Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43749/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Giudice rel.Dott.ssa Chiara Delmonte
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.12.2024
da
1) Parte 1
Nato a Scicli (RG) in data 07 agosto 1948 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Maria Anghelone presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte 2
Nata a Milano in data 13 gennaio 1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi presso la quale ha eletto domicilio telematico e con
3) Parte 3
Nato a Milano 1'08 luglio 1996 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 3 residente in [...]
4) Parte 4
Nato a Milano il 04 luglio 1999 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 4 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi presso la quale ha eletto domicilio telematico coniugi sposati con rito civile in Milano in data 29.12.1995
(anno 1995, atto n. 1740, reg. 01, parte I)
Divorziati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 6739/2014 emesso il 19.02.2014
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 6739/2014 emesso il 19.02.2014, così come modificata dalla sentenza n. 420/2016 della Corte d'Appello di Milano pubblicata il 04.02.2016, alle condizioni ivi previste
Parte resistente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 14.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda di controparte. Con atto depositato in pari data, si sono costituiti in giudizio anche
Parte_4 e Controparte_1
All'udienza del 03.04.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. ed il recepimento del seguente accordo:
"-1) Revoca dell'obbligo a carico del signor Pt 1 previsto in sentenza di divorzio a titolo di mantenimento dei figli Per_1, CP 1 e Pt 4 a decorrere dal febbraio 2025 stante il raggiungimento della loro indipendenza economica. - 2) Rideterminazione dell'assegno divorzile a carico del signor Pt 1 in favore della signora
Pt 2 a decorrere dal mese di Maggio 2025 nell'importo di euro 500,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat (prima rivalutazione maggio 2026), tenuto conto delle odierne dichiarazioni delle parti in punto di vendita dell'abitazione della signora
Pt 2 e della possibilità di cessazione dell'incarico annuale del signor Pt 1 con la casa di cura Pt_5.
- Spese legali compensate."
Con Decreto del 02.05.2025 il Giudice delegato, acquisita anche l'istanza ex art 473 bis. 51 c.p.c. dei figli maggiorenni intervenuti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51, rimettendo la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Milano n. 6739/2014 emesso il 19.02.2014, così come modificata dalla sentenza n. 420/2016 della
Corte d'Appello di Milano pubblicata il 04.02.2016, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo