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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1102/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in via orto limoni n. 5 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AGNELLO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
) P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze Parte_1
ingiunzione:
1) nr. 19/1028 prot.n. 3795 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 352,32, notificatagli in data 06/03/2020;
2) nr. 19/1029 prot.n. 3797 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 9.519,00, notificatagli in data 06/03/2020;
3) nr. 19/1030 prot.n. 3798 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 7.719,00, notificatagli in data 06/03/2020;
4) nr. 19/1031 prot.n. 3800 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 3.919,00, notificatagli in data 06/03/2020;
5) nr. 19/1032 prot.n. 3829 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 4.419,00, notificatagli in data 06/03/2020;
6) nr. 19/1033 prot.n. 3802 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 17.819,00, notificatagli in data 06/03/2020;
pagina 2 di 9 7) nr. 19/1034 prot.n. 3803 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 3.069,00, notificatagli in data 06/03/2020;
8) nr. 19/1035 prot.n. 3804 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 519,00, notificatagli in data 06/03/2020.
Il ricorrente esponeva che la omonima ditta individuale era stata oggetto di accertamento da parte dei funzionari dell' , i quali in data 04/08/2011 avevano fatto accesso nei Controparte_1
locali della sita in Misterbianco, C.da Cubba S.P. 54, in cui esso ricorrente gestiva un punto CP_3
contratti di telefonia H3G, al fine di riscontrare il corretto assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta e la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro. Nella sede di lavoro suddetta i verbalizzanti avevano rilevato la presenza di alcuni lavoratori (in numero di 20) ed all'esito avevano notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n.63120/1 del 31.03.2015, con il quale veniva contestato al che i lavoratori non svolgevano attività di lavoro autonomo, ma di lavoro Pt_1
subordinato; che le trattenute effettuate come “trattenute sindacali” non erano giustificate;
che i lavoratori assunti con contratto d'apprendistato non avevano mai ricevuto formazione;
che erano state effettuate indebite trattenute per assenze ed altro.
Pertanto, al ricorrente venivano contestate le seguenti violazioni:
- Decreto Legislativo 21/04/2000 n.181 art.4 bis, comma 2, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro non aveva consegnato copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro;
- Legge 29/04/1949 n.264 art.21 comma 3 per non aver comunicato al Centro per l'impiego entro il termine di cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori assunti a tempo pagina 3 di 9 indeterminato o, assunti a tempo determinato, che il rapporto era cessato in data differente rispetto a quella originariamente prevista;
- D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, art. 39 commi 1 e 2 per omessa o infedele registrazione nel LUL;
- D.L. 12/2002, convertito nella legge 73/2002, art. 3 comma 3, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro.
Con il ricorso proposto avverso le ordinanze ingiunzione sopra elencate il lamentava: Pt_1
1) Che il provvedimento era illegittimo poiché erroneamente l' aveva qualificato i rapporti CP_1
lavorativi facenti capo ad esso ricorrente come di lavoro subordinato. Nella fattispecie, invece,
trattandosi di lavoro autonomo occasionale, regolato dall'articolo 2222 cc e non sussistendo alcun rapporto di lavoro subordinato, la ditta non era tenuta ad effettuare alcuna registrazione o comunicazione ad enti pubblici;
2) Che era stato violato l'art.33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevedeva l'obbligo a carico degli stessi organi di redigere a conclusione del primo accesso in azienda un verbale di primo accesso e di rilasciarlo al datore di lavoro. Tale verbalizzazione era invece stata omessa e peraltro il verbale notificatogli non possedeva il contenuto all'uopo previsto;
3) Che era stato violato l'art. 14 Legge 689/1981 il quale prevedeva espressamente che gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati entro 90 giorni, mentre nella specie il verbale di accertamento dell'Ispettorato di Lavoro era stato emesso dagli ispettori in data 11.4.2013, mentre il verbale di accertamento conclusivo era stato emesso il 31.3.2015, cioè quasi 2 anni dopo il primo accesso;
pagina 4 di 9 4) Che il provvedimento era illegittimo poiché dalla erronea qualificazione del rapporto come subordinato era derivata l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 73/2002 come modificata dall'art.36-bis, comma 7 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.
L' costituitosi con verbale di udienza, contestava l'assunto attoreo anche in ordine alla CP_1
chiesta sospensiva.
Con sentenza n.643/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione.
Avvero la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo ricorso in appello, che, Parte_1
unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato agli appellati, che sono rimasti contumaci.
All'esito dell'odierna udienza del 29.1.2025 il ricorso è deciso con la presente sentenza con motivazione contestuale, allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura alle parti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi seppure ritualmente citati.
Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
provata l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
La censura è fondata e deve essere accolta.
Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione emessa per violazione di norme amministrative è giudizio sul rapporto e non sull'atto amministrativo (Cass. su 1786/10) e “…
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro pagina 5 di 9 inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione" (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv.652384; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5122 del
03/03/2011, Rv.617175 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 22/01/2018, Rv.647782). Proprio per questo il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8 prevede che il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordini all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. La mancata ottemperanza a detto ordine non è priva di conseguenze all'interno del processo di opposizione all'ordinanza ingiuntiva, poiché impedisce all'autorità giudiziaria di verificare il corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A.: per questo, anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce -ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b) - al giudice di convalidare il provvedimento opposto” (Cass. 5263/20).
Con gli atti impugnati all'appellante viene contestato di aver occupato alcuni soggetti come lavoratori dipendenti non risultanti, tuttavia, dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria,
non rispettando le prescrizioni normative in materia. Come detto, l'appellante ha negato trattarsi di rapporti di lavori qualificabili come subordinati non
A fronte della contestazione del che ha negato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro Pt_1
dipendente non regolarizzato, sarebbe spettato all'ufficio pubblico provarne la sussistenza, tramite la prova della ricorrenza dei caratteri propri previsti dall'art. 2094 cc.
pagina 6 di 9 Sul punto il primo Giudice ha ritenuto di valorizzare quanto esposto dallo stesso appellante nel ricorso
(“I suddetti collaboratori hanno svolto la sporadica attività in piena autonomia con il solo vincolo del
rispetto degli obiettivi prefissati (acquisizione di contratti di telefonia). I collaboratori non erano
soggetti ad alcun vincolo di orario, anche se l'attività di caricamento contratti e in parte acquisizione
clienti avveniva all'interno di fasce orarie prestabilite di apertura e chiusura”) ed, in forza di ciò, ha così argomentato: “Il ricorrente ammette dunque che la prestazione lavorativa era organizzata con la
finalità, precipuamente determinata dal datore di lavoro (e non – quindi – decisa dai lavoratori), di
acquisire contratti di telefonia. E che i lavoratori dovevano comunque caricare i contratti e acquisire i
clienti sempre all'interno di fasce orarie di apertura e chiusura. Ne deriva che i lavoratori, al di là
della prestazione discontinua (compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, per come sopra
precisato) erano comunque tenuti a lavorare alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore,
poiché dovevano assicurare la finalità di impresa (cioè acquisire contratti di telefonia), e dovevano
altresì rispettare l'organizzazione della stessa (attraverso il caricamento dei contratti nelle fasce
orarie prestabilite, e non anche a propria discrezione). Contrasta infatti con un principio di autonomia
il fatto di doversi attenere a fasce orarie prestabilite, così come è antitetico allo svolgimento di una
attività libera dover far proprie le finalità del datore di lavoro. Non pare dubbio pertanto che sussista
il vincolo di subordinazione”.
Il superiore punto di motivazione non appare condivisibile.
Ed invero, premesso che nel caso che occupa parte appellata non ha prodotto i verbali contenenti le dichiarazioni rese dai soggetti identificati all'interno dei locali della ditta Barbera nel corso dell'ispezione ispettiva, rileva questa Corte come nella specie – contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice – difetti la prova della subordinazione. La circostanza, ammessa dallo stesso Pt_1
pagina 7 di 9 che “l'attività di caricamento contratti e in parte acquisizione clienti avveniva all'interno di fasce orarie prestabilite di apertura e chiusura” non appare, a tal fine, da sola sufficiente. La Corte di cassazione, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n.2724/19, ha chiarito che la comunicazione di una fascia oraria di operatività non è da sola sufficiente a provare il vincolo di subordinazione, rispondendo essa alle esigenze di organizzare il lavoro e nell'ordinanza 1095/23, pur ribadendo che la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (inerente alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione) rappresenta il carattere essenziale della subordinazione, ha aggiunto che, tuttavia, laddove detto elemento non emerga espressamente, ai fini qualificatori, è possibile fare riferimento ad altri elementi, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Ciò chiarito, rileva questa Corte come, a parte il rispetto degli orari di lavoro, giustificabile in base alle esigenze di organizzazione del lavoro, non si rinvenga, nella specie, alcuno degli altri elementi sopra elencati idonei ad integrare, neppure in via presuntiva, la prova della subordinazione.
Per le esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere accolto.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli altri.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.643/22 del Tribunale di Catania e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate.
pagina 8 di 9 Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio liquidate in €.545,00 per esborsi ed €.4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali,
iva e cpa.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.804,00 per esborsi ed €.5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza ed allegata al verbale.
Catania 29.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1102/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in via orto limoni n. 5 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AGNELLO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.
[...]
