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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2507/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2507 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. POLLINI SARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CHIESA DI BULGARIA 45 47023 CESENA
ricorrente
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PASINI C.F._2
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il difensore Via Giovanni XXIII NUM. 23/A
47020 LONGIANO
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero di sede
In punto a: separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 01/07/2025, svoltasi in modalità cartolare con il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi all'accordo depositato in data 30/05/2025, chiedendo al Tribunale di: “1. Le parti acconsentono alla separazione personale dei coniugi e all'esito, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 allo scioglimento del matrimonio, con relativa annotazione nei registri dello stato civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC), ritenendosi definitivamente liberi di porre la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno più opportuno, anche all'estero, con il solo obbligo del reciproco rispetto. - IN RELAZIONE ALLA PROLE 2. Il figlio minore è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento stabile e principale presso il al quale viene Persona_2 esplicitamente attribuita la responsabilità esclusiva ed il relativo potere decisionale esclusivo in merito a tutte le questioni sanitarie, scolastiche ed amministrative relative al minore, ciò in ragione del rientro in patria, il Brasile, che la sig.ra ha in animo di Controparte_1 attuare nel prossimo futuro ritualmente, trascorrendo in Brasile lunghi periodi (verosimilmente circa da ottobre ad aprile di ogni anno, rientrando in Italia per la stagione estiva lavorativa) e, dunque, risultando di fatto necessario che al genitore stabilmente convivente col minore e presente in Italia possa prendere tempestivamente e senza ritardi tutte le decisioni che possano palesarsi necessarie ed urgenti relative al minore in materia sanitaria, scolastica ed amministrativa.
3. L'abitazione familiare sita in via Vannoni n. 3 San Mauro Pascoli (FC) viene assegnata in via esclusiva al sig. , con ogni arredo Parte_1
e corredo;
la sig.ra libererà l'abitazione familiare dai beni personali di Controparte_1 proprietà esclusiva e trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre la data del 30/09/2025 e ad ogni buon conto dichiara di essere intenzionata a fare rientro in Brasile, propria patria di origine, ritualmente ogni anno nel periodo autunnale/invernale (circa da ottobre ad aprile di ogni anno).
4. In ragione dei lunghi periodi che la sig.ra CP_1 trascorrerà ogni anno in patria, le parti pattuiscono di non stabilire un calendario specifico e predeterminato relativo al diritto di visita del genitore non collocatario;
resta in ogni caso inteso e pattuito tra le parti che la sig.ra potrà liberamente vedere e tenere il CP_1 figlio con sé ogni qual volta rientrerà in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultimo.
5. Il sig. provvederà in toto con le Parte_1 proprie sostanze al mantenimento ordinario del figlio e, pertanto, nulla viene preteso Per_1 dallo stesso nei confronti della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della prole.
6. Le parti concordano di rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del figlio così come disciplinate dal Protocollo Per_1 in uso presso il Tribunale di Forlì del 09/06/2017, di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
7. L'assegno unico familiare inerente la prole è riconosciuto al 100% in favore del sig.
pagina 2 di 8 e la sig.ra si impegna a sottoscrivere tutta la
Parte_1 Controparte_1 documentazione necessaria ai fini della corresponsione della quota integrale dell'assegno unico familiare dal parte dell'Inps a favore del sig. .
8. Ogni altra
Parte_1 agevolazione fiscale sui redditi relativa alla prole sarà anch'essa riconosciuta al 100% in favore del sig. .
9. La sig.ra presta sin da ora il
Parte_1 Controparte_1 consenso esplicito al rilascio e al rinnovo del passaporto del figlio minore , Persona_1 per l'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione lo dovesse richiedere nonostante l'attribuzione della responsabilità esclusiva in merito alle decisioni sanitarie, scolastiche ed amministrative relative al minore in capo al solo padre . - IN RELAZIONE AI
Parte_1
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 11. In ragione della separazione e successivo immediato scioglimento del matrimonio, il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 alla sig.ra la somma UNA TANTUM di €.9.890,00# Controparte_1
(euronovemilaottocentonovanta) che viene corrisposta alla firma del presente accordo tramite assegno intestato alla sig.ra e per la quale la medesima con la firma del CP_1 CP_1 presente accordo, rilascia esplicitamente quietanza liberatoria. 12. In ragione della separazione e successivo immediato scioglimento del matrimonio, nonché del desiderio della sig.ra di far rientro in patria, il sig. si obbliga altresì Controparte_1 Parte_1
a procedere all'acquisto ed esclusiva intestazione a favore della sig.ra Parte_2 [...] della civile abitazione ubicata in Brasile, località Maceio, costituita da CP_1 appartamento/villetta a schiera all'interno del condominio residenziale denominato
“Bariloche”, nel quartiere Feitosa, catastalmente identificato come segue: “casa n. 05 – MATRICULA 216.550 – FICHA 1 – CNM 001735.2.0216550-43”. L'acquisto ed intestazione da parte del sig. in favore della sig.ra avverrà entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 30/10/2025 presso i competenti uffici brasiliani. 13. A fronte di quanto sopra, contestualmente la sig.ra si obbliga, senza condizione alcuna, a cedere Controparte_1 gratuitamente e senza corrispettivo la propria quota pari al 25% della società di diritto brasiliano “ ”, in parti uguali a favore del sig. , Controparte_2 Parte_1 sig. e sig.ra (già attuali soci della medesima Controparte_3 Controparte_4 società); la suddetta cessione avverrà entro il giorno 30/10/2025 presso i competenti uffici brasiliani in concomitanza con quanto disposto al precedente punto 12 ed il sig. Pt_1
si obbliga in ogni caso a mantenere indenne e garantire la sig.ra dai debiti
[...] CP_1 societari ed in particolare del finanziamento accesso presso l'istituto bancario Caixa
Economica Federale. 14. Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che ogni ulteriore e diversa pendenza economica tra gli stessi è già stata regolata precedentemente rispetto ai presenti accordi e di non avere, dunque, nulla più a pretendere l'uno all'altro, per nessun titolo e causa. 15. Le spese legali connesse al presente accordo e di cui alla procedura pendente dinnanzi al Tribunale di Forlì RG 2507/2024 sono integralmente a carico del sig. Pt_1
”.
[...]
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale e successivamente, trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/10/2020 in San Mauro Pascoli (FC) con Controparte_1 in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune n.7 P I anno 2020.
Rappresentava che dalla unione nasceva in data 08/02/2010 il figlio e che, a seguito Per_1
di un inziale periodo di armonia, il rapporto era andato deteriorandosi a causa degli atteggiamenti aggressivi ed instabili della affetta da sindrome CP_1 bipolare/depressiva, vieppiù che dal mese di settembre del 2024 la moglie abbandonava la casa familiare senza fare più ritorno, recandosi in Brasile;
precisava che da allora i contratti tra madre e figlio erano avvenuti solo telefonicamente. Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento esclusivo del figlio, al quale conseguiva l'assegnazione della casa familiare, mentre nessun provvedimento andava assunto circa le questioni economiche, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/05/2025 si costituiva in giudizio rappresentando che le parti erano addivenute ad un Controparte_1 accordo, così come sopra descritto e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con provvedimento del 03/06/2025, ritualmente comunicato alle parti a cura della
Cancelleria, veniva disposta la celebrazione dell'udienza del 10/06/2025 mediante deposito di note scritte, con le quali le parti si riportavano all'accordo raggiunto rappresentando altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Disposto il mutamento di rito da giudiziale a consensuale, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita pagina 4 di 8 coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione e la separazione di fatto protrattasi anche prima dell'instaurazione del presente procedimento.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse del figlio nato in [...] Per_1
08/02/2010, il cui ascolto deve ritenersi non necessario tenuto conto dell'accordo raggiunto, e non contrarie all'ordine pubblico anche tenuto conto del fatto che la madre per lunghi periodi si trova all'estero con conseguente necessità di conferire maggiori poteri decisionali in capo al padre con il quale il figlio minore stabilmente convive di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
Le parti hanno chiesto altresì lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, così come sopra riportate;
come è noto, tale domanda non è procedibile prima che la presente sentenza sia passata in giudicato e sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, sicché la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter co.
5° c.p.c., di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
l. n° 898/1970. Nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
Quanto alle spese processuali, non vi è motivo per discostarsi dalla volontà delle parti, che hanno deciso che le stesse saranno sostenute interamente dal ricorrente Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 16/09/1970, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 01/10/2020 in San Mauro Pascoli (FC);
pagina 5 di 8 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2020 Atto n° 7 Parte 1); recepisce, facendolo proprie, le condizioni della separazione di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte e prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali riguardanti i coniugi di cui ai punti 11-14 dell'accordo raggiunto;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
pone integralmente le spese di lite a carico del Pt_1 dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Giudice rel. I Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 6 di 8 N. 2507/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2507/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. POLLINI SARA;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. PASINI GIACOMO;
Controparte_1
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza emanata da questo Collegio in data 10.09.2025 rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo matrimoniale ex art. 473-bis.49 c.p.c. congiuntamente proposta dalle parti, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Alessandra Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 14.04.2026 ore 9.00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.09.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2507 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. POLLINI SARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CHIESA DI BULGARIA 45 47023 CESENA
ricorrente
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. PASINI C.F._2
GIACOMO, elettivamente domiciliata presso il difensore Via Giovanni XXIII NUM. 23/A
47020 LONGIANO
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero di sede
In punto a: separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 01/07/2025, svoltasi in modalità cartolare con il deposito telematico di note scritte ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi all'accordo depositato in data 30/05/2025, chiedendo al Tribunale di: “1. Le parti acconsentono alla separazione personale dei coniugi e all'esito, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 allo scioglimento del matrimonio, con relativa annotazione nei registri dello stato civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC), ritenendosi definitivamente liberi di porre la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno più opportuno, anche all'estero, con il solo obbligo del reciproco rispetto. - IN RELAZIONE ALLA PROLE 2. Il figlio minore è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento stabile e principale presso il al quale viene Persona_2 esplicitamente attribuita la responsabilità esclusiva ed il relativo potere decisionale esclusivo in merito a tutte le questioni sanitarie, scolastiche ed amministrative relative al minore, ciò in ragione del rientro in patria, il Brasile, che la sig.ra ha in animo di Controparte_1 attuare nel prossimo futuro ritualmente, trascorrendo in Brasile lunghi periodi (verosimilmente circa da ottobre ad aprile di ogni anno, rientrando in Italia per la stagione estiva lavorativa) e, dunque, risultando di fatto necessario che al genitore stabilmente convivente col minore e presente in Italia possa prendere tempestivamente e senza ritardi tutte le decisioni che possano palesarsi necessarie ed urgenti relative al minore in materia sanitaria, scolastica ed amministrativa.
