CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 19.11.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2094/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MOSCATELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
CAPPELLETTI (CF ); C.F._3
(cf: , con il Controparte_2 P.IVA_1
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/09/2024.
CONCLUSIONI
In data 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria e diversa istanza
- preliminarmente per le ragioni meglio esposte in narrativa, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Zazzeri– R.G. n. 7285/2023, pubblicata il 29.09.2024;
- nel merito in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento R.G. n. 7285/2023, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis del D.lgs 28/2010 nei confronti del litisconsorte necessario;
Controparte_3
- nel merito riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento di € 5.699,10 oltre interes Controparte_3 somma ritenuta di giustizia in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno subito per la limitazione di godimento dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 a causa dei Parte_1 lavori di manutenzione alla facciata;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di Appello mantenga circoscritta la domanda di risarcimento danni promossa dall'odierna appellante esclusivamente nei confronti del Sig. accerti l'arbitrarietà della chiamata in causa CP_1 del terzo promossa del convenuto, e per l'effetto condanni quest'ultimo a rifondere le spese di giudizio del intervenuto. CP_3
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado In via ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle richieste indicate nel ricorso introduttivo da ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
Per la parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare
- Rigettare la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi, sia in relazione alla fondatezza dei motivi d'appello che alla possibilità di insolvenza dell'appellato, richiesto dall'art.283 c.p.c.; nel merito
- rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato per i Parte_1 motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente in ogni sua statuizione la Sentenza n. 1196/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Unico Dott. Fiorenzo Zazzeri, il 26 settembre 2024, nel giudizio R.G. n. 7285/2023.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto anche della navigabilità dell'atto”.
Per la parte appellata : CP_3
CONCLUDE affinché Codesta Corte di Appello voglia respingere l'appello come proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
pagina 2 di 15 Il tutto con vittoria di spese e compensi per il grado di appello e per la fase cautelare già definita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1996/2024 pubblicata il 26/09/2024, ha respinto la domanda della conduttrice contro il locatore e nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio con il (di qui innanzi anche Controparte_4 solo , nel quale era inserito l'immobile locato. CP_3
1.1 in particolare, con ricorso depositato il 16.6.2023, premesso che Parte_1
l'immobile a lei concesso dal ubicato in Viale Guidoni 91/C, era quello nel quale ella CP_1 esercitava l'attività di commercio di generi alimentari e che l'assemblea condominiale aveva deliberato nel 2022 l'esecuzione di lavori di manutenzione della facciata, sì che nel periodo da giugno a ottobre 2022 erano stati allestiti ponteggi esterni, che avevano limitato la visibilità dell'insegna, tanto da derivarne un minor guadagno di € 5.699,10, deducendo la responsabilità del ex art. 1575 c.c., ne aveva chiesto la condanna a risarcirla per il CP_1 lucro cessante.
1.2 aveva resistito e, in subordine, aveva chiesto d'essere mallevato dal Controparte_1
Condominio.
1.3 Il Condominio, costituitosi, aveva chiesto il rigetto della domanda della ricorrente e, comunque, di qualsiasi avversa pretesa.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse responsabilità del ex art. 1575 CP_1 co. 1^ c.c.; e che, semmai, la ove avesse ritenuto d'essere stata molestata dall'attività Pt_1 deliberata dal Condominio, avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell'art. 1585 co. 2^ c.c., domanda nei suoi confronti, domanda che non era stata svolta.
2. Con ricorso depositato il 25.10.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di seguito anche appellante) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e il Controparte_1 [...]
(di seguito anche appellati), proponendo gravame Controparte_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello: pagina 3 di 15 2.1 “Nullità della sentenza per improcedibilità della domanda stante l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria”
La sentenza, secondo l'appellante, sarebbe innanzitutto nulla, perché la mediazione obbligatoria, che era stata svolta fra e non era stata poi estesa al Pt_1 CP_1
Condominio dopo la sua chiamata.
La giurisprudenza, spiega l'appellante, è nel senso che non v'è onere di mediazione verso il chiamato, ove si tratti di chiamata in garanzia, mentre in questo caso, la chiamata era quella
“per comunanza di causa”, volta, cioè, ad accertare la esclusiva responsabilità del terzo, per la quale la condizione di procedibilità, invece, sussisteva.
Precisa la parte, inoltre, che «[…] All'udienza del 19.12.2023 (prima udienza celebratasi successivamente alla costituzione del la difesa della Sig.ra eccepiva la CP_3 Pt_1 necessità di attivare “nuova procedimento di mediazione alla luce della costituzione del
. Le parti si opponevano ed il Giudice assegnava termini per note e repliche, CP_3 disattendendo la richiesta dell'odierno appellante […]» (appello, pag. 3).
2.2 “Erronea valutazione della chiamata in causa del terzo ex art. 106 cpc”
Contesta, poi, l'appellante l'affermazione del Tribunale sulla inesistenza di una sua domanda contro il . CP_3
Anche in questo caso, l'argomento poggia sull'affermazione che la chiamata da parte del verso il Condominio fosse una chiamata per comunanza di causa, ipotesi nella quale CP_1
l'estensione della domanda attorea al terzo è automatica.
Invero, nella sua comparsa di costituzione, aveva così dedotto la necessità della CP_1 estensione del contraddittorio:
“...Ferme le contestazioni del Dott. in ordine alle (eventuali e tutte da provare) CP_1 proprie dirette responsabilità nei fatti dedotti dalla ricorrente, in subordine si rileva che il colpevole e lesivo inadempimento lamentato dalla Sig.ra e le relative conseguenze Pt_1 dannose dalla medesima reclamate, ove risultassero accertati e comprovati, sarebbero comunque ascrivibili, in via esclusiva, all'operato del Controparte_3
, sito in Firenze V.le Guidoni 91 – Via Lippi e Macia 34 – C.F. in
[...] P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore […]”
Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto, dinanzi all'azione risarcitoria della Pt_1 qualificarla, anziché come domanda contrattuale contro come domanda CP_1 pagina 4 di 15 extracontrattuale contro il;
ovvero, comunque, ritenerle cumulate entrambe nel CP_3 giudizio.
2.3 L'ultimo motivo concerne le spese del terzo, che, quand'anche fosse stata tenuta ferma la ricostruzione del Tribunale, non potevano esserle ascritte, poiché la chiamata svolta dal era stata arbitraria. CP_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previa ammissione delle prove non ammesse, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, sia sia il Controparte_1 [...]
, nel costituirsi in giudizio separatamente, hanno Controparte_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. ha anche preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 indeterminatezza e delle istanze istruttorie reiterate.
4. La Corte, con ordinanza del 23.1.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa (mediante emissione e lettura del dispositivo) in data 19.11.2025, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in udienza.
***
5. L'appello è ammissibile, ma infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e assorbimento delle istanze istruttorie.
5.1 Ha prioritario rilievo, perché si riflette sulla soluzione dei primi due motivi, la qualificazione della chiamata in causa da al Condominio come chiamata in garanzia CP_1 pagina 5 di 15 ovvero come chiamata del terzo responsabile;
nonché la correlata questione della estensione automatica (in difetto di attività della parte, pacificamente assente) della domanda attorea nei confronti del terzo.