) P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze Parte_1
ingiunzione:
1) nr. 19/1028 prot.n. 3795 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 352,32, notificatagli in data 06/03/2020;
2) nr. 19/1029 prot.n. 3797 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 9.519,00, notificatagli in data 06/03/2020;
3) nr. 19/1030 prot.n. 3798 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 7.719,00, notificatagli in data 06/03/2020;
4) nr. 19/1031 prot.n. 3800 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 3.919,00, notificatagli in data 06/03/2020;
5) nr. 19/1032 prot.n. 3829 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 4.419,00, notificatagli in data 06/03/2020;
6) nr. 19/1033 prot.n. 3802 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 17.819,00, notificatagli in data 06/03/2020;
pagina 2 di 9 7) nr. 19/1034 prot.n. 3803 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 3.069,00, notificatagli in data 06/03/2020;
8) nr. 19/1035 prot.n. 3804 del 14/02/2020 per la somma complessiva di euro 519,00, notificatagli in data 06/03/2020.
Il ricorrente esponeva che la omonima ditta individuale era stata oggetto di accertamento da parte dei funzionari dell' , i quali in data 04/08/2011 avevano fatto accesso nei Controparte_1
locali della sita in Misterbianco, C.da Cubba S.P. 54, in cui esso ricorrente gestiva un punto CP_3
contratti di telefonia H3G, al fine di riscontrare il corretto assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta e la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro. Nella sede di lavoro suddetta i verbalizzanti avevano rilevato la presenza di alcuni lavoratori (in numero di 20) ed all'esito avevano notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n.63120/1 del 31.03.2015, con il quale veniva contestato al che i lavoratori non svolgevano attività di lavoro autonomo, ma di lavoro Pt_1
subordinato; che le trattenute effettuate come “trattenute sindacali” non erano giustificate;
che i lavoratori assunti con contratto d'apprendistato non avevano mai ricevuto formazione;
che erano state effettuate indebite trattenute per assenze ed altro.
Pertanto, al ricorrente venivano contestate le seguenti violazioni:
- Decreto Legislativo 21/04/2000 n.181 art.4 bis, comma 2, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro non aveva consegnato copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro;
- Legge 29/04/1949 n.264 art.21 comma 3 per non aver comunicato al Centro per l'impiego entro il termine di cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori assunti a tempo pagina 3 di 9 indeterminato o, assunti a tempo determinato, che il rapporto era cessato in data differente rispetto a quella originariamente prevista;
- D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, art. 39 commi 1 e 2 per omessa o infedele registrazione nel LUL;
- D.L. 12/2002, convertito nella legge 73/2002, art. 3 comma 3, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro.
Con il ricorso proposto avverso le ordinanze ingiunzione sopra elencate il lamentava: Pt_1
1) Che il provvedimento era illegittimo poiché erroneamente l' aveva qualificato i rapporti CP_1
lavorativi facenti capo ad esso ricorrente come di lavoro subordinato. Nella fattispecie, invece,
trattandosi di lavoro autonomo occasionale, regolato dall'articolo 2222 cc e non sussistendo alcun rapporto di lavoro subordinato, la ditta non era tenuta ad effettuare alcuna registrazione o comunicazione ad enti pubblici;
2) Che era stato violato l'art.33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevedeva l'obbligo a carico degli stessi organi di redigere a conclusione del primo accesso in azienda un verbale di primo accesso e di rilasciarlo al datore di lavoro. Tale verbalizzazione era invece stata omessa e peraltro il verbale notificatogli non possedeva il contenuto all'uopo previsto;
3) Che era stato violato l'art. 14 Legge 689/1981 il quale prevedeva espressamente che gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati entro 90 giorni, mentre nella specie il verbale di accertamento dell'Ispettorato di Lavoro era stato emesso dagli ispettori in data 11.4.2013, mentre il verbale di accertamento conclusivo era stato emesso il 31.3.2015, cioè quasi 2 anni dopo il primo accesso;
pagina 4 di 9 4) Che il provvedimento era illegittimo poiché dalla erronea qualificazione del rapporto come subordinato era derivata l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 73/2002 come modificata dall'art.36-bis, comma 7 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.
L' costituitosi con verbale di udienza, contestava l'assunto attoreo anche in ordine alla CP_1
chiesta sospensiva.
Con sentenza n.643/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione.
Avvero la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo ricorso in appello, che, Parte_1
unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato agli appellati, che sono rimasti contumaci.
All'esito dell'odierna udienza del 29.1.2025 il ricorso è deciso con la presente sentenza con motivazione contestuale, allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura alle parti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi seppure ritualmente citati.
Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
provata l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
La censura è fondata e deve essere accolta.
Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione emessa per violazione di norme amministrative è giudizio sul rapporto e non sull'atto amministrativo (Cass. su 1786/10) e “…
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro pagina 5 di 9 inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione" (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv.652384; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5122 del
03/03/2011, Rv.617175 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 22/01/2018, Rv.647782). Proprio per questo il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8 prevede che il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordini all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione. La mancata ottemperanza a detto ordine non è priva di conseguenze all'interno del processo di opposizione all'ordinanza ingiuntiva, poiché impedisce all'autorità giudiziaria di verificare il corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A.: per questo, anche in caso di mancata comparizione in udienza dell'opponente o del suo difensore senza giustificato motivo, detto inadempimento impedisce -ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b) - al giudice di convalidare il provvedimento opposto” (Cass. 5263/20).
Con gli atti impugnati all'appellante viene contestato di aver occupato alcuni soggetti come lavoratori dipendenti non risultanti, tuttavia, dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria,
non rispettando le prescrizioni normative in materia. Come detto, l'appellante ha negato trattarsi di rapporti di lavori qualificabili come subordinati non
A fronte della contestazione del che ha negato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro Pt_1
dipendente non regolarizzato, sarebbe spettato all'ufficio pubblico provarne la sussistenza, tramite la prova della ricorrenza dei caratteri propri previsti dall'art. 2094 cc.
pagina 6 di 9 Sul punto il primo Giudice ha ritenuto di valorizzare quanto esposto dallo stesso appellante nel ricorso
(“I suddetti collaboratori hanno svolto la sporadica attività in piena autonomia con il solo vincolo del
rispetto degli obiettivi prefissati (acquisizione di contratti di telefonia). I collaboratori non erano
soggetti ad alcun vincolo di orario, anche se l'attività di caricamento contratti e in parte acquisizione
clienti avveniva all'interno di fasce orarie prestabilite di apertura e chiusura”) ed, in forza di ciò, ha così argomentato: “Il ricorrente ammette dunque che la prestazione lavorativa era organizzata con la
finalità, precipuamente determinata dal datore di lavoro (e non – quindi – decisa dai lavoratori), di
acquisire contratti di telefonia. E che i lavoratori dovevano comunque caricare i contratti e acquisire i
clienti sempre all'interno di fasce orarie di apertura e chiusura. Ne deriva che i lavoratori, al di là
della prestazione discontinua (compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, per come sopra
precisato) erano comunque tenuti a lavorare alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore,
poiché dovevano assicurare la finalità di impresa (cioè acquisire contratti di telefonia), e dovevano
altresì rispettare l'organizzazione della stessa (attraverso il caricamento dei contratti nelle fasce
orarie prestabilite, e non anche a propria discrezione). Contrasta infatti con un principio di autonomia
il fatto di doversi attenere a fasce orarie prestabilite, così come è antitetico allo svolgimento di una
attività libera dover far proprie le finalità del datore di lavoro. Non pare dubbio pertanto che sussista
il vincolo di subordinazione”.
Il superiore punto di motivazione non appare condivisibile.
Ed invero, premesso che nel caso che occupa parte appellata non ha prodotto i verbali contenenti le dichiarazioni rese dai soggetti identificati all'interno dei locali della ditta Barbera nel corso dell'ispezione ispettiva, rileva questa Corte come nella specie – contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice – difetti la prova della subordinazione. La circostanza, ammessa dallo stesso Pt_1
pagina 7 di 9 che “l'attività di caricamento contratti e in parte acquisizione clienti avveniva all'interno di fasce orarie prestabilite di apertura e chiusura” non appare, a tal fine, da sola sufficiente. La Corte di cassazione, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n.2724/19, ha chiarito che la comunicazione di una fascia oraria di operatività non è da sola sufficiente a provare il vincolo di subordinazione, rispondendo essa alle esigenze di organizzare il lavoro e nell'ordinanza 1095/23, pur ribadendo che la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (inerente alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione) rappresenta il carattere essenziale della subordinazione, ha aggiunto che, tuttavia, laddove detto elemento non emerga espressamente, ai fini qualificatori, è possibile fare riferimento ad altri elementi, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Ciò chiarito, rileva questa Corte come, a parte il rispetto degli orari di lavoro, giustificabile in base alle esigenze di organizzazione del lavoro, non si rinvenga, nella specie, alcuno degli altri elementi sopra elencati idonei ad integrare, neppure in via presuntiva, la prova della subordinazione.
Per le esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere accolto.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli altri.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.643/22 del Tribunale di Catania e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate.
pagina 8 di 9 Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio liquidate in €.545,00 per esborsi ed €.4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali,
iva e cpa.
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.804,00 per esborsi ed €.5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza ed allegata al verbale.
Catania 29.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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