Art. 13.
Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e' composto:
1) del direttore generale dell'aviazione civile;
2) dei capi dei servizi centrali
3) del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
4) di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e' composto:
1) del direttore generale dell'aviazione civile;
2) dei capi dei servizi centrali
3) del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
4) di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".