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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati MARRETTA GABRIELE e REALE GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA
Attore
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUNTA GAETANO, rappresentante e difensore
Convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avv. CISCARDI VERONICA nella qualità di curatrice speciale presso il cui studio è domiciliata
Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
Conclusioni della parti: come da verbale di udienza del 17.12.2024 a cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7.2.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio premettendo di essere stato legato con la convenuta da una Controparte_1
relazione dalla quale era nata una figlia, nata a [...] il [...] e riconosciuta da CP_2
ambedue i genitori.
Esponeva, in primo luogo, di aver conosciuto la convenuta nel 2019 – momento a partire dal quale le parti avevano avviato una relazione sentimentale – ma di aver avviato una convivenza more uxorio solo in prossimità della nascita della piccola e ciò in quanto la – benché CP_2 CP_1 in passato avesse manifestato la volontà di costituire un nucleo familiare con l'attore – si mostrava riluttante alla prospettiva di andare a vivere con il . Pt_1
Allegava, inoltre, che proprio in prossimità della gravidanza la convenuta aveva assunto un atteggiamento distaccato nei confronti del compagno e posto in essere delle condotte anomale, tali da far insorgere nell'attore il fondato sospetto che la compagna intrattenesse una relazione sentimentale con un altro uomo.
Aggiungeva che a pochi giorni dal parto aveva sorpreso la convenuta a scambiare messaggi con un altro ragazzo, ragione per la quale il CUSENZA intavolava una discussione all'esito della quale la decideva, senza spiegazioni, di interrompere la relazione con l'attore. CP_1
Deduceva che pochi giorni dopo la rottura, precisamente in data 24.5.2022, nasceva la minore la quale veniva prontamente riconosciuta da ambedue i genitori (Cfr. certificato di nascita CP_2 allegato all'atto di citazione) che – qualche giorno dopo – sceglievano di tornare a vivere insieme.
Deduceva che durante la convivenza la convenuta impediva al padre e alla sua famiglia di interagire con la minore e ciò fino a quando, appena venti giorni dopo il parto, la sceglieva CP_1 interrompere definitivamente la relazione con l'attore.
Affermava che da quel momento la e la sua famiglia d'origine avevano ostacolato in CP_1
ogni modo il rapporto tra il padre e la piccola arrivando persino a tenere dei contegni CP_2
minacciosi, elementi che – unitamente all'atteggiamento assunto dalla convenuta sin dal periodo
2 del concepimento della minore – facevano sorgere dubbi circa la reale paternità biologica del
. Pt_1
Precisava, inoltre, di aver invitato – senza esito – la convenuta ad effettuare un esame volto a confermare l'effettivo legame biologico del padre con la minore nonché di aver appreso che CP_2
la aveva intrecciato rapporti con altri uomini nel corso della loro relazione e che persino CP_1
la famiglia della stessa era convinta che la bambinanon fosse in realtà figlia dell'odierno attore.
Aggiungeva di aver, nondimeno, fatto fronte alle necessità della minore versando puntualmente un contributo per il mantenimento pari ad € 150,00 mensili e acquistando indumenti e beni di prima necessità.
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “in via preliminare, nominare un curatore speciale alla minore
, litisconsorte necessario del presente giudizio;
in via principale, disporre CP_2
consulenza tecnica medico-legale ematologica relativa alla compatibilità genetica tra il Sig. Pt_1
e la minore rispondente al nome di;
sempre in via principale, qualora dai
[...] CP_2
predetti necessari accertamenti ematologici e genetici dovesse desumersi che non esista compatibilità genetica tra il sig. e la piccola , dichiarare, ex art. 263 c.c., il Parte_1 CP_2
difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal Sig. per l'effetto, ordinare al Parte_1
competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza e, conseguentemente, rettificare l'atto di nascita della minore , dando atto soltanto del riconoscimento materno, CP_2
con conseguente attribuzione del cognome materno in luogo di quello paterno;
per l'effetto ancora, ordinare alla Sig.ra di rimborsare all'odierno attore le somme tutte percepite dalla stessa a CP_1
titolo di mantenimento della minore non dovute;
indi, condannare la Sig.ra per lite CP_1
temeraria ex art.95 c.p.c., per le ragioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.4.2023 si è costituita in giudizio Controparte_3
contestando quanto dedotto in citazione e rappresentando che tra le stesse parti è
[...]
pendente un ricorso volto a regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore in cui lo stesso ha invocato maggiori spazi di CP_2 Parte_1
frequentazione con la figlia affermando, altresì, in quella sede che l'odierna convenuta non avesse mai messo in dubbio la sua paternità.
Deduceva la falsità delle allegazioni spiegate in atto di citazione ed esponeva di non aver mai frequentato altri uomini durante la relazione con il CUSENZA, contrariamente a quanto dallo stesso affermato al solo scopo di mettere l'ex compagna in cattiva luce.
3 Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, non ci si oppone alla nomina di un curatore speciale per la minore nata ad [...] il [...]; In via principale, CP_2
ritenere e dichiarare che il sig. resistendo in giudizio nel procedimento n. Parte_1
1126/2022 Tribunale Civile di Gela, ha denunciato il comportamento della signora CP_1
che avrebbe posto degli ostacoli alla sua frequentazione con la piccola ed ha
[...] CP_2
rivendicato il ruolo di padre indicando un suo calendario di visite che avrebbe favorito il rapporto padre-figlia; Ritenere e dichiarare che nel procedimento di cui oggi è causa il sig. Parte_1
ha messo in dubbio la sua paternità impugnando ex art. 263 c.c. il riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, offendendo il decoro e la reputazione della signora;
Controparte_3
Conseguentemente, ritenere e dichiarare la mala fede e colpa grave del sig. Parte_1 nell'avere instaurato il presente procedimento e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento per lite temeraia ex art. 96 c.p.c., commi 1, 2 e 3”.
Sentite le parti all'udienza di prima comparizione del 9.10.2023, con ordinanza del 16.10.2023 – in ragione del potenziale conflitto di interessi tra le parti e la figlia minore in considerazione del particolare oggetto del giudizio – veniva nominata l'avv. Veronica Ciscardi quale curatrice speciale di e ciò al fine di garantire un'integrità del contraddittorio. CP_2
Con comparsa di costituzione del 15.11.2023 si costituiva, quindi, in giudizio – CP_2
rappresentata e difesa dalla propria curatrice speciale – la quale si associava, in primo luogo, alla richiesta di esperimento della prova genetica, per come avanzata da parte attrice, in quanto mezzo obiettivo idoneo a fugare ogni dubbio circa la paternità biologica del e si opponeva, di Pt_1
converso, alla domanda subordinata di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento deducendone l'irripetibilità, dal momento che le stesse sono state corrisposte in adempimento di un obbligo imposto da un provvedimento giudiziale.
La causa veniva, dunque, istruita con gli esiti della C.T.U. disposta con ordinanza del 27.11.2023, tesa ad accertare – sulla base di un raffronto dei profili genetici dell'attore e Parte_1
della minore – l'attribuibilità al primo della paternità biologica della seconda, e CP_2
confermata con ordinanza del 15.3.2024 la cui adozione si è resa necessaria per superare le resistenze della convenuta all'espletamento delle attività peritali.
Infine, all'udienza del 17.12.2024 le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione in considerazione degli esiti della C.T.U. senza chiedere l'assegnazione dei termini per le difese conclusive.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
4 ***
2. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – Infondatezza. Assorbimento
della domanda subordinata
Ciò premesso in fatto, occorre rammentare che l'art. 263 c.c. codifica un'azione di stato (ossia volta ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis) espressamente volta ad ottenere la caducazione di un atto di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio in quanto non veritiero e ciò su impulso dell'autore del riconoscimento, di colui che è stato riconosciuto ovvero da chiunque vi abbia interesse.