La tesi sostenuta dall'appellante (supra, § 2.1 e, soprattutto, 2.2) è smentita dalle conclusioni prese da contro il che l'appellante omette del tutto di CP_1 CP_3 considerare e che di seguito si trascrivono: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate, dichiarare il terzo chiamato 34, tenuto a manlevare Controparte_3
e tenere indenne il Dott. da quanto fosse chiamato a corrispondere alla Controparte_1
Sig.ra per le causali dedotte nel presente giudizio Parte_1
5.1.a dunque, non ha chiesto, come avrebbe dovuto, ove la chiamata fosse la CP_1 chiamata del terzo responsabile, che la domanda della fosse rigettata nei suoi Pt_1 confronti ovvero, in subordine, accolta nei confronti della giusta parte, ossia il CP_3 ma che, ove mai egli fosse stato condannato a risarcire la il fosse Pt_1 CP_3 condannato a tenerlo indenne da quell'esborso.
La chiamata del terzo responsabile è quella che il convenuto, a fini di sua più completa tutela, svolge ove reputi, in sostanza, di non essere la giusta parte passiva del rapporto
(tipicamente è accessoria a un'eccezione di carenza di legittimazione passiva o di carenza di titolarità del lato passivo della obbligazione dedotta: cfr, fra altre, Cass. sez. 1^ civ. 29.11.2016
n. 24294 rv 642803-01), per non essere cioè responsabile del fatto dedotto dalla parte che agisce;
mentre la chiamata in garanzia è quella che il convenuto svolge affinché le conseguenze per lui dannose dell'accoglimento della domanda principale siano poste a carico, nell'ambito di due rapporti che restano ben distinti, del terzo.
È proprio per questo che l'estensione della domanda dell'attore nei confronti del terzo è automatica (salvo espressa limitazione) nel caso di chiamata del terzo responsabile, mentre necessita di esplicita deduzione della parte ove sia in malleva: perché, mentre nel primo caso si configura un rapporto processuale unico, nel quale il convenuto sostiene d'essere la parte, per così dire, sbagliata dal lato passivo, dovendo rispondere verso l'attore direttamente il terzo, nel secondo i rapporti restano distinti e anche le eventuali pronunce saranno distinte, quella che condanna il convenuto verso l'attore e quella che condanna il terzo verso il convenuto/chiamante.
pagina 6 di 15 È quindi ovvio che un petitum immediato come quello che si legge escluda in radice qualsiasi possibilità di dubbio sulla proposizione di una chiamata in garanzia, perché la richiesta della parte convenuta al giudice è di tenere distinti i rapporti, emettendo, in ipotesi denegata, la sua condanna verso l'attore, accompagnata però dalla condanna del terzo a tenerlo indenne. Una simile istanza è intrinsecamente incompatibile con una chiamata del terzo responsabile, la quale, per l'appunto, implica, all'inverso, il rigetto di qualsiasi domanda contro il convenuto e, se del caso, l'accoglimento della domanda dell'attore direttamente nei confronti del terzo.
5.1.b In ogni caso, il passo della comparsa di costituzione di primo grado, che prefigura l'azione verso il che l'appellante ha trascritto (supra, § 2.2), oltre che CP_3 selettivamente estrapolato dal contesto e separato dalle conclusioni, non indirizza in alcun modo verso la chiamata del terzo responsabile, non almeno in modo di per sé inequivocabile, sì da poter porre nel nulla il tenore delle conclusioni.
A tacere della intestazione del § V, che allude a una domanda di malleva e/o rivalsa, sta di fatto che aveva anche scritto: CP_1
Invero il nucleo del teorema accusatorio di parte Ricorrente si incentra unicamente sulla ritenuta idoneità lesiva delle scelte e delle modalità tecnico operative adottate dal nella conduzione dei lavori di ristrutturazione (in specie: installazione dei CP_3 ponteggi) eseguiti sulla facciata del Condominio de quo.
Di contro, l'avversa invocazione di responsabilità in capo al Dott. Controparte_1 risulta disancorata da effettive e specifiche contestazioni in ordine alla condotta esigibile da quest'ultimo.
Per tale ragione, il Dott. intende chiamare con la presente memoria, Controparte_1 il , sito in Firenze V.le Guidoni 91 – Via Lippi e Controparte_3
Macia 34 – C … per essere da quest'ultimo manlevato e/o tenuto indenne dalla domanda promossa dalla Sig.ra nella sua specificata qualità, … Pt_1
Pur se il passo può, di per sé solo, lasciare spazio a malintesi, è però indiscutibile, a una valutazione complessiva dell'atto, che non ha inteso sostenere che il responsabile del CP_1 danno lamentato dall'attrice fosse direttamente il ma che le eventuali CP_3 responsabilità di locatore per non avere garantito la conduttrice da molestie, sarebbero dipese da condotte che il aveva posto in essere al di fuori della sua possibilità di CP_3
pagina 7 di 15 controllo quale condomino, sì che l'ente avrebbe dovuto sollevarlo dalle conseguenze nocive di quelle eventuali responsabilità.
5.2 Il primo motivo è manifestamente infondato.
Militano in tal senso almeno tre ragioni fra sé autonome e distinte.
5.2.a La qualificazione della chiamata come chiamata in garanzia caduca di per sé il mezzo, dal momento che esso ha come presupposto che si fosse in presenza di una chiamata del terzo responsabile.
5.2.b In secondo luogo, non è vero che, come sostiene l'appellante, la eccepì alla Pt_1 prima udienza successiva alla chiamata il mancato svolgimento della mediazione nei confronti del terzo.
Per contro, come ha ben obiettato la difesa del si legge nel verbale del CP_1
19.12.2023:
L'Avv. MOSCATELLI [n.d.r.: procuratore della chiede termine per svolgere Pt_1 repliche riguardo alla difesa del e manifesta la disponibilità ad attivare nuovo CP_3 procedimento di mediazione alla luce della costituzione del CP_3
…
Il Giudice dato atto di quanto sopra assegna termine per note
L'art. 5 D. Lgs 28/2010 prescrive, per quanto interessi, che L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
L'eccezione, per sua natura, deve consistere in una manifestazione, anche non adottata con formule particolari, che riveli la precisa e inequivocabile volontà della parte di denunciare il vizio e avvalersi delle conseguenze che la legge vi riconnette, sicché è del tutto evidente che la diversa manifestazione della disponibilità ad attivare nuovo procedimento di mediazione alla luce della costituzione del non ha le caratteristiche minime dell'eccezione di CP_3 improcedibilità della domanda. E, persino nelle note conclusive datate 31.5.2024 (pag. 3), la continuava, sul punto, a lamentare esclusivamente che le controparti non avessero Pt_1 raccolto la sua disponibilità e una nuova mediazione, serbando dunque un comportamento pagina 8 di 15 processuale censurabile;
senza in alcun modo manifestare la volontà di rimarcare la mancanza di una condizione di procedibilità.
