Art. 2.
Lo stanziamento di lire 288.000.000 di cui al precedente articolo sara' disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 in aggiunta a quello di lire 150.000.000 previsto per lo stesso esercizio dalla legge 6 luglio 1956, n. 776 .
Lo stanziamento di lire 288.000.000 di cui al precedente articolo sara' disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 in aggiunta a quello di lire 150.000.000 previsto per lo stesso esercizio dalla legge 6 luglio 1956, n. 776 .