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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa da:
Sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
d'RB (AL), Via Sericano 1, C.F. , elettivamente domiciliato in Ovada, Vico C.F._1
Chiuso San Francesco 26 presso lo studio dell'Avv. Silvia Ferrari ( ), C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura in calce ricorso e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 Email_1
E
Sig.ra , nata ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
d'RB AL), Contrada Fontana 24, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Novi Ligure (AL), presso lo studio dell'avv. Raffaella Minetto (C.F.: ), C.F._4
che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 Email_2
RICORRENTI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente telematicamente all'udienza del 17 aprile 2025 come di seguito riportato: “confermano le condizioni di cui al ricorso”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 3 febbraio 2025 le parti hanno chiesto l'omologa della separazione personale consensuale del matrimonio concordatario contratto il Silvano d'RB in data
21.6.1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
; Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silvano d'RB di provvedere
[...] alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 2, ).; Disporre altresìquanto segue: il marito corrisponderà
alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 350,00 sino al giorno 31.12.27, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banco BPM, Filiale di
AS d'RB e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà tra il IG. (quota di 7/48), la di lui madre IG.ra _1 Parte_2
(quota di 9/48) e la IG.ra (quota di 32/48) - sita in AS d'RB (AL), via Sericano 1 (già via Pt_1
G. Cortella), rimane assegnata in uso esclusivo al marito. La IG.ra ha già provveduto al prelievo ed Pt_1
asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle suppellettili, suddivise tra i coniugi;
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, la IG.ra provvederà a Pt_1 trasferire in favore del IG. , che dichiara sin d'ora di accettare, come accetta: la piena proprietà _1 della quota di 32/48 dell'unità immobiliare sita in AS d'RB (AL), via G. Cortella 1 (ora via
Sericano 1), piano , censita al N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 28, sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, vani 8, CP_2
RC € 537,12 e la piena proprietà della quota di 16/48 del terreno sito in AS d'RB (AL), censito al
N.C.T. al Foglio 12 mappale 29, Vigneto, Cl. 2, are 5 ca 30, RD € 4,52, RA € 2,46 a fronte del pagamento da parte del marito della complessiva somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila//00), che il _1
verserà alla nei seguenti termini: € 5.000,00 entro e non oltre il 30-06-2025; € 15.000,00 entro e Pt_1
non oltre il 31-12-2025; € 12.500,00 entro e non oltre il 30-12-2026; € 12.500,00 entro e non oltre il 31-
12-2027, salva la facoltà di saldare il dovuto in un'unica soluzione, anche prima delle indicate scadenze,
qualora il ne avesse la relativa provvista in via anticipata;
l'atto di trasferimento degli immobili di _1 cui al punto 3) dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della pagina 2 di 5 separazione e godrà delle agevolazioni di cui alla Legge 898/70 s.m.i., come autenticamente interpretata dalla sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, essendo il suddetto trasferimento a favore del marito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della presente separazione. Al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle quote immobiliari di cui sopra la Sig.ra restituirà al Pt_1
Sig. le chiavi delle unità abitative;
il trasferimento dei sopracitati immobili avverrà presso il _1
Notaio presso lo Studio Ferro di Ovada con rilascio dell'ape a cura e spese del IG. NA
; quale garanzia per il pagamento dei suindicati ratei di prezzo, i coniugi concordano che la IG.ra _1
non rinuncerà, in sede di atto notarile di compravendita, all'iscrizione di ipoteca legale sulle quote Pt_1 immobiliari de quibus, che verrà cancellata allorquando il IG. avrà saldato l'intero corrispettivo _1 pattuito. A tal fine la IG.ra si impegna, ora per allora, a prestare il relativo consenso alla Pt_1
cancellazione della predetta ipoteca legale, il cui onere sarà sostenuto in via esclusiva dal IG. ; i _1
coniugi convengono che le spese relative alle imposte (IMU - TARI, etc..) inerenti le quote immobiliari di proprietà della e maturate nel periodo anteriore al perfezionamento del trasferimento di cui ai punti Pt_1
3) e 4) del presente atto rimarranno a carico del IG. che dovrà rimborsarle alla moglie;
sino a _1 quando non verrà stipulato l'atto notarile di cessione di cui ai punti 3) e 4), il IG. - che ha sempre _1 incassato integralmente i canoni dell'affitto di un'unità abitativa, cointestata alla moglie per la quota di
32/48, ubicata nel fabbricato in cui si trova anche la casa coniugale - provvederà al pagamento delle tasse dovute sui predetti canoni di spettanza della IG.ra , che quest'ultima è tenuta ad inserire nella Pt_1
dichiarazione dei redditi annuale oppure provvederà a rimborsare tali importi qualora la moglie li avesse anticipati;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne ed, in particolare, di quella assunti sub punti 3) e 4) del presente ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. Spese legali compensate tra le parti”.