È poi addirittura eclatante la mancata rilevazione da parte del giudice.
Ne segue che, trascorsa inutilmente l'udienza del 19.12.2023 (e, a ben vedere, l'intero giudizio di primo grado), la questione è preclusa.
5.2.c Peraltro, esponendo per ultimo l'argomento che doveva forse essere premesso agli altri, deve negarsi alla finanche l'interesse a proporre il motivo. Pt_1
La conseguenza del suo accoglimento, infatti, non sarebbe la nullità della sentenza, ma la sua erroneità, da emendarsi con la declaratoria di improcedibilità della domanda non assistita dalla condizione di procedibilità, ossia quella rivolta contro il Condominio;
fermo restando che la decisione emessa fra e sarebbe esente da qualsiasi vizio, in quanto Pt_1 CP_1 preceduta da rituale mediazione.
Se, come si sta qui confermando, la chiamata dell'ente è stata effettuata per malleva, le uniche parti interessate sarebbero e il Condominio, il cui rapporto processuale è e CP_1 resta distinto da quello fra e Pt_1 CP_1
Ma anche se, per ipotesi, si fosse trattato di una chiamata del terzo responsabile, la non avrebbe alcun interesse a ottenere una pronuncia a lei pur sempre sfavorevole e Pt_1 del tutto equipollente a quella già ottenuta: il Tribunale ha reputato non proposta alcuna domanda della verso il Condominio;
affermare, per contro, che la domanda era stata Pt_1 proposta, ma che essa era improcedibile, a ben vedere, non dà alla parte il benché minimo vantaggio.
5.2.d Non si può fare a meno, nel concludere la trattazione, di mettere in rilievo la pretestuosità che il mezzo, a questo punto, chiaramente rivela, risolvendosi, alla luce della disamina svolta, nel tentativo di far valere un vizio processuale che in alcun modo ha leso la parte per invalidare una decisione sgradita, con evidente distorsione dello strumento processuale e suo abuso.
5.3 Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo.
5.3.a Occorre dare atto, anche al fine di evitare confusione, che la pronuncia di rigetto nei confronti del locatore è da considerarsi passata in giudicato, perché il gravame, nel merito, ruota tutto ed esclusivamente intorno al mancato accoglimento della domanda verso il
Condominio, come rivela il contenuto dell'appello e le coerenti conclusioni in epigrafe pagina 9 di 15 trascritte, che riguardano il solo per il primo motivo e, come meglio si vedrà, per le CP_1 spese.
5.3.b La domanda verso il Condominio, d'altra parte, è del tutto nuova e inibita dal divieto di nova in appello.
L'unico modo per non ritenerla tale, ovviamente, era quello di recepire la tesi dell'appellante secondo la quale la domanda della si era estesa automaticamente al Pt_1 in quanto chiamato quale terzo responsabile, tesi che, però, si è già ampiamente CP_3 smentita, convalidando la tesi contraria, di una chiamata in garanzia, che avrebbe necessitato di una espressa deduzione di parte, del tutto assente.
Esclusa una estensione automatica della domanda attorea al terzo, il mezzo è caducato, essendo incontestato che nessuna specifica domanda la ha avanzato in prime cure Pt_1 contro il CP_3
5.3.c Peraltro, se anche, in via di ipotesi, si considerasse la chiamata del CP_3 come chiamata del terzo responsabile, non per questo il motivo sarebbe fondato.
L'appellante non tiene adeguatamente conto della ricostruzione del Tribunale, non gravata e comunque corretta, il quale, pur se per implicito, ha applicato il principio secondo il quale l'art. 1585 co. 1^ c.c. limita la responsabilità del locatore verso il conduttore alle sole molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima; e la S.C. ha chiarito che «Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore;
invece, quando il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.» (Cass. sez. 3^ civ. 15.12.2015 n. 25219 rv 638029; cfr anche
Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.9.2024 n. 25187 rv 672442-01).
Non sarebbe dunque sufficiente, per l'accoglimento dell'appello, stabilire che, avendo svolto una chiamata del terzo responsabile, la domanda in origine svolta dalla CP_1
Chellini s'era estesa automaticamente nei confronti del perché, in tal caso, quella CP_3 domanda, qualificata dal Tribunale sotto la specie dell'art. 1585 co. 1^ c.c., sarebbe stata pagina 10 di 15 inammissibile verso il appunto perché esso risponderebbe, ex art. 1585 co. 2^ CP_3
c.c., solo per le molestie di fatto.
Occorrerebbe dunque affermare in questa sede che la domanda in origine proposta era una domanda ex art. 1585 co. 2^ rivolta però al soggetto sbagliato, ossia contro il locatore, anziché contro il terzo che aveva posto in essere molestie di fatto;
o che, quanto meno,
l'originaria domanda le cumulasse entrambe.
A tal fine, l'appellante fa notare che «[…] le conclusioni riportate nel ricorso depositato dalla Sig.ra esortano il Tribunale a: “accertare la limitazione di godimento Pt_1 dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra per i mesi di giugno, luglio, Parte_1 agosto, settembre e ottobre 2022 a causa dei lavori di manutenzione alla facciata del condominio, e per l'effetto condannare il proprietario dell'immobile Sig. al Controparte_1 pagamento di € 5.699,10 oltre interessi o a quella somma ritenuta di giustizia in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito”. Ciò posto, non vi è dubbio che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la domanda non in relazione al diritto sostanziale indicato nel ricorso e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa
(che costituisce oggetto della attività qualificatoria rimessa al Giudice) ma esclusivamente in base al bene tutelato ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta così come descritta dalla ricorrente e portata a conoscenza del
Giudice, “con la conseguenza che se i “fatti materiali” come ritualmente allegati “hic et inde” rimangono immutati, è compito del giudice individuare, quali tra essi assumono rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti devono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte.” (Cass.
Civ. n. 19186/2020). […]» (appello, pagg. 7-8).
Si dissente per due distinti argomenti.
5.3.c.i In primo luogo, la domanda contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado non si prestava, se non violando l'art. 112 c.p.c., a una riqualificazione in termini di domanda
(sola o cumulata) ex art. 1585 co. 2^ c.c.-
Nell'enunciare l'azione contro il infatti, la ha chiaramente rimarcato, CP_1 Pt_1 quale titolo di responsabilità del locatore, la violazione dell'art. 1575 c.c., affermando, col conforto di giurisprudenza di merito, che il ponteggio che oscura la visibilità di un negozio
«[…] equivale ad un inadempimento da parte del proprietario agli obblighi a lui gravanti
[…]» (ivi, pag. 3). pagina 11 di 15 Ritiene il collegio che questa prospettazione non possa considerarsi, semplicemente, un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, sì che il giudice possa e debba emendarlo nell'ambito del proprio potere di riqualificare la domanda;
ma che essa implichi una ben precisa ricostruzione da parte dell'attore della responsabilità del locatore, che non può essere mutata se non indebitamente interferendo sul principio dispositivo.
Invero, «La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione.» (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord.