L'art. 263 c.c. – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – riconosce il diritto di impugnare l'atto di riconoscimento per difetto di veridicità al suo autore purché l'azione venga proposta entro il termine particolarmente ridotto “di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita”.
Il superiore dies a quo è eccezionalmente posto in un momento successivo laddove l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato l'assenza di un legame biologico con il figlio, evenienza che nell'originario disegno codicistico era limitata ai soli casi in cui l'attore avesse dimostrato in giudizio di aver scoperto dopo il concepimento la propria impotenza ma che, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 263, co. 3 c.c. (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
133 del 25/6/2021) è stata estesa a tutte le ipotesi in cui si sia ignorata la non paternità biologica, con una previsione che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.
Peraltro, in ossequio ad un favor filiationis che informa questa particolare materia e che mira, senz'altro, a garantire l'interesse alla stabilizzazione degli status che si siano consolidati per effetto di un possesso protratto per un sufficiente arco temporale, l'impugnazione non potrà, comunque, mai essere proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Tale normativa è il frutto di un bilanciamento – compiuto, in primo luogo, ex ante dal legislatore – tra l'esigenza di accertare la verità biologica e l'antagonista interesse del figlio a mantenere le prerogative discendenti da uno status che ha acquisito e mantenuto fermo nel tempo, contemperamento che, peraltro, non esclude margini di autonomia per il giudice il quale può valutare – sulla base di una serie di indici, tra cui la condotta dell'autore del riconoscimento – se dare rilievo alla genitorialità sociale rispetto a quella biologica (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4791 del 24/2/2020. Cfr. altresì Corte Costituzionale, Sentenza n. 127/2020 del 25.6.2020: “(…) la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui
5 all'art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 263 cod. civ. e non alla legittimazione dell'autore del riconoscimento inveridico. (…) È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia. In conclusione (…) «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra queste variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento
della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento (in particolare nelle azioni, come quella oggetto del giudizio a quo, esercitate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
154 del 2013), sia, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”) .
Tale interesse alla stabilità dello status filiationis risulta essere recessivo nelle sole ipotesi in cui sia lo stesso figlio ad agire per ottenere un adeguamento della realtà biologica a quella giuridica, motivo per il quale la legge lo individua quale unico soggetto che ha facoltà di proporre la relativa azione senza limiti di tempo.
Ebbene, può senz'altro affermarsi che l'odierno attore abbia proposto tempestivamente l'azione di cui all'art. 263 c.c., avendo notificato l'atto di citazione alla convenuta in data 7.2.2023, CP_1
ossia entro un anno dal riconoscimento della figlia nata a [...] il [...]. CP_2
Con riguardo al profilo della fondatezza della domanda è sufficiente rammentare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per l'accoglimento dell'impugnazione proposta è condizione necessaria la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 17970 dell'11/9/2015; Sentenza n. 17095 del 10/7/2013;
Sentenza n. 4462 del 26/3/2003).
Nel caso di specie, all'esito dell'incarico peritale espletato, la dott.ssa – Persona_1
C.T.U. nominata nell'ambito del presente procedimento – ha concluso che “è circa 240000 volte più probabile che il signor sia il padre biologico di rispetto a Parte_1 CP_2
qualsiasi altro individuo scelto a caso nella popolazione italiana. Da ciò deriva che la probabilità
6 di paternità (PP) è >99,999%” nonché affermato, in ragione di ciò, che è il Parte_1
padre biologico della minore . CP_2
Tali conclusioni non possono che essere condivise dal Collegio in quanto le attività svolte dalla consulente risultano condotte con metodo serio e razionale e l'elaborato presente in atti è completo negli accertamenti richiesti ed esaustivo nelle risposte al quesito sottoposto, poiché redatto facendo applicazione delle tecniche di analisi del patrimonio genetico contemplate dalla moderna scienza medica, specificate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24.11.2024, nei confronti della quale non sono state peraltro presentate osservazioni.
Sulla scorta degli esiti delle indagini genetiche espletate nel corso del giudizio – e facendo applicazione dei principi sopra esposti – appare evidente che la domanda di impugnazione avanzata dall'odierno attore non può che essere rigettata.
Dal rigetto della domanda principale discende – quale logico corollario – il rigetto della domanda subordinata articolata in citazione in quanto le ragioni ad essa sottese devono ritenersi assorbite
(rectius: superate) dall'accertamento della paternità biologica dell'attore rispetto alla minore
CP_2
3. Responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. Infondatezza
In ordine alla richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'odierna convenuta con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la
“temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte attrice – che, invero, costituisce una
7 delle manifestazioni della esasperata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le odierne parti sin dalla disgregazione della loro relazione sentimentale – né la ha dedotto o offerto mezzi CP_1 di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno – se non paventando, invero genericamente, l'offesa al proprio onore e alla propria reputazione discendente dall'azione proposta dall'attore – sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite, meritano di essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. poiché sebbene parte attrice sia risultata sostanzialmente soccombente – e come tale, in astratto, tenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte – non possono non tenersi in considerazione le condotte inutilmente defatigatorie tenute dalla convenuta sin dall'avvio del presente giudizio, le quali costituiscono giustificano motivo per escludere integralmente il diritto della stessa a ripetere le spese processuali.
Tuttavia, con riguardo alle spese di C.T.U. – pari a complessive € 1.277,30 (oltre I.V.A. e C.P. se dovute) liquidate come da separato decreto – tenuto conto del complessivo tenore delle difese spiegate dalle parti e dell'esito complessivo del giudizio, appare opportuno porle definitivamente a carico dell'attore che ha richiesto tale accertamento tecnico e ciò anche in considerazione della mancata articolazione di mezzi istruttori idonei a sostenere la fondatezza dei dubbi sulla paternità biologica della figlia che hanno costituito la ragione dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) RIGETTA la domanda avanzata da;
Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_1
;
[...]
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
4) PONE definitivamente a carico di le spese per la C.T.U. liquidate come da Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati MARRETTA GABRIELE e REALE GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA
Attore
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUNTA GAETANO, rappresentante e difensore
Convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avv. CISCARDI VERONICA nella qualità di curatrice speciale presso il cui studio è domiciliata
Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
Conclusioni della parti: come da verbale di udienza del 17.12.2024 a cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7.2.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio premettendo di essere stato legato con la convenuta da una Controparte_1
relazione dalla quale era nata una figlia, nata a [...] il [...] e riconosciuta da CP_2
ambedue i genitori.
Esponeva, in primo luogo, di aver conosciuto la convenuta nel 2019 – momento a partire dal quale le parti avevano avviato una relazione sentimentale – ma di aver avviato una convivenza more uxorio solo in prossimità della nascita della piccola e ciò in quanto la – benché CP_2 CP_1 in passato avesse manifestato la volontà di costituire un nucleo familiare con l'attore – si mostrava riluttante alla prospettiva di andare a vivere con il . Pt_1
Allegava, inoltre, che proprio in prossimità della gravidanza la convenuta aveva assunto un atteggiamento distaccato nei confronti del compagno e posto in essere delle condotte anomale, tali da far insorgere nell'attore il fondato sospetto che la compagna intrattenesse una relazione sentimentale con un altro uomo.
Aggiungeva che a pochi giorni dal parto aveva sorpreso la convenuta a scambiare messaggi con un altro ragazzo, ragione per la quale il CUSENZA intavolava una discussione all'esito della quale la decideva, senza spiegazioni, di interrompere la relazione con l'attore. CP_1
Deduceva che pochi giorni dopo la rottura, precisamente in data 24.5.2022, nasceva la minore la quale veniva prontamente riconosciuta da ambedue i genitori (Cfr. certificato di nascita CP_2 allegato all'atto di citazione) che – qualche giorno dopo – sceglievano di tornare a vivere insieme.
Deduceva che durante la convivenza la convenuta impediva al padre e alla sua famiglia di interagire con la minore e ciò fino a quando, appena venti giorni dopo il parto, la sceglieva CP_1 interrompere definitivamente la relazione con l'attore.