***
Le parti esponevano che insanabili contrasti ed incomprensioni avevano reso impossibile la convivenza;
che dal matrimonio era nato il figlio ad oggi maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente.
Le suddette conclusioni, volte a regolare gli aspetti patrimoniali della separazione non possono che essere condivise da questo Tribunale;
.
Nelle conclusioni congiuntamente precisate è stata anche prevista la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dispone pagina 3 di 5 la separazione personale consensuale tra i coniugi e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio, con rito concordatario, in Silvano d'RB in data 21.06.1992 (atto n. 2, parte II,
Serie A, anno 1992).
Ordina
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silvano d'RB di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Dispone che il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 350,00 sino al giorno 31.12.27, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banco BPM,
Filiale di AS d'RB e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà tra il IG. (quota di 7/48), la di lui madre IG.ra _1 Parte_2
(quota di 9/48) e la IG.ra (quota di 32/48) - sita in AS d'RB (AL), via Sericano 1 (già
[...] Pt_1
via G. Cortella), rimanga assegnata in uso esclusivo al marito.
Prende atto delle seguenti pattuizioni fra le parti:
La IG.ra ha già provveduto al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e Pt_1
delle suppellettili, suddivise tra i coniugi;
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, la IG.ra provvederà Pt_1
a trasferire in favore del IG. , che dichiara sin d'ora di accettare, come accetta: la piena proprietà _1 della quota di 32/48 dell'unità immobiliare sita in AS d'RB (AL), via G. Cortella 1 (ora via
Sericano 1), piano , censita al N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 28, sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, vani 8, CP_2
RC € 537,12 e la piena proprietà della quota di 16/48 del terreno sito in AS d'RB (AL), censito al
N.C.T. al Foglio 12 mappale 29, Vigneto, Cl. 2, are 5 ca 30, RD € 4,52, RA € 2,46 a fronte del pagamento da parte del marito della complessiva somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila//00), che il _1
verserà alla nei seguenti termini: € 5.000,00 entro e non oltre il 30-06-2025; € 15.000,00 entro e Pt_1
non oltre il 31-12-2025; € 12.500,00 entro e non oltre il 30-12-2026; € 12.500,00 entro e non oltre il 31-
12-2027, salva la facoltà di saldare il dovuto in un'unica soluzione, anche prima delle indicate scadenze,
qualora il ne avesse la relativa provvista in via anticipata;
l'atto di trasferimento degli immobili di _1 cui al punto 3) dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della separazione e godrà delle agevolazioni di cui alla Legge 898/70 s.m.i., come autenticamente interpretata dalla sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, essendo il suddetto trasferimento a favore del marito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della presente separazione. Al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle quote immobiliari di cui sopra la Sig.ra restituirà al Pt_1
Sig. le chiavi delle unità abitative;
il trasferimento dei sopracitati immobili avverrà presso il _1
pagina 4 di 5 Notaio presso lo Studio Ferro di Ovada con rilascio dell'ape a cura e spese del IG. NA
; quale garanzia per il pagamento dei suindicati ratei di prezzo, i coniugi concordano che la IG.ra _1
non rinuncerà, in sede di atto notarile di compravendita, all'iscrizione di ipoteca legale sulle quote Pt_1 immobiliari de quibus, che verrà cancellata allorquando il IG. avrà saldato l'intero corrispettivo _1
pattuito. A tal fine la IG.ra si impegna, ora per allora, a prestare il relativo consenso alla Pt_1
cancellazione della predetta ipoteca legale, il cui onere sarà sostenuto in via esclusiva dal IG. ; i _1
coniugi convengono che le spese relative alle imposte (IMU - TARI, etc..) inerenti le quote immobiliari di proprietà della e maturate nel periodo anteriore al perfezionamento del trasferimento di cui ai punti Pt_1
3) e 4) del presente atto rimarranno a carico del IG. che dovrà rimborsarle alla moglie;
sino a _1 quando non verrà stipulato l'atto notarile di cessione di cui ai punti 3) e 4), il IG. - che ha sempre _1 incassato integralmente i canoni dell'affitto di un'unità abitativa, cointestata alla moglie per la quota di
32/48, ubicata nel fabbricato in cui si trova anche la casa coniugale - provvederà al pagamento delle tasse dovute sui predetti canoni di spettanza della IG.ra , che quest'ultima è tenuta ad inserire nella Pt_1
dichiarazione dei redditi annuale oppure provvederà a rimborsare tali importi qualora la moglie li avesse anticipati;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne ed, in particolare, di quella assunti sub punti 3) e 4) del ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di conIGlio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa da:
Sig. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
d'RB (AL), Via Sericano 1, C.F. , elettivamente domiciliato in Ovada, Vico C.F._1
Chiuso San Francesco 26 presso lo studio dell'Avv. Silvia Ferrari ( ), C.F._2
che lo rappresenta e difende per procura in calce ricorso e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 Email_1