17.1.2018 n. 906 rv 647126-01).
Il titolo dedotto a fondamento della domanda è, incontrovertibilmente, la violazione di un obbligo contrattuale del locatore;
sostenere che esso sia invece la violazione del principio neminem ledere da parte del terzo (o, comunque, che il ricorso veicolasse CP_3 entrambi titoli), equivale, almeno ad avviso del collegio, a introdurre nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, tanto più macroscopico se si tien conto che il titolo extracontrattuale si riferisce (e può riferirsi solo) a un soggetto che l'attore non ha convenuto in giudizio, pur avendone legittimazione (Cass. sez.
3^ civ. ord.
5.5.2020 n. 8466 rv 657801-01).
La identicità della vicenda storica che coinvolgeva, oltre alle parti originarie, anche il avrebbe senza dubbio, come ha già osservato il Tribunale, legittimato la CP_3 Pt_1
a estendere contro il terzo la propria domanda, facendo valere quel diverso tipo di responsabilità, ma, a tal fine, sarebbe occorsa una specifica attività di parte;
a nulla rilevando l'estensione automatica connessa alla chiamata del terzo responsabile, in quanto quel fenomeno processuale era qui ostacolato dalla diversità del titolo della domanda verso il
Condominio e dall'impossibilità di desumerlo, esercitando il potere di riqualificazione, come già dedotto ab origine (da sola o assieme a quella contrattuale del locatore).
5.3.c.ii Sotto distinto profilo, occorre ribadire che il principio secondo il quale, in ipotesi di chiamata del terzo responsabile, la domanda attorea si estende automaticamente al pagina 12 di 15 terzo, soffre, ovviamente, del limite dato dalla volontà della parte attrice, che può ben, anche tacitamente, escludere, nell'ambito della sua libertà processuale, di volere quell'effetto, di per sé automatico;
limite tanto più evidente in un caso in cui, pur in relazione al medesimo danno,
i titoli di responsabilità del convenuto (locatore) e del terzo (Condominio) differivano.
In nessuno degli atti di parte successivi alla chiamata, di cui l'appellante neppure fa menzione, è espressa una qualche considerazione che implichi di voler far valere, assieme o in luogo della responsabilità del locatore, anche quella del terzo, restando sempre la domanda espressamente ribadita nei termini originari, condotta che non può che essere interpretata quale volontà di tenere in ogni caso ferma la domanda contro il solo locatore.
5.3.d Solo per completezza, si aggiunge che la domanda risarcitoria, a tacer d'altro, avrebbe dovuto essere respinta nel merito per la mancata prova della misura del nocumento subito, che incombeva sulla parte danneggiata.
a tal fine, ha depositato (suo doc. 6) una dichiarazione scritta firmata dalla Pt_1 commercialista (che, col capitolo n. 5 di prova per testi, avrebbe, se del Persona_1 caso, dovuto confermare che si tratta di dati estratti effettivamente dalla contabilità della che espone i corrispettivi dei mesi da giugno a ottobre degli anni 2020, 2021 e 2022. Pt_1
Tali elementi attestano una riduzione dei ricavi nel 2022 (€ 14.166,56) rispetto al 2021
(€ 22.964,11) e al 2020 (€ 16.767,21).
L'importo preteso dalla pari a € 5.699,10, è stato ricavato dalla differenza fra i Pt_1 ricavi del 2022 e quello medio degli anni 2020 e 2021 (ricorso introduttivo, pag. 5).
L'appellante sollecita, se del caso, anche il potere equitativo del giudice.
Nondimeno, non potrebbe mai liquidarsi una somma che, per l'appunto, esprime i ricavi perduti, anziché il guadagno perduto, unica voce a poter costituire danno risarcibile;
né potrebbe soccorrere il potere equitativo del giudice, perché la parte non ha fornito alcun tipo di elemento per determinare, pur in ottica equitativa, una decurtazione per i costi (sul tema dell'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c., specialmente in casi di lucro cessante, cfr
App FI, III civ., sentenza n. 1987/2025 pubblicata l'11.11.2025; Cass. sez. 2^ civ. ord. 3.11.2021
n. 31251 rv 662746-02; Cass. sez. 3^ civ. 17.10.2016 n. 20889 rv 642928-01).
5.4 Anche l'ultimo motivo sulle spese è infondato.
La si duole d'essere stata condannata a rifondere gli oneri al Pt_1 CP_3 nonostante che, ove sia confermata la tesi del primo giudice, «[…] non vi sia alcun rapporto pagina 13 di 15 contrattuale tra la Sig.ra e il […]» (appello, pag. 9, sottolineatura della Pt_1 CP_3 parte); e che la chiamata era stata arbitraria.
Il motivo è, se non inammissibile per genericità, chiaramente privo di fondamento.
L'arbitrarietà della chiamata è stata così dedotta: «[…] Tuttavia non avendo provveduto in tal senso [n.d.r.: non avendo il Tribunale reputato estesa la domanda attorea al terzo] per coerenza avrebbe dovuto ritenere la chiamata in causa del terzo del tutto arbitraria e dunque eseguita da parte del convenuto ai fini puramente dilatori. Con la conseguenza che all'esito del procedimento, le spese di lite del sarebbero dovute essere poste a CP_3 carico del Sig. in ragione dell'arbitrarietà anzidetta. […]» (appello, pag. 10); non vi CP_1 sono altre spiegazioni.
L'arbitrarietà (o la manifesta infondatezza), dunque, potrebbe persino reputarsi inefficacemente dedotta, per la genericità della formulazione, che non dà alcun contenuto concreto al carattere che attribuisce all'attività del convenuto;
essa, in ogni caso, non sussiste, perché è sin troppo evidente che se fosse stato reputato inadempiente verso la sua CP_1 conduttrice per effetto di una attività che il Condominio aveva deliberato, questi avrebbe avuto ogni ragione di pretendere la malleva dell'ente.
Sicché, a dispetto dell'assenza di domande della verso il è lei che Pt_1 CP_3 deve, per il principio di causalità, sopportare gli oneri del terzo, essendo stata la sua infondata domanda verso il convenuto a determinare il legittimo allargamento del contraddittorio (Cass.
31889/2019; Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019
n. 23123 rv 655244-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n. 18710; Cass. sez. 1^ civ. ord.
18.4.2023 n. 10364 rv 667650-01).
5.5 Le istanze istruttorie restano assorbite, perché il merito stretto, al quale esse sono funzionali, non può essere esaminato, né nei confronti del per difetto di appello, né CP_1 nei confronti del per la novità della domanda. CP_3
6. La è soccombente nei confronti di entrambi gli appellati, ivi compreso il Pt_1 CP_1 chiamato a contraddire sul primo motivo e sull'ultimo, che, se accolto, avrebbe comportato l'imputazione delle spese del Condominio.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma richiesta (scaglione sino a 26mila euro).
pagina 14 di 15 Pertanto, per ciascun appellato: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 (inibitoria) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
del N. 34 avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/09/2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00
[...] CP_2 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 19.11.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2094/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MOSCATELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
CAPPELLETTI (CF ); C.F._3
(cf: , con il Controparte_2 P.IVA_1
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/09/2024.
