e in Parte_2 Per_1 Per_2 data 15.09.1997, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che, da tempo, i rapporti coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto come di fatto già accade.
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale dei coniugi.
3) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. CC0520282376 acceso presso La Cassa di Ravenna spa, filiale di Milano Marittima, entro e non oltre la data fissata quale udienza di comparizione coniugi e in caso di saldo negativo il sig. si impegna a corrispondere il dovuto. Parte_2
4) Ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo delle vetture e beni mobili registrati a lui intestato.
5) Il sig. verserà a titolo di mantenimento alla sig.ra l'importo mensile di Euro 50,00 Parte_2 Parte_1
(cinquanta/00) mediante bonifico da eseguirsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data dal deposito del presente ricorso;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
7) I compensi professionali e le spese della presente procedura sono poste al 50% fra le parti.
8) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cervia di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 25.03.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 18.09.2024 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 26.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.09.2024, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai sigg.ri e ove gli stessi rinunciavano a comparire Parte_1 Parte_2 personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, le parti insistevano per l'omologa della separazione alle condizioni concordate pagina 2 di 4 e chiedevano, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunta di divorzio. Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 02.10.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 20.10.2024 il Tribunale di Ravenna emetteva sentenza di separazione n. 263/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza del 30.04.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 30.04.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e che non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato ordinava alle parti di produrre certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando il procedimento all'udienza del 17.09.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate in data 08.09.2025, la difesa delle parti insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e produceva in allegato alle note il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Con ordinanza emessa in data 30.11.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Cervia (RA) il 23.10.1993, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 72, Parte 2, serie A, dell'anno 1993. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 20.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti considerando la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra , così provvede: Parte_2 Parte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_2 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], a [...] Parte_1
(RA) il 23.10.1993, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 72, parte 2, serie A, dell'anno 1993;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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