E
Sig.ra , nata ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
d'RB AL), Contrada Fontana 24, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Novi Ligure (AL), presso lo studio dell'avv. Raffaella Minetto (C.F.: ), C.F._4
che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 Email_2
RICORRENTI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente telematicamente all'udienza del 17 aprile 2025 come di seguito riportato: “confermano le condizioni di cui al ricorso”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 3 febbraio 2025 le parti hanno chiesto l'omologa della separazione personale consensuale del matrimonio concordatario contratto il Silvano d'RB in data
21.6.1992 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
; Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silvano d'RB di provvedere
[...] alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 2, ).; Disporre altresìquanto segue: il marito corrisponderà
alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 350,00 sino al giorno 31.12.27, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del presente ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banco BPM, Filiale di
AS d'RB e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà tra il IG. (quota di 7/48), la di lui madre IG.ra _1 Parte_2
(quota di 9/48) e la IG.ra (quota di 32/48) - sita in AS d'RB (AL), via Sericano 1 (già via Pt_1
G. Cortella), rimane assegnata in uso esclusivo al marito. La IG.ra ha già provveduto al prelievo ed Pt_1
asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle suppellettili, suddivise tra i coniugi;
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, la IG.ra provvederà a Pt_1 trasferire in favore del IG. , che dichiara sin d'ora di accettare, come accetta: la piena proprietà _1 della quota di 32/48 dell'unità immobiliare sita in AS d'RB (AL), via G. Cortella 1 (ora via
Sericano 1), piano , censita al N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 28, sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, vani 8, CP_2
RC € 537,12 e la piena proprietà della quota di 16/48 del terreno sito in AS d'RB (AL), censito al
N.C.T. al Foglio 12 mappale 29, Vigneto, Cl. 2, are 5 ca 30, RD € 4,52, RA € 2,46 a fronte del pagamento da parte del marito della complessiva somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila//00), che il _1
verserà alla nei seguenti termini: € 5.000,00 entro e non oltre il 30-06-2025; € 15.000,00 entro e Pt_1
non oltre il 31-12-2025; € 12.500,00 entro e non oltre il 30-12-2026; € 12.500,00 entro e non oltre il 31-
12-2027, salva la facoltà di saldare il dovuto in un'unica soluzione, anche prima delle indicate scadenze,
qualora il ne avesse la relativa provvista in via anticipata;
l'atto di trasferimento degli immobili di _1 cui al punto 3) dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della pagina 2 di 5 separazione e godrà delle agevolazioni di cui alla Legge 898/70 s.m.i., come autenticamente interpretata dalla sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, essendo il suddetto trasferimento a favore del marito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della presente separazione. Al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle quote immobiliari di cui sopra la Sig.ra restituirà al Pt_1
Sig. le chiavi delle unità abitative;
il trasferimento dei sopracitati immobili avverrà presso il _1
Notaio presso lo Studio Ferro di Ovada con rilascio dell'ape a cura e spese del IG. NA
; quale garanzia per il pagamento dei suindicati ratei di prezzo, i coniugi concordano che la IG.ra _1
non rinuncerà, in sede di atto notarile di compravendita, all'iscrizione di ipoteca legale sulle quote Pt_1 immobiliari de quibus, che verrà cancellata allorquando il IG. avrà saldato l'intero corrispettivo _1 pattuito. A tal fine la IG.ra si impegna, ora per allora, a prestare il relativo consenso alla Pt_1
cancellazione della predetta ipoteca legale, il cui onere sarà sostenuto in via esclusiva dal IG. ; i _1
coniugi convengono che le spese relative alle imposte (IMU - TARI, etc..) inerenti le quote immobiliari di proprietà della e maturate nel periodo anteriore al perfezionamento del trasferimento di cui ai punti Pt_1
3) e 4) del presente atto rimarranno a carico del IG. che dovrà rimborsarle alla moglie;
sino a _1 quando non verrà stipulato l'atto notarile di cessione di cui ai punti 3) e 4), il IG. - che ha sempre _1 incassato integralmente i canoni dell'affitto di un'unità abitativa, cointestata alla moglie per la quota di
32/48, ubicata nel fabbricato in cui si trova anche la casa coniugale - provvederà al pagamento delle tasse dovute sui predetti canoni di spettanza della IG.ra , che quest'ultima è tenuta ad inserire nella Pt_1
dichiarazione dei redditi annuale oppure provvederà a rimborsare tali importi qualora la moglie li avesse anticipati;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne ed, in particolare, di quella assunti sub punti 3) e 4) del presente ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio. Spese legali compensate tra le parti”.
***
Le parti esponevano che insanabili contrasti ed incomprensioni avevano reso impossibile la convivenza;
che dal matrimonio era nato il figlio ad oggi maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente.
Le suddette conclusioni, volte a regolare gli aspetti patrimoniali della separazione non possono che essere condivise da questo Tribunale;
.
Nelle conclusioni congiuntamente precisate è stata anche prevista la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dispone pagina 3 di 5 la separazione personale consensuale tra i coniugi e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio, con rito concordatario, in Silvano d'RB in data 21.06.1992 (atto n. 2, parte II,
Serie A, anno 1992).
Ordina
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silvano d'RB di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Dispone che il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 350,00 sino al giorno 31.12.27, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dalla firma del ricorso congiunto, sul seguente c/c Iban: [...] su Banco BPM,
Filiale di AS d'RB e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà tra il IG. (quota di 7/48), la di lui madre IG.ra _1 Parte_2
(quota di 9/48) e la IG.ra (quota di 32/48) - sita in AS d'RB (AL), via Sericano 1 (già
[...] Pt_1
via G. Cortella), rimanga assegnata in uso esclusivo al marito.
Prende atto delle seguenti pattuizioni fra le parti:
La IG.ra ha già provveduto al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e Pt_1
delle suppellettili, suddivise tra i coniugi;
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ancora sussistenti tra i coniugi, la IG.ra provvederà Pt_1
a trasferire in favore del IG. , che dichiara sin d'ora di accettare, come accetta: la piena proprietà _1 della quota di 32/48 dell'unità immobiliare sita in AS d'RB (AL), via G. Cortella 1 (ora via
Sericano 1), piano , censita al N.C.E.U. al Foglio 12, mappale 28, sub. 4, Cat. A/2, Cl. 1, vani 8, CP_2
RC € 537,12 e la piena proprietà della quota di 16/48 del terreno sito in AS d'RB (AL), censito al
N.C.T. al Foglio 12 mappale 29, Vigneto, Cl. 2, are 5 ca 30, RD € 4,52, RA € 2,46 a fronte del pagamento da parte del marito della complessiva somma di € 45.000,00 (quarantacinquemila//00), che il _1
verserà alla nei seguenti termini: € 5.000,00 entro e non oltre il 30-06-2025; € 15.000,00 entro e Pt_1
non oltre il 31-12-2025; € 12.500,00 entro e non oltre il 30-12-2026; € 12.500,00 entro e non oltre il 31-
12-2027, salva la facoltà di saldare il dovuto in un'unica soluzione, anche prima delle indicate scadenze,
qualora il ne avesse la relativa provvista in via anticipata;
l'atto di trasferimento degli immobili di _1 cui al punto 3) dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della separazione e godrà delle agevolazioni di cui alla Legge 898/70 s.m.i., come autenticamente interpretata dalla sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, essendo il suddetto trasferimento a favore del marito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della presente separazione. Al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento delle quote immobiliari di cui sopra la Sig.ra restituirà al Pt_1
Sig. le chiavi delle unità abitative;
il trasferimento dei sopracitati immobili avverrà presso il _1
pagina 4 di 5 Notaio presso lo Studio Ferro di Ovada con rilascio dell'ape a cura e spese del IG. NA
; quale garanzia per il pagamento dei suindicati ratei di prezzo, i coniugi concordano che la IG.ra _1
non rinuncerà, in sede di atto notarile di compravendita, all'iscrizione di ipoteca legale sulle quote Pt_1 immobiliari de quibus, che verrà cancellata allorquando il IG. avrà saldato l'intero corrispettivo _1
pattuito. A tal fine la IG.ra si impegna, ora per allora, a prestare il relativo consenso alla Pt_1
cancellazione della predetta ipoteca legale, il cui onere sarà sostenuto in via esclusiva dal IG. ; i _1
coniugi convengono che le spese relative alle imposte (IMU - TARI, etc..) inerenti le quote immobiliari di proprietà della e maturate nel periodo anteriore al perfezionamento del trasferimento di cui ai punti Pt_1
3) e 4) del presente atto rimarranno a carico del IG. che dovrà rimborsarle alla moglie;
sino a _1 quando non verrà stipulato l'atto notarile di cessione di cui ai punti 3) e 4), il IG. - che ha sempre _1 incassato integralmente i canoni dell'affitto di un'unità abitativa, cointestata alla moglie per la quota di
32/48, ubicata nel fabbricato in cui si trova anche la casa coniugale - provvederà al pagamento delle tasse dovute sui predetti canoni di spettanza della IG.ra , che quest'ultima è tenuta ad inserire nella Pt_1
dichiarazione dei redditi annuale oppure provvederà a rimborsare tali importi qualora la moglie li avesse anticipati;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne ed, in particolare, di quella assunti sub punti 3) e 4) del ricorso, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi ancora sussistente e di nulla più avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, anche ai fini dell'eventuale divorzio.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di conIGlio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5