Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1830 del 10.11.2022 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato. Parte_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Vetri e Controparte_1
Marcella Mattia.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2021 deduceva di essere stato titolare Parte_1
di indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di verbale di visita del 28 agosto 2017; di essere stato sottoposto, nel maggio 2018, a visita di revisione, all'esito della quale era stata riconosciuta una “invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” ma era stato riconosciuto il requisito sanitario utile per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver continuato a percepire, nonostante l'esito della predetta visita di revisione, l'indennità di accompagnamento sino a settembre 2020; che, all'esito di una successiva visita di revisione del 25 settembre 2020, con lettera del 19 maggio 2021 era stata comunicata la indebita percezione della somma di € 12.445,74 a titolo di indennità di accompagnamento per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Tanto dedotto chiedeva accertarsi la irripetibilità delle somme chieste in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente trattenuto. CP_2
1
aveva inviato la lettera del 10 giugno 2018 con la quale gli aveva comunicato la liquidazione dell'indennità di accompagnamento;
che inoltre l' non aveva mai disposto la sospensione o CP_2
la revoca della prestazione. In considerazione di tanto, riteneva dimostrata la propria buona fede, in quanto la condotta tenuta dall' aveva ingenerato l'affidamento nel diritto alla prestazione che CP_1
non poteva essere chiesta quindi in restituzione.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava in fatto e diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva CP_2
il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi -dopo aver richiamato la disciplina in materia di indebito assistenziale- rigettava la domanda, rilevando che il pensionato aveva ricevuto comunicazione del verbale di vista di revisione con cui era stata accertata la insussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a nulla rilevando il fatto che l' non si fosse tempestivamente attivato per revocare la prestazione. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello , rilevando che il Tribunale aveva Parte_1
errato nel ritenere che vi fosse un automatismo tra la revisione sanitaria negativa e la restituzione dei ratei di prestazione erogati successivamente in quanto la normativa che disciplina la materia (art. 37
l. n. 448/98) richiede l'emissione di provvedimenti di sospensione e revoca della prestazione;
diversamente opinando, sarebbe risultato leso il legittimo affidamento del pensionata che aveva confidato nella spettanza della prestazione, senza neppure impugnare, nei termini, gli esiti degli accertamenti sanitari.
Ha chiesto, pertanto, la integrale riforma della sentenza, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle CP_2
spese di lite.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, vanno richiamati i principi già espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
2 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n.
448)".
Da quanto detto deriva che in materia di indebito assistenziale, quale quello in esame, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. da ultimo, in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 24180/2022).
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013/2019 che, a proposito degli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi “non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire -anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)” (nello stesso senso Cass. n. 26162/2016 e n. 26096/2010 e, più di recente, Cass. n. 248/2023).
Passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che l'appellante, dal mese di ottobre 2016, era titolare della pensione di inabilità e, all'esito del verbale di revisione n. 6029751600008 del
13/10/2017 (doc.4 allegato alla memoria costitutiva dell' in primo grado), venne riconosciuto CP_2
3 inabile al 100% con diritto, anche, all'indennità di accompagnamento. presentò all' Parte_1 CP_2
la dichiarazione necessaria per il pagamento delle prestazioni assistenziali (cd. Modello AP70) in data
17/05/2018 (doc.5 prodotto dall' , in primo grado) e, con lettera del 10/6/2018, venne CP_2
comunicata al la quantificazione in euro 4.645,31 delle somme dovute all'assistibile a titolo Parte_1
di indennità di accompagnamento (doc.6 prodotto da , in primo grado). Nelle more, in data CP_2
30.5.2018, ovvero poco dopo l'invio del modello AP 70 necessario per la liquidazione della indennità di accompagnamento riconosciuta con la visita medica del 13.10.2017, venne espletata una ulteriore visita di revisione conclusasi con il verbale n. 3930780101998 del 12/9/2018 (doc.7 prodotto dall' in primo grado).All'esito dell'anzidetto accertamento medico venne riconosciuta solo CP_2
l'inabilità senza diritto all'indennità di accompagnamento e, pertanto, dato che il verbale si era definito in data 12.9.2018, anche se la visita risaliva al 30.5.2018, la decorrenza della revoca della indennità venne fissata per il mese di ottobre 2018. Il verbale del 12 settembre 2018, all'esito del quale era stata revocata l'indennità di accompagnamento, venne inviato al ricorrente con raccomandata ricevuta in data 2.10.2018 (doc.
8-9 depositati dall' in primo grado). Detto CP_2
provvedimento non è stato oggetto di contestazione in sede giudiziaria, pur essendo venuto a conoscenza della variazione di prestazione riconosciuta. Infine anche la pensione di Parte_1
inabilità civile venne revocata con verbale negativo n.6029859900302 del 25/9/2020 (doc.10 prodotto da in primo grado). CP_2
Da ciò consegue che, sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del CP_2
requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte CP_ dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non Parte_1
proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n.
269/2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione per CP_1
lungo tempo (oltre sei mesi)- non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso.
4 Quanto alla deduzione contenuta nell'atto di appello a pag 8, secondo cui il comportamento dell' che ha fatto pervenire all'assistibile la lettera del 10 giugno 2018 di liquidazione CP_2 dell'indennità di accompagnamento, avrebbe ingenerato nell'appellante un affidamento incolpevole, portandolo a ritenere erroneamente che la prestazione assistenziale era stata confermata ( e di tale circostanza il giudice di prime cure non avrebbe “immotivatamente e pretestuosamente” tenuto conto), si rileva che la predetta lettera si riferiva al precedente verbale di revisione n. 6029751600008 del 13/10/2017 ( verbale all'esito del quale era stato riconosciuto inabile al 100% con diritto Parte_1 anche all'indennità di accompagnamento) e non al verbale successivo n. 3930780101998 del
12/9/2018 (doc.7 prodotto dall' in primo grado), all'esito del quale era stata riconosciuta solo CP_2
l'inabilità senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L'appello va pertanto rigettato.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno compensate in considerazione del quadro normativo complesso e di contrasti giurisprudenziali in sede di merito.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.2.2023 da nei confronti dell , avverso la sentenza del 10 novembre 2022 n. 1830 Parte_1 CP_2 del Tribunale di Brindisi, così provvede: rigetta l'appello.
Compensa le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 15 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi
5