CONCLUSIONI
In data 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 15 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria e diversa istanza
- preliminarmente per le ragioni meglio esposte in narrativa, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Zazzeri– R.G. n. 7285/2023, pubblicata il 29.09.2024;
- nel merito in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento R.G. n. 7285/2023, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis del D.lgs 28/2010 nei confronti del litisconsorte necessario;
Controparte_3
- nel merito riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento di € 5.699,10 oltre interes Controparte_3 somma ritenuta di giustizia in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno subito per la limitazione di godimento dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 a causa dei Parte_1 lavori di manutenzione alla facciata;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di Appello mantenga circoscritta la domanda di risarcimento danni promossa dall'odierna appellante esclusivamente nei confronti del Sig. accerti l'arbitrarietà della chiamata in causa CP_1 del terzo promossa del convenuto, e per l'effetto condanni quest'ultimo a rifondere le spese di giudizio del intervenuto. CP_3
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado In via ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle richieste indicate nel ricorso introduttivo da ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
Per la parte appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare
- Rigettare la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi, sia in relazione alla fondatezza dei motivi d'appello che alla possibilità di insolvenza dell'appellato, richiesto dall'art.283 c.p.c.; nel merito
- rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato per i Parte_1 motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente in ogni sua statuizione la Sentenza n. 1196/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Unico Dott. Fiorenzo Zazzeri, il 26 settembre 2024, nel giudizio R.G. n. 7285/2023.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto anche della navigabilità dell'atto”.
Per la parte appellata : CP_3
CONCLUDE affinché Codesta Corte di Appello voglia respingere l'appello come proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
pagina 2 di 15 Il tutto con vittoria di spese e compensi per il grado di appello e per la fase cautelare già definita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1996/2024 pubblicata il 26/09/2024, ha respinto la domanda della conduttrice contro il locatore e nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio con il (di qui innanzi anche Controparte_4 solo , nel quale era inserito l'immobile locato. CP_3
1.1 in particolare, con ricorso depositato il 16.6.2023, premesso che Parte_1
l'immobile a lei concesso dal ubicato in Viale Guidoni 91/C, era quello nel quale ella CP_1 esercitava l'attività di commercio di generi alimentari e che l'assemblea condominiale aveva deliberato nel 2022 l'esecuzione di lavori di manutenzione della facciata, sì che nel periodo da giugno a ottobre 2022 erano stati allestiti ponteggi esterni, che avevano limitato la visibilità dell'insegna, tanto da derivarne un minor guadagno di € 5.699,10, deducendo la responsabilità del ex art. 1575 c.c., ne aveva chiesto la condanna a risarcirla per il CP_1 lucro cessante.
1.2 aveva resistito e, in subordine, aveva chiesto d'essere mallevato dal Controparte_1
Condominio.
1.3 Il Condominio, costituitosi, aveva chiesto il rigetto della domanda della ricorrente e, comunque, di qualsiasi avversa pretesa.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse responsabilità del ex art. 1575 CP_1 co. 1^ c.c.; e che, semmai, la ove avesse ritenuto d'essere stata molestata dall'attività Pt_1 deliberata dal Condominio, avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell'art. 1585 co. 2^ c.c., domanda nei suoi confronti, domanda che non era stata svolta.
2. Con ricorso depositato il 25.10.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di seguito anche appellante) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e il Controparte_1 [...]
(di seguito anche appellati), proponendo gravame Controparte_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello: pagina 3 di 15 2.1 “Nullità della sentenza per improcedibilità della domanda stante l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria”
La sentenza, secondo l'appellante, sarebbe innanzitutto nulla, perché la mediazione obbligatoria, che era stata svolta fra e non era stata poi estesa al Pt_1 CP_1
Condominio dopo la sua chiamata.
La giurisprudenza, spiega l'appellante, è nel senso che non v'è onere di mediazione verso il chiamato, ove si tratti di chiamata in garanzia, mentre in questo caso, la chiamata era quella
“per comunanza di causa”, volta, cioè, ad accertare la esclusiva responsabilità del terzo, per la quale la condizione di procedibilità, invece, sussisteva.
Precisa la parte, inoltre, che «[…] All'udienza del 19.12.2023 (prima udienza celebratasi successivamente alla costituzione del la difesa della Sig.ra eccepiva la CP_3 Pt_1 necessità di attivare “nuova procedimento di mediazione alla luce della costituzione del
. Le parti si opponevano ed il Giudice assegnava termini per note e repliche, CP_3 disattendendo la richiesta dell'odierno appellante […]» (appello, pag. 3).
2.2 “Erronea valutazione della chiamata in causa del terzo ex art. 106 cpc”
Contesta, poi, l'appellante l'affermazione del Tribunale sulla inesistenza di una sua domanda contro il . CP_3
Anche in questo caso, l'argomento poggia sull'affermazione che la chiamata da parte del verso il Condominio fosse una chiamata per comunanza di causa, ipotesi nella quale CP_1
l'estensione della domanda attorea al terzo è automatica.
Invero, nella sua comparsa di costituzione, aveva così dedotto la necessità della CP_1 estensione del contraddittorio:
“...Ferme le contestazioni del Dott. in ordine alle (eventuali e tutte da provare) CP_1 proprie dirette responsabilità nei fatti dedotti dalla ricorrente, in subordine si rileva che il colpevole e lesivo inadempimento lamentato dalla Sig.ra e le relative conseguenze Pt_1 dannose dalla medesima reclamate, ove risultassero accertati e comprovati, sarebbero comunque ascrivibili, in via esclusiva, all'operato del Controparte_3
, sito in Firenze V.le Guidoni 91 – Via Lippi e Macia 34 – C.F. in
[...] P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore […]”
Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto, dinanzi all'azione risarcitoria della Pt_1 qualificarla, anziché come domanda contrattuale contro come domanda CP_1 pagina 4 di 15 extracontrattuale contro il;
ovvero, comunque, ritenerle cumulate entrambe nel CP_3 giudizio.
2.3 L'ultimo motivo concerne le spese del terzo, che, quand'anche fosse stata tenuta ferma la ricostruzione del Tribunale, non potevano esserle ascritte, poiché la chiamata svolta dal era stata arbitraria. CP_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previa ammissione delle prove non ammesse, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, sia sia il Controparte_1 [...]
, nel costituirsi in giudizio separatamente, hanno Controparte_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. ha anche preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 indeterminatezza e delle istanze istruttorie reiterate.
4. La Corte, con ordinanza del 23.1.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa (mediante emissione e lettura del dispositivo) in data 19.11.2025, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in udienza.
***
5. L'appello è ammissibile, ma infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e assorbimento delle istanze istruttorie.
5.1 Ha prioritario rilievo, perché si riflette sulla soluzione dei primi due motivi, la qualificazione della chiamata in causa da al Condominio come chiamata in garanzia CP_1 pagina 5 di 15 ovvero come chiamata del terzo responsabile;
nonché la correlata questione della estensione automatica (in difetto di attività della parte, pacificamente assente) della domanda attorea nei confronti del terzo.
