Articolo 20 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 luglio 2016
Art. 20. Rendiconto annuale 1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 17 e 18.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016