Affermava che da quel momento la e la sua famiglia d'origine avevano ostacolato in CP_1
ogni modo il rapporto tra il padre e la piccola arrivando persino a tenere dei contegni CP_2
minacciosi, elementi che – unitamente all'atteggiamento assunto dalla convenuta sin dal periodo
2 del concepimento della minore – facevano sorgere dubbi circa la reale paternità biologica del
. Pt_1
Precisava, inoltre, di aver invitato – senza esito – la convenuta ad effettuare un esame volto a confermare l'effettivo legame biologico del padre con la minore nonché di aver appreso che CP_2
la aveva intrecciato rapporti con altri uomini nel corso della loro relazione e che persino CP_1
la famiglia della stessa era convinta che la bambinanon fosse in realtà figlia dell'odierno attore.
Aggiungeva di aver, nondimeno, fatto fronte alle necessità della minore versando puntualmente un contributo per il mantenimento pari ad € 150,00 mensili e acquistando indumenti e beni di prima necessità.
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “in via preliminare, nominare un curatore speciale alla minore
, litisconsorte necessario del presente giudizio;
in via principale, disporre CP_2
consulenza tecnica medico-legale ematologica relativa alla compatibilità genetica tra il Sig. Pt_1
e la minore rispondente al nome di;
sempre in via principale, qualora dai
[...] CP_2
predetti necessari accertamenti ematologici e genetici dovesse desumersi che non esista compatibilità genetica tra il sig. e la piccola , dichiarare, ex art. 263 c.c., il Parte_1 CP_2
difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal Sig. per l'effetto, ordinare al Parte_1
competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza e, conseguentemente, rettificare l'atto di nascita della minore , dando atto soltanto del riconoscimento materno, CP_2
con conseguente attribuzione del cognome materno in luogo di quello paterno;
per l'effetto ancora, ordinare alla Sig.ra di rimborsare all'odierno attore le somme tutte percepite dalla stessa a CP_1
titolo di mantenimento della minore non dovute;
indi, condannare la Sig.ra per lite CP_1
temeraria ex art.95 c.p.c., per le ragioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.4.2023 si è costituita in giudizio Controparte_3
contestando quanto dedotto in citazione e rappresentando che tra le stesse parti è
[...]
pendente un ricorso volto a regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore in cui lo stesso ha invocato maggiori spazi di CP_2 Parte_1
frequentazione con la figlia affermando, altresì, in quella sede che l'odierna convenuta non avesse mai messo in dubbio la sua paternità.
Deduceva la falsità delle allegazioni spiegate in atto di citazione ed esponeva di non aver mai frequentato altri uomini durante la relazione con il CUSENZA, contrariamente a quanto dallo stesso affermato al solo scopo di mettere l'ex compagna in cattiva luce.
3 Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, non ci si oppone alla nomina di un curatore speciale per la minore nata ad [...] il [...]; In via principale, CP_2
ritenere e dichiarare che il sig. resistendo in giudizio nel procedimento n. Parte_1
1126/2022 Tribunale Civile di Gela, ha denunciato il comportamento della signora CP_1
che avrebbe posto degli ostacoli alla sua frequentazione con la piccola ed ha
[...] CP_2
rivendicato il ruolo di padre indicando un suo calendario di visite che avrebbe favorito il rapporto padre-figlia; Ritenere e dichiarare che nel procedimento di cui oggi è causa il sig. Parte_1
ha messo in dubbio la sua paternità impugnando ex art. 263 c.c. il riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, offendendo il decoro e la reputazione della signora;
Controparte_3
Conseguentemente, ritenere e dichiarare la mala fede e colpa grave del sig. Parte_1 nell'avere instaurato il presente procedimento e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento per lite temeraia ex art. 96 c.p.c., commi 1, 2 e 3”.