La tesi sostenuta dall'appellante (supra, § 2.1 e, soprattutto, 2.2) è smentita dalle conclusioni prese da contro il che l'appellante omette del tutto di CP_1 CP_3 considerare e che di seguito si trascrivono: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate, dichiarare il terzo chiamato 34, tenuto a manlevare Controparte_3
e tenere indenne il Dott. da quanto fosse chiamato a corrispondere alla Controparte_1
Sig.ra per le causali dedotte nel presente giudizio Parte_1
5.1.a dunque, non ha chiesto, come avrebbe dovuto, ove la chiamata fosse la CP_1 chiamata del terzo responsabile, che la domanda della fosse rigettata nei suoi Pt_1 confronti ovvero, in subordine, accolta nei confronti della giusta parte, ossia il CP_3 ma che, ove mai egli fosse stato condannato a risarcire la il fosse Pt_1 CP_3 condannato a tenerlo indenne da quell'esborso.
La chiamata del terzo responsabile è quella che il convenuto, a fini di sua più completa tutela, svolge ove reputi, in sostanza, di non essere la giusta parte passiva del rapporto
(tipicamente è accessoria a un'eccezione di carenza di legittimazione passiva o di carenza di titolarità del lato passivo della obbligazione dedotta: cfr, fra altre, Cass. sez. 1^ civ. 29.11.2016
n. 24294 rv 642803-01), per non essere cioè responsabile del fatto dedotto dalla parte che agisce;
mentre la chiamata in garanzia è quella che il convenuto svolge affinché le conseguenze per lui dannose dell'accoglimento della domanda principale siano poste a carico, nell'ambito di due rapporti che restano ben distinti, del terzo.
È proprio per questo che l'estensione della domanda dell'attore nei confronti del terzo è automatica (salvo espressa limitazione) nel caso di chiamata del terzo responsabile, mentre necessita di esplicita deduzione della parte ove sia in malleva: perché, mentre nel primo caso si configura un rapporto processuale unico, nel quale il convenuto sostiene d'essere la parte, per così dire, sbagliata dal lato passivo, dovendo rispondere verso l'attore direttamente il terzo, nel secondo i rapporti restano distinti e anche le eventuali pronunce saranno distinte, quella che condanna il convenuto verso l'attore e quella che condanna il terzo verso il convenuto/chiamante.
pagina 6 di 15 È quindi ovvio che un petitum immediato come quello che si legge escluda in radice qualsiasi possibilità di dubbio sulla proposizione di una chiamata in garanzia, perché la richiesta della parte convenuta al giudice è di tenere distinti i rapporti, emettendo, in ipotesi denegata, la sua condanna verso l'attore, accompagnata però dalla condanna del terzo a tenerlo indenne. Una simile istanza è intrinsecamente incompatibile con una chiamata del terzo responsabile, la quale, per l'appunto, implica, all'inverso, il rigetto di qualsiasi domanda contro il convenuto e, se del caso, l'accoglimento della domanda dell'attore direttamente nei confronti del terzo.
5.1.b In ogni caso, il passo della comparsa di costituzione di primo grado, che prefigura l'azione verso il che l'appellante ha trascritto (supra, § 2.2), oltre che CP_3 selettivamente estrapolato dal contesto e separato dalle conclusioni, non indirizza in alcun modo verso la chiamata del terzo responsabile, non almeno in modo di per sé inequivocabile, sì da poter porre nel nulla il tenore delle conclusioni.
A tacere della intestazione del § V, che allude a una domanda di malleva e/o rivalsa, sta di fatto che aveva anche scritto: CP_1
Invero il nucleo del teorema accusatorio di parte Ricorrente si incentra unicamente sulla ritenuta idoneità lesiva delle scelte e delle modalità tecnico operative adottate dal nella conduzione dei lavori di ristrutturazione (in specie: installazione dei CP_3 ponteggi) eseguiti sulla facciata del Condominio de quo.
Di contro, l'avversa invocazione di responsabilità in capo al Dott. Controparte_1 risulta disancorata da effettive e specifiche contestazioni in ordine alla condotta esigibile da quest'ultimo.
Per tale ragione, il Dott. intende chiamare con la presente memoria, Controparte_1 il , sito in Firenze V.le Guidoni 91 – Via Lippi e Controparte_3
Macia 34 – C … per essere da quest'ultimo manlevato e/o tenuto indenne dalla domanda promossa dalla Sig.ra nella sua specificata qualità, … Pt_1
Pur se il passo può, di per sé solo, lasciare spazio a malintesi, è però indiscutibile, a una valutazione complessiva dell'atto, che non ha inteso sostenere che il responsabile del CP_1 danno lamentato dall'attrice fosse direttamente il ma che le eventuali CP_3 responsabilità di locatore per non avere garantito la conduttrice da molestie, sarebbero dipese da condotte che il aveva posto in essere al di fuori della sua possibilità di CP_3
pagina 7 di 15 controllo quale condomino, sì che l'ente avrebbe dovuto sollevarlo dalle conseguenze nocive di quelle eventuali responsabilità.
5.2 Il primo motivo è manifestamente infondato.
Militano in tal senso almeno tre ragioni fra sé autonome e distinte.
5.2.a La qualificazione della chiamata come chiamata in garanzia caduca di per sé il mezzo, dal momento che esso ha come presupposto che si fosse in presenza di una chiamata del terzo responsabile.
5.2.b In secondo luogo, non è vero che, come sostiene l'appellante, la eccepì alla Pt_1 prima udienza successiva alla chiamata il mancato svolgimento della mediazione nei confronti del terzo.
Per contro, come ha ben obiettato la difesa del si legge nel verbale del CP_1
19.12.2023:
L'Avv. MOSCATELLI [n.d.r.: procuratore della chiede termine per svolgere Pt_1 repliche riguardo alla difesa del e manifesta la disponibilità ad attivare nuovo CP_3 procedimento di mediazione alla luce della costituzione del CP_3
…
Il Giudice dato atto di quanto sopra assegna termine per note
L'art. 5 D. Lgs 28/2010 prescrive, per quanto interessi, che L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
L'eccezione, per sua natura, deve consistere in una manifestazione, anche non adottata con formule particolari, che riveli la precisa e inequivocabile volontà della parte di denunciare il vizio e avvalersi delle conseguenze che la legge vi riconnette, sicché è del tutto evidente che la diversa manifestazione della disponibilità ad attivare nuovo procedimento di mediazione alla luce della costituzione del non ha le caratteristiche minime dell'eccezione di CP_3 improcedibilità della domanda. E, persino nelle note conclusive datate 31.5.2024 (pag. 3), la continuava, sul punto, a lamentare esclusivamente che le controparti non avessero Pt_1 raccolto la sua disponibilità e una nuova mediazione, serbando dunque un comportamento pagina 8 di 15 processuale censurabile;
senza in alcun modo manifestare la volontà di rimarcare la mancanza di una condizione di procedibilità.
