Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 771
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione del principio della soccombenza

    La Corte ha ritenuto che, venuta meno la soccombenza a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale e del rigetto del ricorso di primo grado, consegue il rigetto dell'appello principale sulle spese.

  • Accolto
    Applicazione della normativa emergenziale COVID-19 sulla sospensione dei termini di riscossione e prescrizione

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, con richiamo integrale all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. Ha stabilito che la sospensione dei termini di versamento e, conseguentemente, di prescrizione dei crediti tributari, è durata complessivamente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto, l'intimazione di pagamento notificata in data 28/08/2023 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla cartella notificata in data 21/02/2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 771
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 771
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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