TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10135/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e Velia Parte_1
Scarnecchia
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Luigi Lorusso)
RESISTENTE
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato nell'anno 2022, in qualità di bracciante agricolo, per complessive 54 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “F.lli Capolongo s.r.l.”, ha esposto di essere stato erroneamente iscritto negli elenchi OTD 2022 per sole 48 giornate, anziché per le 54 effettivamente lavorate, censurando tale errata iscrizione.
Parte ricorrente ha aggiunto di aver proposto ricorso amministrativo alla Commissione CISOA avverso la errata iscrizione negli elenchi OTD, rimasto senza esito.
1 Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Voglia accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici del
Comune di Stornara per l'anno 2022 per nr. 48 gg., ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 2. Per l'effetto, ordinare e condannare l' ad iscrivere il ricorrente negli elenchi nominativi annuali degli CP_2 operai agricoli a tempo determinato del Comune di Stornara per l'anno 2022 e per nr. 48 gg. e ad emettere e comunicare il relativo provvedimento ex art. 43, comma 7, del d.l. 76 del 2020, nonchè di riconoscere ai fini contributivi e previdenziali il rapporto di lavoro in questione, in ragione dei quali ha diritto al riconoscimento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Stornara per l'anno 2022 per nr. 48 gg.
3. In ogni caso condannare l' al pagamento delle CP_2
spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli avv.ti Maria Michela Cammarino e
Velia Scarnecchia e, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha, preliminarmente, eccepito il CP_2
difetto di interesse ad agire di parte ricorrente, l'inammissibilità del ricorso, l'intervenuta decadenza della parte ricorrente ai sensi dell'art.22 D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L.
83/1970; nel merito, l'insussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con la Società Agricola
F.lli Capolongo S.r.l. in quanto non risultano denunciate per l'anno 2022 giornate agricole dall'azienda in questione;
l'Ente resistente ha chiesto, pertanto, dichiarare il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, dichiarare parte ricorrente decaduta;
in ulteriore subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, competenze e onorari di giudizio in favore dell' . CP_1
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dal ricorrente in data
Pa 21.2.2025 (v. doc. allegato alle note di .
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
2 Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dall'odierno ricorrente Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale del ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 5.3.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
3