È poi addirittura eclatante la mancata rilevazione da parte del giudice.
Ne segue che, trascorsa inutilmente l'udienza del 19.12.2023 (e, a ben vedere, l'intero giudizio di primo grado), la questione è preclusa.
5.2.c Peraltro, esponendo per ultimo l'argomento che doveva forse essere premesso agli altri, deve negarsi alla finanche l'interesse a proporre il motivo. Pt_1
La conseguenza del suo accoglimento, infatti, non sarebbe la nullità della sentenza, ma la sua erroneità, da emendarsi con la declaratoria di improcedibilità della domanda non assistita dalla condizione di procedibilità, ossia quella rivolta contro il Condominio;
fermo restando che la decisione emessa fra e sarebbe esente da qualsiasi vizio, in quanto Pt_1 CP_1 preceduta da rituale mediazione.
Se, come si sta qui confermando, la chiamata dell'ente è stata effettuata per malleva, le uniche parti interessate sarebbero e il Condominio, il cui rapporto processuale è e CP_1 resta distinto da quello fra e Pt_1 CP_1
Ma anche se, per ipotesi, si fosse trattato di una chiamata del terzo responsabile, la non avrebbe alcun interesse a ottenere una pronuncia a lei pur sempre sfavorevole e Pt_1 del tutto equipollente a quella già ottenuta: il Tribunale ha reputato non proposta alcuna domanda della verso il Condominio;
affermare, per contro, che la domanda era stata Pt_1 proposta, ma che essa era improcedibile, a ben vedere, non dà alla parte il benché minimo vantaggio.
5.2.d Non si può fare a meno, nel concludere la trattazione, di mettere in rilievo la pretestuosità che il mezzo, a questo punto, chiaramente rivela, risolvendosi, alla luce della disamina svolta, nel tentativo di far valere un vizio processuale che in alcun modo ha leso la parte per invalidare una decisione sgradita, con evidente distorsione dello strumento processuale e suo abuso.
5.3 Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo.
5.3.a Occorre dare atto, anche al fine di evitare confusione, che la pronuncia di rigetto nei confronti del locatore è da considerarsi passata in giudicato, perché il gravame, nel merito, ruota tutto ed esclusivamente intorno al mancato accoglimento della domanda verso il
Condominio, come rivela il contenuto dell'appello e le coerenti conclusioni in epigrafe pagina 9 di 15 trascritte, che riguardano il solo per il primo motivo e, come meglio si vedrà, per le CP_1 spese.
5.3.b La domanda verso il Condominio, d'altra parte, è del tutto nuova e inibita dal divieto di nova in appello.
L'unico modo per non ritenerla tale, ovviamente, era quello di recepire la tesi dell'appellante secondo la quale la domanda della si era estesa automaticamente al Pt_1 in quanto chiamato quale terzo responsabile, tesi che, però, si è già ampiamente CP_3 smentita, convalidando la tesi contraria, di una chiamata in garanzia, che avrebbe necessitato di una espressa deduzione di parte, del tutto assente.
Esclusa una estensione automatica della domanda attorea al terzo, il mezzo è caducato, essendo incontestato che nessuna specifica domanda la ha avanzato in prime cure Pt_1 contro il CP_3
5.3.c Peraltro, se anche, in via di ipotesi, si considerasse la chiamata del CP_3 come chiamata del terzo responsabile, non per questo il motivo sarebbe fondato.
L'appellante non tiene adeguatamente conto della ricostruzione del Tribunale, non gravata e comunque corretta, il quale, pur se per implicito, ha applicato il principio secondo il quale l'art. 1585 co. 1^ c.c. limita la responsabilità del locatore verso il conduttore alle sole molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima; e la S.C. ha chiarito che «Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore;
invece, quando il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.» (Cass. sez. 3^ civ. 15.12.2015 n. 25219 rv 638029; cfr anche
Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.9.2024 n. 25187 rv 672442-01).
Non sarebbe dunque sufficiente, per l'accoglimento dell'appello, stabilire che, avendo svolto una chiamata del terzo responsabile, la domanda in origine svolta dalla CP_1
Chellini s'era estesa automaticamente nei confronti del perché, in tal caso, quella CP_3 domanda, qualificata dal Tribunale sotto la specie dell'art. 1585 co. 1^ c.c., sarebbe stata pagina 10 di 15 inammissibile verso il appunto perché esso risponderebbe, ex art. 1585 co. 2^ CP_3
c.c., solo per le molestie di fatto.
Occorrerebbe dunque affermare in questa sede che la domanda in origine proposta era una domanda ex art. 1585 co. 2^ rivolta però al soggetto sbagliato, ossia contro il locatore, anziché contro il terzo che aveva posto in essere molestie di fatto;
o che, quanto meno,
l'originaria domanda le cumulasse entrambe.
A tal fine, l'appellante fa notare che «[…] le conclusioni riportate nel ricorso depositato dalla Sig.ra esortano il Tribunale a: “accertare la limitazione di godimento Pt_1 dell'immobile condotto in locazione dalla Sig.ra per i mesi di giugno, luglio, Parte_1 agosto, settembre e ottobre 2022 a causa dei lavori di manutenzione alla facciata del condominio, e per l'effetto condannare il proprietario dell'immobile Sig. al Controparte_1 pagamento di € 5.699,10 oltre interessi o a quella somma ritenuta di giustizia in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito”. Ciò posto, non vi è dubbio che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la domanda non in relazione al diritto sostanziale indicato nel ricorso e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa
(che costituisce oggetto della attività qualificatoria rimessa al Giudice) ma esclusivamente in base al bene tutelato ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta così come descritta dalla ricorrente e portata a conoscenza del
Giudice, “con la conseguenza che se i “fatti materiali” come ritualmente allegati “hic et inde” rimangono immutati, è compito del giudice individuare, quali tra essi assumono rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti devono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte.” (Cass.
Civ. n. 19186/2020). […]» (appello, pagg. 7-8).
Si dissente per due distinti argomenti.
5.3.c.i In primo luogo, la domanda contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado non si prestava, se non violando l'art. 112 c.p.c., a una riqualificazione in termini di domanda
(sola o cumulata) ex art. 1585 co. 2^ c.c.-
Nell'enunciare l'azione contro il infatti, la ha chiaramente rimarcato, CP_1 Pt_1 quale titolo di responsabilità del locatore, la violazione dell'art. 1575 c.c., affermando, col conforto di giurisprudenza di merito, che il ponteggio che oscura la visibilità di un negozio
«[…] equivale ad un inadempimento da parte del proprietario agli obblighi a lui gravanti
[…]» (ivi, pag. 3). pagina 11 di 15 Ritiene il collegio che questa prospettazione non possa considerarsi, semplicemente, un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, sì che il giudice possa e debba emendarlo nell'ambito del proprio potere di riqualificare la domanda;
ma che essa implichi una ben precisa ricostruzione da parte dell'attore della responsabilità del locatore, che non può essere mutata se non indebitamente interferendo sul principio dispositivo.