Sentite le parti all'udienza di prima comparizione del 9.10.2023, con ordinanza del 16.10.2023 – in ragione del potenziale conflitto di interessi tra le parti e la figlia minore in considerazione del particolare oggetto del giudizio – veniva nominata l'avv. Veronica Ciscardi quale curatrice speciale di e ciò al fine di garantire un'integrità del contraddittorio. CP_2
Con comparsa di costituzione del 15.11.2023 si costituiva, quindi, in giudizio – CP_2
rappresentata e difesa dalla propria curatrice speciale – la quale si associava, in primo luogo, alla richiesta di esperimento della prova genetica, per come avanzata da parte attrice, in quanto mezzo obiettivo idoneo a fugare ogni dubbio circa la paternità biologica del e si opponeva, di Pt_1
converso, alla domanda subordinata di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento deducendone l'irripetibilità, dal momento che le stesse sono state corrisposte in adempimento di un obbligo imposto da un provvedimento giudiziale.
La causa veniva, dunque, istruita con gli esiti della C.T.U. disposta con ordinanza del 27.11.2023, tesa ad accertare – sulla base di un raffronto dei profili genetici dell'attore e Parte_1
della minore – l'attribuibilità al primo della paternità biologica della seconda, e CP_2
confermata con ordinanza del 15.3.2024 la cui adozione si è resa necessaria per superare le resistenze della convenuta all'espletamento delle attività peritali.
Infine, all'udienza del 17.12.2024 le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione in considerazione degli esiti della C.T.U. senza chiedere l'assegnazione dei termini per le difese conclusive.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
4 ***
2. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – Infondatezza. Assorbimento
della domanda subordinata
Ciò premesso in fatto, occorre rammentare che l'art. 263 c.c. codifica un'azione di stato (ossia volta ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis) espressamente volta ad ottenere la caducazione di un atto di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio in quanto non veritiero e ciò su impulso dell'autore del riconoscimento, di colui che è stato riconosciuto ovvero da chiunque vi abbia interesse.
L'art. 263 c.c. – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – riconosce il diritto di impugnare l'atto di riconoscimento per difetto di veridicità al suo autore purché l'azione venga proposta entro il termine particolarmente ridotto “di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita”.
Il superiore dies a quo è eccezionalmente posto in un momento successivo laddove l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato l'assenza di un legame biologico con il figlio, evenienza che nell'originario disegno codicistico era limitata ai soli casi in cui l'attore avesse dimostrato in giudizio di aver scoperto dopo il concepimento la propria impotenza ma che, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 263, co. 3 c.c. (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
133 del 25/6/2021) è stata estesa a tutte le ipotesi in cui si sia ignorata la non paternità biologica, con una previsione che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.
Peraltro, in ossequio ad un favor filiationis che informa questa particolare materia e che mira, senz'altro, a garantire l'interesse alla stabilizzazione degli status che si siano consolidati per effetto di un possesso protratto per un sufficiente arco temporale, l'impugnazione non potrà, comunque, mai essere proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Tale normativa è il frutto di un bilanciamento – compiuto, in primo luogo, ex ante dal legislatore – tra l'esigenza di accertare la verità biologica e l'antagonista interesse del figlio a mantenere le prerogative discendenti da uno status che ha acquisito e mantenuto fermo nel tempo, contemperamento che, peraltro, non esclude margini di autonomia per il giudice il quale può valutare – sulla base di una serie di indici, tra cui la condotta dell'autore del riconoscimento – se dare rilievo alla genitorialità sociale rispetto a quella biologica (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4791 del 24/2/2020. Cfr. altresì Corte Costituzionale, Sentenza n. 127/2020 del 25.6.2020: “(…) la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui
5 all'art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 263 cod. civ. e non alla legittimazione dell'autore del riconoscimento inveridico. (…) È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia. In conclusione (…) «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra queste variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento
della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento (in particolare nelle azioni, come quella oggetto del giudizio a quo, esercitate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
154 del 2013), sia, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”) .
