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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 1 - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1946/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. SILVESTRO DIANA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con gli avv.ti ROZZA STEFANO e CORTESE RAFFAELE
resistente
IN PUNTO: carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2022/23 e 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma di €.1.000,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Inoltre, Ai sensi dell'art. 42, comma 11, della legge 24/11/2003 n. 326, di conversione con modificazioni, del decreto legge 30/09/2003 n. 269, il ricorrente dichiara che il reddito personale e il reddito familiare non è superiore ad €.38.514,03 ossia tre volte l'importo previsto dall'art.76 D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo e quindi inferiore all'imposta del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, comma 1 e 3, e 77 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30/05/2002, n. 113 come da atto di notorietà che si produce agli atti. Il ricorrente si impegna, altresì, a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito personale e familiare.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione che quanto riportato al punto 2 della premessa dell'odierno ricorso non coincide con quanto richiesto nelle conclusioni, ed è stato oggetto di altro ricorso recante R.G.1213/2024 e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - Tribunale di Treviso
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere assunta, per gli anni scolastici 2022/23 e Cont 2023/24, alle dipendenze del in qualità di docente precaria con contratti fino al 30 giugno.
Ha dichiarato che per gli anni 2022/23 e 2023/24 ha percepito mensilmente regolare stipendio, senza però ottenere il bonus annuo di € 500,00 (euro cinquecento/00), quest'ultimo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, c.d. Carta del docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
Da ultimo ha allegato e documentato che nel corrente anno scolastico 2025/2026, sta lavorando come docente, presso l'Istituto Superiore ISIS Florence Nightingale Castelfranco Veneto, in virtù del contratto di lavoro con inizio dalla data 1° settembre 2025 e scadenza 31 agosto 2026.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di aver diritto ad usufruire del bonus carta docenti, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in base Controparte_1 alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il
è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente. Controparte_1
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1 2 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - Tribunale di Treviso
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui – per il titolo di cui in ricorso – tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 500,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 1 - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1946/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. SILVESTRO DIANA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con gli avv.ti ROZZA STEFANO e CORTESE RAFFAELE
resistente
IN PUNTO: carta docenti
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2022/23 e 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma di €.1.000,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari di giudizio, spese generali al 15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. Inoltre, Ai sensi dell'art. 42, comma 11, della legge 24/11/2003 n. 326, di conversione con modificazioni, del decreto legge 30/09/2003 n. 269, il ricorrente dichiara che il reddito personale e il reddito familiare non è superiore ad €.38.514,03 ossia tre volte l'importo previsto dall'art.76 D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo e quindi inferiore all'imposta del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, comma 1 e 3, e 77 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30/05/2002, n. 113 come da atto di notorietà che si produce agli atti. Il ricorrente si impegna, altresì, a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito personale e familiare.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione che quanto riportato al punto 2 della premessa dell'odierno ricorso non coincide con quanto richiesto nelle conclusioni, ed è stato oggetto di altro ricorso recante R.G.1213/2024 e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - Tribunale di Treviso
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere assunta, per gli anni scolastici 2022/23 e Cont 2023/24, alle dipendenze del in qualità di docente precaria con contratti fino al 30 giugno.
Ha dichiarato che per gli anni 2022/23 e 2023/24 ha percepito mensilmente regolare stipendio, senza però ottenere il bonus annuo di € 500,00 (euro cinquecento/00), quest'ultimo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, c.d. Carta del docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
Da ultimo ha allegato e documentato che nel corrente anno scolastico 2025/2026, sta lavorando come docente, presso l'Istituto Superiore ISIS Florence Nightingale Castelfranco Veneto, in virtù del contratto di lavoro con inizio dalla data 1° settembre 2025 e scadenza 31 agosto 2026.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di aver diritto ad usufruire del bonus carta docenti, ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in base Controparte_1 alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il
è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente. Controparte_1
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'232 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1 2 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - Tribunale di Treviso
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui – per il titolo di cui in ricorso – tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 1.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in Euro 500,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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