Invero, «La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione.» (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord.
17.1.2018 n. 906 rv 647126-01).
Il titolo dedotto a fondamento della domanda è, incontrovertibilmente, la violazione di un obbligo contrattuale del locatore;
sostenere che esso sia invece la violazione del principio neminem ledere da parte del terzo (o, comunque, che il ricorso veicolasse CP_3 entrambi titoli), equivale, almeno ad avviso del collegio, a introdurre nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, tanto più macroscopico se si tien conto che il titolo extracontrattuale si riferisce (e può riferirsi solo) a un soggetto che l'attore non ha convenuto in giudizio, pur avendone legittimazione (Cass. sez.
3^ civ. ord.
5.5.2020 n. 8466 rv 657801-01).
La identicità della vicenda storica che coinvolgeva, oltre alle parti originarie, anche il avrebbe senza dubbio, come ha già osservato il Tribunale, legittimato la CP_3 Pt_1
a estendere contro il terzo la propria domanda, facendo valere quel diverso tipo di responsabilità, ma, a tal fine, sarebbe occorsa una specifica attività di parte;
a nulla rilevando l'estensione automatica connessa alla chiamata del terzo responsabile, in quanto quel fenomeno processuale era qui ostacolato dalla diversità del titolo della domanda verso il
Condominio e dall'impossibilità di desumerlo, esercitando il potere di riqualificazione, come già dedotto ab origine (da sola o assieme a quella contrattuale del locatore).
5.3.c.ii Sotto distinto profilo, occorre ribadire che il principio secondo il quale, in ipotesi di chiamata del terzo responsabile, la domanda attorea si estende automaticamente al pagina 12 di 15 terzo, soffre, ovviamente, del limite dato dalla volontà della parte attrice, che può ben, anche tacitamente, escludere, nell'ambito della sua libertà processuale, di volere quell'effetto, di per sé automatico;
limite tanto più evidente in un caso in cui, pur in relazione al medesimo danno,
i titoli di responsabilità del convenuto (locatore) e del terzo (Condominio) differivano.
In nessuno degli atti di parte successivi alla chiamata, di cui l'appellante neppure fa menzione, è espressa una qualche considerazione che implichi di voler far valere, assieme o in luogo della responsabilità del locatore, anche quella del terzo, restando sempre la domanda espressamente ribadita nei termini originari, condotta che non può che essere interpretata quale volontà di tenere in ogni caso ferma la domanda contro il solo locatore.
5.3.d Solo per completezza, si aggiunge che la domanda risarcitoria, a tacer d'altro, avrebbe dovuto essere respinta nel merito per la mancata prova della misura del nocumento subito, che incombeva sulla parte danneggiata.
a tal fine, ha depositato (suo doc. 6) una dichiarazione scritta firmata dalla Pt_1 commercialista (che, col capitolo n. 5 di prova per testi, avrebbe, se del Persona_1 caso, dovuto confermare che si tratta di dati estratti effettivamente dalla contabilità della che espone i corrispettivi dei mesi da giugno a ottobre degli anni 2020, 2021 e 2022. Pt_1
Tali elementi attestano una riduzione dei ricavi nel 2022 (€ 14.166,56) rispetto al 2021
(€ 22.964,11) e al 2020 (€ 16.767,21).
L'importo preteso dalla pari a € 5.699,10, è stato ricavato dalla differenza fra i Pt_1 ricavi del 2022 e quello medio degli anni 2020 e 2021 (ricorso introduttivo, pag. 5).
L'appellante sollecita, se del caso, anche il potere equitativo del giudice.
Nondimeno, non potrebbe mai liquidarsi una somma che, per l'appunto, esprime i ricavi perduti, anziché il guadagno perduto, unica voce a poter costituire danno risarcibile;
né potrebbe soccorrere il potere equitativo del giudice, perché la parte non ha fornito alcun tipo di elemento per determinare, pur in ottica equitativa, una decurtazione per i costi (sul tema dell'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c., specialmente in casi di lucro cessante, cfr
App FI, III civ., sentenza n. 1987/2025 pubblicata l'11.11.2025; Cass. sez. 2^ civ. ord. 3.11.2021
n. 31251 rv 662746-02; Cass. sez. 3^ civ. 17.10.2016 n. 20889 rv 642928-01).
5.4 Anche l'ultimo motivo sulle spese è infondato.
La si duole d'essere stata condannata a rifondere gli oneri al Pt_1 CP_3 nonostante che, ove sia confermata la tesi del primo giudice, «[…] non vi sia alcun rapporto pagina 13 di 15 contrattuale tra la Sig.ra e il […]» (appello, pag. 9, sottolineatura della Pt_1 CP_3 parte); e che la chiamata era stata arbitraria.
Il motivo è, se non inammissibile per genericità, chiaramente privo di fondamento.
L'arbitrarietà della chiamata è stata così dedotta: «[…] Tuttavia non avendo provveduto in tal senso [n.d.r.: non avendo il Tribunale reputato estesa la domanda attorea al terzo] per coerenza avrebbe dovuto ritenere la chiamata in causa del terzo del tutto arbitraria e dunque eseguita da parte del convenuto ai fini puramente dilatori. Con la conseguenza che all'esito del procedimento, le spese di lite del sarebbero dovute essere poste a CP_3 carico del Sig. in ragione dell'arbitrarietà anzidetta. […]» (appello, pag. 10); non vi CP_1 sono altre spiegazioni.
L'arbitrarietà (o la manifesta infondatezza), dunque, potrebbe persino reputarsi inefficacemente dedotta, per la genericità della formulazione, che non dà alcun contenuto concreto al carattere che attribuisce all'attività del convenuto;
essa, in ogni caso, non sussiste, perché è sin troppo evidente che se fosse stato reputato inadempiente verso la sua CP_1 conduttrice per effetto di una attività che il Condominio aveva deliberato, questi avrebbe avuto ogni ragione di pretendere la malleva dell'ente.
Sicché, a dispetto dell'assenza di domande della verso il è lei che Pt_1 CP_3 deve, per il principio di causalità, sopportare gli oneri del terzo, essendo stata la sua infondata domanda verso il convenuto a determinare il legittimo allargamento del contraddittorio (Cass.
31889/2019; Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019
n. 23123 rv 655244-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n. 18710; Cass. sez. 1^ civ. ord.
18.4.2023 n. 10364 rv 667650-01).
5.5 Le istanze istruttorie restano assorbite, perché il merito stretto, al quale esse sono funzionali, non può essere esaminato, né nei confronti del per difetto di appello, né CP_1 nei confronti del per la novità della domanda. CP_3
6. La è soccombente nei confronti di entrambi gli appellati, ivi compreso il Pt_1 CP_1 chiamato a contraddire sul primo motivo e sull'ultimo, che, se accolto, avrebbe comportato l'imputazione delle spese del Condominio.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma richiesta (scaglione sino a 26mila euro).
pagina 14 di 15 Pertanto, per ciascun appellato: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 (inibitoria) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
del N. 34 avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
1996/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/09/2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00
[...] CP_2 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15