Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 24/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2025, proposto da Giovanni Bove e OS MO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bove e Maria Rusolo, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Vignola in Bellizzi, via Roma, 120;
contro
Comune di Sturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) del provvedimento (prot. n. 864 del 21/2/2025) notificato a mezzo pec in data 21/2/2025 di diniego della richiesta di permesso a costruire presentata in data 11/11/2024 prot 61375 avente ad oggetto permesso a costruire in sanatoria per accorpamento di due unità immobiliari e difformità al piano strada del fabbricato, sito in Sturno alla Via Diaz 1, rubricato al locale N.C.T. al F. 11, mapp. 285 e 286; b) del preavviso di diniego prot 100 del 9/1/2025 comunicato a mezzo pec in data 9/1/2025 (v. all. n. 2) e di tutti gli atti a questi presupposti, antecedenti e concomitanti;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO e la declaratoria di sussistenza dei presupposti della richiesta sanatoria ex art. 36 bis T.U.E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale sono stati impugnati: a) il provvedimento (prot. n. 864 del 21/2/2025) notificato a mezzo pec in data 21/2/2025 di diniego della richiesta di permesso a costruire, presentata in data 11/11/2024, prot 61375 avente ad oggetto permesso a costruire in sanatoria per accorpamento di due unità immobiliari e difformità al piano strada del fabbricato, sito in Sturno alla Via Diaz 1, rubricato al locale N.C.T. al F. 11, mapp. 285 e 286; b) il preavviso di diniego prot 100 del 9/1/2025, comunicato a mezzo pec in data 9/1/2025 (v. all. n. 2) e di tutti gli atti a questi presupposti, antecedenti e concomitanti.
I ricorrenti sono insorti avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
I ricorrenti, inoltre, hanno agito per l’accertamento e la declaratoria di sussistenza dei presupposti della richiesta sanatoria ex art. 36 bis T.U.E..
Non resiste in giudizio il Comune intimato, ancorchè ritualmente evocato.
Nell’udienza camerale del 23 aprile 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., assumendo valore assorbente e dirimente il secondo motivo di ricorso.
Ex actis, è emerso che il Comune di Sturno ha negato il permesso a costruire in sanatoria di lievi difformità sancite e, in particolare, ha ritenuto che al caso di specie non siano applicabili le tolleranze costruttive in regime di accertamento di conformità come rimodellato dal cd. decreto Salva Casa.
A tanto giunge, sul presupposto che le stesse siano applicabili solo in caso di difformità relative a procedimenti autorizzati e non già rispetto ad interventi di remissione in pristino derivanti da provvedimenti repressivi.
Ebbene, le determinazioni cui è pervenuto l’Ente resistente non si rivelano meritevoli di condivisione.
Invero, nella specie, viene in rilievo una sanatoria introdotta molto di recente dal Decreto “Salva Casa”, sicché non paiono condivisibili le argomentazioni svolte dal procedente Ufficio, ancorate al precedente quadro di riferimento, trattandosi di una chiara ipotesi di ius superveniens, con introduzione di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive.
Al riguardo, è da ritenersi che – come inferibile da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486 – il ius superveniens costituito dalla disciplina “Salva Casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi.
Stanti queste premesse, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pubblica Amministrazione, i precedenti provvedimenti si rivelano ininfluenti ai fini dell’esame dell’istanza presentata di recente dalla ricorrente ai sensi dell’art. 36 bis L. 241/90 e, dunque, sulla base di un regime normativo e di presupposti differenti (T.A.R. Campania SA, sentenza 406/2025 del 27/2/2025).
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, la novità della questione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego della richiesta di permesso a costruire, presentata in data 11/11/2024 - prot 61375.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO