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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 541/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Parte_1
ROSARNO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
in proprio e n.q di mandario di la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 Controparte_2 dall'avv. SILVIA , giusta procura in atti;
- appellato
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_3 dall'Avv. SALVATORE MATRANGA, giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Palmi, la ricorrente, premesso di avere presento istanza di accesso agli atti presso lo sportello di e di Controparte_4 avere ottenuto documentazione attestante l'esistenza di diverse iscrizioni a ruolo, chiedeva di
“dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella 09420060013830850000 ex art. 3 commi 9-10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e, conseguentemente, annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo relativa ai carichi oggetto della cartella suindicata, ordinando, altresì, la cancellazione del ruolo.”. CP_ Nella resistenza di e , che dava atto dell'intervenuto totale CP_2 Controparte_3 sgravio del ruolo impugnato, il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire in applicazione D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, che, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, ha inserito nell' art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", il comma 4-bis, e della giurisprudenza delle Sezioni Unite espressasi favorevolmente in ordine all'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'indicata normativa.
Ha proposto appello il in quanto il Giudice in violazione di legge e incorrendo nel Pt_1 vizio di omessa pronuncia non aveva rilevato e ritenuto che nel caso di specie egli si trovava in una delle condizioni che a norma del comma 4 bis citato costituivano deroga all'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo.
Egli, infatti, aveva allegato e dimostrato di vantare il diritto ad un rimborso IVA “che, sin dal momento della richiesta degli estratti di ruolo, rischiava di essere pignorato.”
L'attualità del pericolo deriverebbe, nella prospettazione dell'appellante, dalla disposizione
“di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che riguarda sostanzialmente il servizio verifica inadempimenti che consente alle Pubbliche amministrazioni prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento.
In caso affermativo, l' può segnalare la circostanza all' Controparte_3 CP_5
, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
[...]
Il Giudice inoltre avrebbe omesso di considerare che il ruolo era già stato interamente sgravato.
Con il secondo motivo di appello, censura la condanna alle spese di lite statuita dal Parte_2 giudicante, atteso che “non sussisteva l'attualità del credito al momento della pronuncia poiché le somme recate dalla cartella erano state sgravate d'ufficio nel corso del procedimento” e la norma relativa “al divieto, non assoluto, di impugnazione dell'estratto di ruolo era entrata in vigore in data successiva (2021) al deposito del ricorso originario presso il Tribunale di Palmi (2020). “ CP_ Si sono costituiti in proprio e n.q. di mandatario di e Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto dell'appello,
[...]
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che : “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.)).
L'art. 48 bis dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.(…). Ora, il ricorrente non ha dimostrato di essere un una delle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 citato, atteso che non ha provato : a) di non avere riscosso il rimborso Iva cui aveva diritto e soprattutto b) che l'eventuale mancato pagamento dello stesso sia dipeso dalla sussistenza dell'iscrizione a ruolo impugnata;
anzi l'ipotesi è, non soltanto, improbabile se non impossibile, visto l'avvenuto sgravio integrale del credito impugnato, ma è smentita dalle allegazioni dello stesso ricorrente che individua nel timore di un possibile pignoramento, evidentemente non ancora giunto, il suo interesse ad agire.
Infondato anche il secondo motivo di appello, in quanto non rileva che la modifica legislativa in applicazione della quale è stata decisa la controversia sia entrata in vigore successivamente alla data di deposito dell'originario ricorso presso il Tribunale di Palmi, in quanto la parte ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 28 ottobre 2022 dunque successivamente anche alla sentenza del 06/09/2022, n.26283 con la quale le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta anche ai giudizi pendenti.
La circostanza poi che il ruolo fosse stato interamente sgravato non poteva fondare la compensazione delle spese di lite, perche il vaglio dll'ammissibilità dell'azione spiegata è logicamente e giuridicamente propedeuticao al vaglio dell'attualità del credito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carcico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/147, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , e Parte_1 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1616/2023 del Giudice del Controparte_3 lavoro di Reggio Calabria , pubblicata in data 10/10/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a , in proprio e n.q di mandario di e CP_1 Controparte_2
, le spese di lite del presente grado che liquida in € Controparte_3
2.906,00, oltre accessori di legge, ciascuno.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 541/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Parte_1
ROSARNO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
in proprio e n.q di mandario di la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 Controparte_2 dall'avv. SILVIA , giusta procura in atti;
- appellato
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_3 dall'Avv. SALVATORE MATRANGA, giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Palmi, la ricorrente, premesso di avere presento istanza di accesso agli atti presso lo sportello di e di Controparte_4 avere ottenuto documentazione attestante l'esistenza di diverse iscrizioni a ruolo, chiedeva di
“dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella 09420060013830850000 ex art. 3 commi 9-10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e, conseguentemente, annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo relativa ai carichi oggetto della cartella suindicata, ordinando, altresì, la cancellazione del ruolo.”. CP_ Nella resistenza di e , che dava atto dell'intervenuto totale CP_2 Controparte_3 sgravio del ruolo impugnato, il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire in applicazione D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, che, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, ha inserito nell' art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", il comma 4-bis, e della giurisprudenza delle Sezioni Unite espressasi favorevolmente in ordine all'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'indicata normativa.
Ha proposto appello il in quanto il Giudice in violazione di legge e incorrendo nel Pt_1 vizio di omessa pronuncia non aveva rilevato e ritenuto che nel caso di specie egli si trovava in una delle condizioni che a norma del comma 4 bis citato costituivano deroga all'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo.
Egli, infatti, aveva allegato e dimostrato di vantare il diritto ad un rimborso IVA “che, sin dal momento della richiesta degli estratti di ruolo, rischiava di essere pignorato.”
L'attualità del pericolo deriverebbe, nella prospettazione dell'appellante, dalla disposizione
“di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che riguarda sostanzialmente il servizio verifica inadempimenti che consente alle Pubbliche amministrazioni prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento.
In caso affermativo, l' può segnalare la circostanza all' Controparte_3 CP_5
, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
[...]
Il Giudice inoltre avrebbe omesso di considerare che il ruolo era già stato interamente sgravato.
Con il secondo motivo di appello, censura la condanna alle spese di lite statuita dal Parte_2 giudicante, atteso che “non sussisteva l'attualità del credito al momento della pronuncia poiché le somme recate dalla cartella erano state sgravate d'ufficio nel corso del procedimento” e la norma relativa “al divieto, non assoluto, di impugnazione dell'estratto di ruolo era entrata in vigore in data successiva (2021) al deposito del ricorso originario presso il Tribunale di Palmi (2020). “ CP_ Si sono costituiti in proprio e n.q. di mandatario di e Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto dell'appello,
[...]
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che : “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.)).
L'art. 48 bis dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.(…). Ora, il ricorrente non ha dimostrato di essere un una delle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 citato, atteso che non ha provato : a) di non avere riscosso il rimborso Iva cui aveva diritto e soprattutto b) che l'eventuale mancato pagamento dello stesso sia dipeso dalla sussistenza dell'iscrizione a ruolo impugnata;
anzi l'ipotesi è, non soltanto, improbabile se non impossibile, visto l'avvenuto sgravio integrale del credito impugnato, ma è smentita dalle allegazioni dello stesso ricorrente che individua nel timore di un possibile pignoramento, evidentemente non ancora giunto, il suo interesse ad agire.
Infondato anche il secondo motivo di appello, in quanto non rileva che la modifica legislativa in applicazione della quale è stata decisa la controversia sia entrata in vigore successivamente alla data di deposito dell'originario ricorso presso il Tribunale di Palmi, in quanto la parte ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 28 ottobre 2022 dunque successivamente anche alla sentenza del 06/09/2022, n.26283 con la quale le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta anche ai giudizi pendenti.
La circostanza poi che il ruolo fosse stato interamente sgravato non poteva fondare la compensazione delle spese di lite, perche il vaglio dll'ammissibilità dell'azione spiegata è logicamente e giuridicamente propedeuticao al vaglio dell'attualità del credito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carcico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/147, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , e Parte_1 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1616/2023 del Giudice del Controparte_3 lavoro di Reggio Calabria , pubblicata in data 10/10/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a , in proprio e n.q di mandario di e CP_1 Controparte_2
, le spese di lite del presente grado che liquida in € Controparte_3
2.906,00, oltre accessori di legge, ciascuno.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)