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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, OR
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6071/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 3-1-2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3760/2024 Sez. 06 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 30/09/2024, che nonostante l'integrale accoglimento del ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 28/08/2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 315,57 comprensivo di tributi, sanzioni, interessi, compenso per la riscossione, ed altre spese, relativamente alla cartella esattoriale n. 02820170019638314000, notificata il 21/02/2018 ed emessa, per mancato pagamento di interessi di sospensione imposte dirette anno 2003, per un importo di
€ 206,07, oltre a oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo di € 224,32, aveva tuttavia compensato le spese di giudizio senza motivazione.
Il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale, applicabile al credito erariale che aveva ad oggetto interessi, decorsa tra la data di notifica della cartella e quella della intimazione;
la Corte di I grado aveva ritenuto maturata tale prescrizione sul presupposto che la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID 19 comportasse una sospensione di soli ottantacinque giorni.
L'appellante lamentava una errata applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese, tenuto conto della mancata applicazione del principio della soccombenza a fronte di una compensazione che era stata disposta in assenza di motivazione;
chiedeva pertanto che, previa riforma dell'impugnata sentenza,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione venisse condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva contestualmente appello incidentale per l'integrale riforma della stessa sentenza che aveva accolto il ricorso proposto dal Ric_1, sul presupposto che, in applicazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, come convertito, e successive proroghe,
l'attività di riscossione e di notificazione di nuove cartelle di pagamento era rimasta sospesa dal 17/03/2020 al 31/08/2021.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va esaminato con priorità l'appello incidentale.
L'appello merita accoglimento.
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi “alle entrate tributarie e non tributarie….derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 …”, nell'ultima parte contiene la seguente clausola: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atto presupposto una cartella esattoriale, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015.
Premessa l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ed il suindicato periodo di sospensione, la notifica dell'intimazione impugnata del 28/08/2023 va ritenuta tempestiva rispetto alla cartella notificata in data 21/02/2018.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di I grado;
venuta meno la soccombenza, consegue il rigetto dell'appello principale sulle spese.
La condanna del contribuente al pagamento del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante incidentale Ader, che liquida in € 450,00 per il primo grado ed in € 500,00 per il secondo, oltre accessori
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, OR
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 69/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6071/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 3-1-2025, Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3760/2024 Sez. 06 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 30/09/2024, che nonostante l'integrale accoglimento del ricorso da lui proposto avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 28/08/2023 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 315,57 comprensivo di tributi, sanzioni, interessi, compenso per la riscossione, ed altre spese, relativamente alla cartella esattoriale n. 02820170019638314000, notificata il 21/02/2018 ed emessa, per mancato pagamento di interessi di sospensione imposte dirette anno 2003, per un importo di
€ 206,07, oltre a oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo di € 224,32, aveva tuttavia compensato le spese di giudizio senza motivazione.
Il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale, applicabile al credito erariale che aveva ad oggetto interessi, decorsa tra la data di notifica della cartella e quella della intimazione;
la Corte di I grado aveva ritenuto maturata tale prescrizione sul presupposto che la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID 19 comportasse una sospensione di soli ottantacinque giorni.
L'appellante lamentava una errata applicazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese, tenuto conto della mancata applicazione del principio della soccombenza a fronte di una compensazione che era stata disposta in assenza di motivazione;
chiedeva pertanto che, previa riforma dell'impugnata sentenza,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione venisse condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva contestualmente appello incidentale per l'integrale riforma della stessa sentenza che aveva accolto il ricorso proposto dal Ric_1, sul presupposto che, in applicazione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, come convertito, e successive proroghe,
l'attività di riscossione e di notificazione di nuove cartelle di pagamento era rimasta sospesa dal 17/03/2020 al 31/08/2021.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va esaminato con priorità l'appello incidentale.
L'appello merita accoglimento.
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi “alle entrate tributarie e non tributarie….derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 …”, nell'ultima parte contiene la seguente clausola: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atto presupposto una cartella esattoriale, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015.
Premessa l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ed il suindicato periodo di sospensione, la notifica dell'intimazione impugnata del 28/08/2023 va ritenuta tempestiva rispetto alla cartella notificata in data 21/02/2018.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di I grado;
venuta meno la soccombenza, consegue il rigetto dell'appello principale sulle spese.
La condanna del contribuente al pagamento del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante incidentale Ader, che liquida in € 450,00 per il primo grado ed in € 500,00 per il secondo, oltre accessori