Ordinanza collegiale 30 marzo 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 31/05/2023, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 09297/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2023, proposto da Fallimento Zeta 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio De Simone Saccà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. del 24-25.06.2020 (Rep. n. 8925- 2020), emessa dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio RG n. 5225/2019, il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare all’esponente la somma: “…di € 4.588,38 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 15.03.2018 al saldo”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, notificato il 13 gennaio 2023 all’indirizzo PEC mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it e depositato il successivo 16 gennaio 2023, proposto dal Fallimento Zeta 3 srl per l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. del 24-25.06.2020 (Rep. n. 8925-2020), emessa dal Tribunale Civile di Roma con cui è il Ministero intimato è stato condannato al pagamento di € 4.588,38 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 15.03.2018 al saldo;
Vista la richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente, depositata il 21 marzo 2023, con la quale rappresenta che il Ministero con pec del 1.3.23 ha richiesto alla Procedura l’emissione della fattura per procedere al pagamento delle somme oggetto dell’ordinanza in esecuzione ma, allo stato, non ha ancora provveduto al pagamento;
Rilevato, con ordinanza n. 5428 del 30 marzo 2023, che il ricorso risulta essere stato notificato solamente al Ministero dell’Interno presso la sede reale e non anche presso l’Avvocatura dello Stato ed ordinata la rinnovazione della notifica al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
Vista la seconda richiesta di passaggio in decisione del ricorrente Fallimento, depositata il 5 maggio 2023, e l’allegato bonifico del MEF per euro 4752,74, nonché il prospetto degli interessi sulla suddetta sorte capitale pari ad euro 13,79 per interessi legali ed euro 1.606,11 per interessi moratori prodotta dal Fallimento ricorrente;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno, depositato il 22 maggio 2023, e i documenti depositati il 23 maggio successivo, a conferma dell’asserita ottemperanza con decreto n. 32 del 29 marzo 2023;
Riscontrata l’avvenuta rinnovazione rituale della notifica con pec dell’11 aprile 2023;
Vista l’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma del 24 giugno 2020, rilasciata in forma esecutiva l’11 maggio 2021, notificata all’Amministrazione il 27 maggio 2021 e fornita di attestato di passaggio in giudicato rilasciato il 10 gennaio 2023;
Verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, in applicazione del disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97;
Rilevato che l’ordinanza della cui esecuzione si tratta ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 4.588,38 oltre interessi ex art. 1284 cc dal 15 marzo 2018 fino al saldo;
che ai sensi dell’art. 1284 cc, a cui ha rimandato l’ordinanza, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
che gli interessi così calcolati, secondo il prospetto offerto da parte ricorrente, ammonterebbero ad euro 1619,90, mentre l’Amministrazione intimata avrebbe liquidato gli interessi in misura pari ad euro 164,36;
che l’obbligazione di cui si tratta è di fonte contrattuale e pertanto ad essa si applicano le previsioni di cui all’art. 1284, quarto comma cc (v. Cass. II, 07/11/2018, n. 28409), che prevedono un tasso maggiorato dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
che il rinvio all’art. 1284 cc fatto dal giudice civile nell’ordinanza della cui esecuzione si tratta depone anch’esso per l’applicazione dell’articolo in tutti i suoi commi;
che sul punto l’Amministrazione non ha allegato alcun argomento utile a contestare la pretesa attorea;
che, pertanto, il Ministero dell’Interno non ha ottemperato integralmente al pagamento disposto con l’ordinanza della cui esecuzione si tratta;
Ritenuto di accogliere in parte qua il ricorso e di ordinare alla resistente amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, liquidando anche la restante parte di interessi moratori non liquidati in applicazione dell’art. 1284, comma 4, cc;
di nominare sin d’ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere, il commissario ad acta in persona del Direttore generale dell’Ispettorato generale per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni trenta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, ad integrare l’esecuzione dell’ordinanza di cui in epigrafe;
che il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- in caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta nel termine e ai sensi di cui in parte motiva;
- condanna il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO