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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8298 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2017, avente ad oggetto “Separazione personale coniugi”,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianpaolo Impagnatiello e Cristian Natale
Caruso;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Clemente Natale e Clemente Luca;
Resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.11.2017, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Vieste in data 12.06.2004 e che dalla loro Controparte_1 unione erano nate le figlie (il 02.08.2005) e (il 30.12.2006) - chiedeva Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
di condannare il marito al risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
di affidare in via esclusiva alla ricorrente le figlie e , o, Per_1 Per_2 in via gradata, di affidare le minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
di porre a carico del marito un assegno mensile di almeno € 5.000,00 per il mantenimento della moglie e delle figlie (€ 2.000,00 per la moglie e € 1.500,00 per ciascuna figlia); di imporre al resistente le opportune misure di garanzia del credito legato al pagamento dell'assegno ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito che aveva intrapreso molteplici relazioni extraconiugali e, inoltre, a partire dal giugno 2017 si era reso responsabile di episodi di violenza nei confronti della moglie, tanto da costringerla a sporgere querela nei suoi confronti;
che la casa coniugale era situata in
Vieste in Contrada Defensola 69/A e nel 2016, su accordo dei coniugi, la ricorrente e le figlie si erano trasferite a Napoli;
che il marito deteneva il 16% del capitale sociale del “Residence Villa
DI s.r.l.” (i genitori, invece, detenevano ciascuno il 42%), che gestiva il complesso residenziale turistico “Villa DI”; che il marito, inoltre, lavorava presso il noto ristorante
“Box 19” di proprietà del padre ed era socio, tesoriere e dominus dell' “A.S.D. Persona_3
TO DO”, poi sostituita con una nuova associazione denominata “A.S. TO Shark”; che la ricorrente svolgeva ruolo di Presidente e attività di istruttrice di nuoto presso l'“A.S.D.
TO DO” con un reddito complessivo lordo di euro 5.934,00 relativo all'anno 2014, di euro 6.952,00 relativo all'anno 2015 e di euro 8.137,00 relativo all'anno 2016, costituito dai proventi dell'attività di istruttrice di nuoto svolta presso l'A.S.D. TO DO;
che il resistente aveva una capacità economica e di spesa superiore ai redditi formalmente dichiarati - pari a € 15.000,00 lordi annui e costituiti essenzialmente dalle retribuzioni percepite dalla società
2 Residence Villa DI s.r.l. e da integrazioni salariali INPS - come evincibile dalle movimentazioni bancarie;
che il tenore di vita tenuto dalla famiglia era elevato.
Con memoria di costituzione depositata in data 19.03.2018, chiedeva Controparte_1 all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione personale delle parti;
di affidare al resistente le figlie minori;
di assegnargli anche la casa coniugale;
di porre a carico della ricorrente un assegno mensile di non meno di € 300,00 per il mantenimento di ciascuna delle figlie;
di rigettare tutte le avverse richieste.
Deduceva all'uopo che: aveva dichiarato redditi netti pari a circa € 11.000,00 per gli anni di imposta 2014-2016 ed era gravato da alcuni finanziamenti;
non è proprietario di beni immobili, né aveva mai svolto attività lavorativa presso le attività dei genitori, ma aveva svolto attività lavorativa come assistente bagnante presso il Residence Villa DI con il solo compito operativo di istruttore dell'associazione sportiva “DO”; era titolare di una quota pari al
16% di Residence Villa DI SR (capitale sociale € 10.000,00), che, peraltro, aveva un notevole passivo;
la ricorrente era stata Presidente dell'associazione sportiva “DO”, di cui era stata dipendente, ricevendone le relative retribuzioni, svolgendo i compiti di Istruttrice, fino al 29.11.2017 quando aveva formalizzato le dimissioni;
la famiglia in costanza di matrimonio aveva condotto un tenore di vita superiore alle effettive disponibilità, grazie soprattutto al contributo del padre del resistente;
a partire dall'anno 2016 la moglie e le figlie si erano trasferite a Napoli, lasciando la casa familiare.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite personalmente le parti, ascoltate le figlie minori e espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato in funzione di
Presidente, con ordinanza emessa in data 16.05.2018, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori non essendo emerse, dalle attuali emergenze di causa e della audizione della prole, ragioni per derogare a siffatto regime, disponendo il loro collocamento stabile presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisando che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• considerata l'attuale permanenza delle minori a Napoli, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie previa intesa con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlie vengono così regolamentati: a) per tre fine settimana al mese,
3 anche non consecutivi, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
c) secondo il principio dell'alternanza per le restanti festività; • non deve assegnarsi la casa sita in Vieste attesa la permanenza, sin dal 2016, della ricorrente con le figlie minori a Napoli;
• considerate le dichiarazioni reddituali delle parti, la capacità di lavoro della ricorrente, la documentazione bancaria allegata agli scritti difensivi, il bilancio della società di cui il detiene il 16% CP_1 delle quote, preso atto, altresì, che il resistente non ha contestato di aver costituito una nuova associazione, la
'AS TO Shark', e rilevato che il tenore di vita, in riferimento agli ultimi anni di matrimonio, è indice di una capacità reddituale superiore a quella che emerge dalle dichiarazione dei redditi in atti, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge e delle figlie minori mediante la corresponsione
[...] alla , entro il giorno 10 di ciascun mese, della somma di €1.100,00 (pari a €350,00 per ciascuna Parte_1 figlia e a €400,00 per il coniuge), oltre rivalutazione annuale istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole minore da individuarsi sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato
Tribunale con il COA di Foggia in data 18.3.2016, rimettendo all'espletanda istruttoria ogni ulteriore valutazione”.
La ricorrente proponeva reclamo alla Corte d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale, che veniva rigettato.
Con sentenza non definitiva n. 704/2019, da intendersi integralmente richiamata, il Tribunale pronunciava la separazione personale delle parti e il giudizio, pertanto, proseguiva relativamente alle ulteriori domande proposte.
Con ordinanza del 13.09.2021 veniva accolta la richiesta della ex art. 156, comma Parte_1
6 c.p.c. di sequestro dell'autovettura del e fino alla concorrenza del credito di € 2.200,00 CP_1 vantato dalla moglie a titolo di mantenimento per sé e in favore delle figlie minori presso di lei collocate;
con la medesima ordinanza veniva rigettata l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla . Parte_1
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data 29.01.2024.
All'udienza del 14.02.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti precisavano le proprie conclusioni dinanzi all'odierno Giudice relatore
(subentrato nel ruolo il 20.01.2025), che rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4 ******
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione dei coniugi, al
Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Al riguardo deve osservarsi che, nelle more del giudizio, entrambe le figlie della coppia
( e ) sono divenute maggiorenni e, pertanto, nessuna statuizione deve essere più Per_1 Per_2 adottata in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita.
In via preliminare, inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, trattandosi di domanda esulante dal “thema decidendum” della separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001,
11828/2009, 18870/14).
Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, che il si era CP_1 reso responsabile della violazione dei doveri coniugali, in quanto, non soltanto aveva intrapreso, nel corso della vita matrimoniale, varie relazioni extraconiugali, ma aveva anche assunto nell'ultimo periodo atteggiamenti aggressivi e violenti in danno della . Parte_1
Ebbene, per quanto concerne l'asserita violazione del dovere di fedeltà, occorre rilevare che la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile…”. Pertanto “… laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile…, a meno che non “risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto…..In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…..”(Cass. civ.
2059/12, 16859/15, 3923/18).
5 Orbene, all'esito dell'istruttoria orale, deve ritenersi provato che il abbia intrapreso CP_1 relazioni extraconiugali nel corso della vita matrimoniale, atteso che le testimoni di parte ricorrente, e escusse sul punto all'udienza dell'11.04.2022, hanno Tes_1 Tes_2 confermato di aver intrattenuto relazioni extraconiugali con il (la intorno CP_1 Tes_1 al 2012 e l' dal 2015 al 2017) rendendo dichiarazioni precise e circostanziate (cfr. verbale di Tes_2 udienza agli atti), e dunque, pienamente attendibili.
A fronte della raggiunta prova che il abbia intrapreso relazioni extraconiugali a partire CP_1 dal 2012, parte resistente non ha assolto all'onere di dimostrare che già nel 2012 il matrimonio versasse in crisi.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento, risultando, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi di addebito (es. comportamento violento del marito) che, in ogni caso, non hanno trovato conferma e riscontro nel corso dell'istruttoria svolta.
Sulle statuizioni economiche
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
6 Al riguardo, occorre precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009).
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato per gli anni di imposta 2014-2016 una media Parte_1 di redditi complessivi pari a circa € 7.000,00 annui, ha svolto la carica di Presidente dell'A.S.D.
TO DO ed è dotata di capacità lavorativa attivandosi anche per la ricerca di lavoro come dimostrato dalla recente partecipazione al concorso per operatore sociosanitario in
Pescara (allegati alle note di trattazione scritta di parte resistente del 07.02.2025).
Il resistente ha dichiarato per gli anni di imposta 2014-2016 una media di Controparte_1 redditi complessivi pari a circa € 15.000,00 annui, ha lavorato presso l'A.S.D. TO DO per poi costituire una nuova associazione, la 'AS TO Shark' con cui venivano gestiti corsi di nuoto. Risultava titolare, inoltre, di una quota pari al 16% del capitale sociale della società
Residence Villa DI s.r.l. poi ceduta ai genitori, a ridosso dell'udienza presidenziale, con scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 4957, Racc. 3583 del 21 Persona_4 marzo 2018, dichiarata inefficace nei confronti della ricorrente, per effetto della sentenza n.
3392/2024 del Tribunale di Bari che ha accolto la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da (cfr. allegato alle note di trattazione scritta di parte Parte_1 ricorrente del 13.02.2025).
Ciò posto, deve osservarsi che la condotta del , il quale, a seguito dell'introduzione del CP_1 giudizio di separazione, ha compiuto un atto di disposizione del patrimonio arrecando pregiudizio alle ragioni della , creditrice dell'assegno di mantenimento, come Parte_1 accertato nella richiamata sentenza agli atti, appare sintomatica di una volontà del resistente di occultare le reali fonti di reddito, se si considera che nei procedimenti di separazione o divorzio il legislatore ha imposto ai coniugi un comportamento di lealtà peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che
7 li abbia violati. Deve, pertanto, ritenersi che il goda di una capacità economica e CP_1 reddituale superiore rispetto a quanto formalmente dichiarato.
Tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere il Parte_1 tenore di vita tendenzialmente analogo (tenore di vita elevato, come emerge dalle movimentazioni bancarie in atti) a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, pertanto, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del in favore della CP_1
da corrispondere, entro il 10 di ogni mese, nella somma pari a € 400,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale Istat, come già disposto in ordinanza presidenziale, confermata in sede di reclamo in Corte d'Appello.
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore delle figlie e , Per_1 Per_2 formulata da parte ricorrente, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Tali aspetti, affermati da parte ricorrente, non risultano contestati da parte resistente (il quale contesta soltanto il quantum e non anche l'an della pretesa) e, dunque, deve essere confermato il diritto della , già riconosciuto dall'ordinanza presidenziale, di ottenere dal Parte_1 CP_1 un assegno mensile quale contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_1
. Per_2
In ordine al quantum del predetto assegno di mantenimento va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti, come sopra analizzata, nonché delle esigenze delle figlie in relazione all'età, appare equo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie e , come già Per_1 Per_2 previsto in ordinanza presidenziale, ovvero mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 10 di ciascun mese, della somma di € 700,00, (€ 350,00 per ciascuna figlia) da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da
8 sostenersi in favore dei figli da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
Quanto alla domanda di sequestro ex art. 156, comma 6 c.c. si conferma quanto disposto con ordinanza del 13.10.2019 condividendosene le ragioni e rilevando, al contempo, che non sussistono i presupposti per disporre l'ulteriore sequestro richiesto (sequestro delle quote di partecipazione nella società Residence Villa DI s.r.l.), atteso che gli inadempimenti allegati riguardano il pagamento delle spese straordinarie (il cui credito nell'an e nel quantum è oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. RG. 3286/2021) e tenuto conto che le spese straordinarie, caratterizzate, per loro natura da un'indeterminabilità a priori, non soddisfano il requisito richiesto dalla norma in parola, potendo queste essere determinate solo successivamente, caso per caso, a seconda delle esigenze concrete e, quindi, potranno essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale dell'esistenza del credito e della sua esatta quantificazione (v. Trib. Roma 24.8.2009 n. 17573).
Sull'assegnazione della casa familiare
Deve ritenersi rinunciata la domanda di assegnazione della casa familiare, atteso che entrambe le parti non hanno riproposto la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo ex dm 55/2014 (e successive modificazioni) secondo i valori dello scaglione di riferimento (sino a €26.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta, devono porsi a carico del resistente in forza del principio di soccombenza.
Vanno compensate le spese di lite relative ai procedimenti attivati in corso di causa (reclamo alla Corte di Appello e ricorso ex artt. 709 ter c.p.c. e 156, comma c.c.) stante la rispettiva reciproca soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la separazione va addebitata a;
Controparte_1
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e conviventi con la Per_1 Per_2 madre, versando, entro il 10 di ogni mese, a la somma mensile di € Parte_1
9 700,00 (di cui € 350,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
versando alla stessa, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 da
[...] rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
- conferma il sequestro ex art. 156, comma 6 c.c. disposto con ordinanza del 13.10.2019 e rigetta l'ulteriore richiesta di sequestro delle quote di partecipazione nella società Residence
Villa DI s.r.l.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 nell'ammontare di € 5.077,00 per compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre
[...] il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite con riferimento ai procedimenti instaurati in corso di causa (reclamo alla Corte di Appello e ricorso ex art. 709 ter e 156, comma c.c.).
Foggia, 15.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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