Tale interesse alla stabilità dello status filiationis risulta essere recessivo nelle sole ipotesi in cui sia lo stesso figlio ad agire per ottenere un adeguamento della realtà biologica a quella giuridica, motivo per il quale la legge lo individua quale unico soggetto che ha facoltà di proporre la relativa azione senza limiti di tempo.
Ebbene, può senz'altro affermarsi che l'odierno attore abbia proposto tempestivamente l'azione di cui all'art. 263 c.c., avendo notificato l'atto di citazione alla convenuta in data 7.2.2023, CP_1
ossia entro un anno dal riconoscimento della figlia nata a [...] il [...]. CP_2
Con riguardo al profilo della fondatezza della domanda è sufficiente rammentare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per l'accoglimento dell'impugnazione proposta è condizione necessaria la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 17970 dell'11/9/2015; Sentenza n. 17095 del 10/7/2013;
Sentenza n. 4462 del 26/3/2003).
Nel caso di specie, all'esito dell'incarico peritale espletato, la dott.ssa – Persona_1
C.T.U. nominata nell'ambito del presente procedimento – ha concluso che “è circa 240000 volte più probabile che il signor sia il padre biologico di rispetto a Parte_1 CP_2
qualsiasi altro individuo scelto a caso nella popolazione italiana. Da ciò deriva che la probabilità
6 di paternità (PP) è >99,999%” nonché affermato, in ragione di ciò, che è il Parte_1
padre biologico della minore . CP_2
Tali conclusioni non possono che essere condivise dal Collegio in quanto le attività svolte dalla consulente risultano condotte con metodo serio e razionale e l'elaborato presente in atti è completo negli accertamenti richiesti ed esaustivo nelle risposte al quesito sottoposto, poiché redatto facendo applicazione delle tecniche di analisi del patrimonio genetico contemplate dalla moderna scienza medica, specificate nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24.11.2024, nei confronti della quale non sono state peraltro presentate osservazioni.
Sulla scorta degli esiti delle indagini genetiche espletate nel corso del giudizio – e facendo applicazione dei principi sopra esposti – appare evidente che la domanda di impugnazione avanzata dall'odierno attore non può che essere rigettata.
Dal rigetto della domanda principale discende – quale logico corollario – il rigetto della domanda subordinata articolata in citazione in quanto le ragioni ad essa sottese devono ritenersi assorbite
(rectius: superate) dall'accertamento della paternità biologica dell'attore rispetto alla minore
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3. Responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. Infondatezza
In ordine alla richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'odierna convenuta con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la
“temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte attrice – che, invero, costituisce una
7 delle manifestazioni della esasperata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le odierne parti sin dalla disgregazione della loro relazione sentimentale – né la ha dedotto o offerto mezzi CP_1 di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno – se non paventando, invero genericamente, l'offesa al proprio onore e alla propria reputazione discendente dall'azione proposta dall'attore – sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa.
4. Spese di giudizio
Le spese di lite, meritano di essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. poiché sebbene parte attrice sia risultata sostanzialmente soccombente – e come tale, in astratto, tenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte – non possono non tenersi in considerazione le condotte inutilmente defatigatorie tenute dalla convenuta sin dall'avvio del presente giudizio, le quali costituiscono giustificano motivo per escludere integralmente il diritto della stessa a ripetere le spese processuali.
Tuttavia, con riguardo alle spese di C.T.U. – pari a complessive € 1.277,30 (oltre I.V.A. e C.P. se dovute) liquidate come da separato decreto – tenuto conto del complessivo tenore delle difese spiegate dalle parti e dell'esito complessivo del giudizio, appare opportuno porle definitivamente a carico dell'attore che ha richiesto tale accertamento tecnico e ciò anche in considerazione della mancata articolazione di mezzi istruttori idonei a sostenere la fondatezza dei dubbi sulla paternità biologica della figlia che hanno costituito la ragione dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) RIGETTA la domanda avanzata da;
Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_1
;
[...]
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
4) PONE definitivamente a carico di le spese per la C.T.U. liquidate come da Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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