3. L'abitazione familiare sita in via Vannoni n. 3 San Mauro Pascoli (FC) viene assegnata in via esclusiva al sig. , con ogni arredo Parte_1
e corredo;
la sig.ra libererà l'abitazione familiare dai beni personali di Controparte_1 proprietà esclusiva e trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre la data del 30/09/2025 e ad ogni buon conto dichiara di essere intenzionata a fare rientro in Brasile, propria patria di origine, ritualmente ogni anno nel periodo autunnale/invernale (circa da ottobre ad aprile di ogni anno).
4. In ragione dei lunghi periodi che la sig.ra CP_1 trascorrerà ogni anno in patria, le parti pattuiscono di non stabilire un calendario specifico e predeterminato relativo al diritto di visita del genitore non collocatario;
resta in ogni caso inteso e pattuito tra le parti che la sig.ra potrà liberamente vedere e tenere il CP_1 figlio con sé ogni qual volta rientrerà in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultimo.
5. Il sig. provvederà in toto con le Parte_1 proprie sostanze al mantenimento ordinario del figlio e, pertanto, nulla viene preteso Per_1 dallo stesso nei confronti della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della prole.
6. Le parti concordano di rimborsarsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del figlio così come disciplinate dal Protocollo Per_1 in uso presso il Tribunale di Forlì del 09/06/2017, di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
7. L'assegno unico familiare inerente la prole è riconosciuto al 100% in favore del sig.
pagina 2 di 8 e la sig.ra si impegna a sottoscrivere tutta la
Parte_1 Controparte_1 documentazione necessaria ai fini della corresponsione della quota integrale dell'assegno unico familiare dal parte dell'Inps a favore del sig. .
8. Ogni altra
Parte_1 agevolazione fiscale sui redditi relativa alla prole sarà anch'essa riconosciuta al 100% in favore del sig. .
9. La sig.ra presta sin da ora il
Parte_1 Controparte_1 consenso esplicito al rilascio e al rinnovo del passaporto del figlio minore , Persona_1 per l'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione lo dovesse richiedere nonostante l'attribuzione della responsabilità esclusiva in merito alle decisioni sanitarie, scolastiche ed amministrative relative al minore in capo al solo padre . - IN RELAZIONE AI
Parte_1
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 11. In ragione della separazione e successivo immediato scioglimento del matrimonio, il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 alla sig.ra la somma UNA TANTUM di €.9.890,00# Controparte_1
(euronovemilaottocentonovanta) che viene corrisposta alla firma del presente accordo tramite assegno intestato alla sig.ra e per la quale la medesima con la firma del CP_1 CP_1 presente accordo, rilascia esplicitamente quietanza liberatoria. 12. In ragione della separazione e successivo immediato scioglimento del matrimonio, nonché del desiderio della sig.ra di far rientro in patria, il sig. si obbliga altresì Controparte_1 Parte_1
a procedere all'acquisto ed esclusiva intestazione a favore della sig.ra Parte_2 [...] della civile abitazione ubicata in Brasile, località Maceio, costituita da CP_1 appartamento/villetta a schiera all'interno del condominio residenziale denominato
“Bariloche”, nel quartiere Feitosa, catastalmente identificato come segue: “casa n. 05 – MATRICULA 216.550 – FICHA 1 – CNM 001735.2.0216550-43”. L'acquisto ed intestazione da parte del sig. in favore della sig.ra avverrà entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 30/10/2025 presso i competenti uffici brasiliani. 13. A fronte di quanto sopra, contestualmente la sig.ra si obbliga, senza condizione alcuna, a cedere Controparte_1 gratuitamente e senza corrispettivo la propria quota pari al 25% della società di diritto brasiliano “ ”, in parti uguali a favore del sig. , Controparte_2 Parte_1 sig. e sig.ra (già attuali soci della medesima Controparte_3 Controparte_4 società); la suddetta cessione avverrà entro il giorno 30/10/2025 presso i competenti uffici brasiliani in concomitanza con quanto disposto al precedente punto 12 ed il sig. Pt_1
si obbliga in ogni caso a mantenere indenne e garantire la sig.ra dai debiti
[...] CP_1 societari ed in particolare del finanziamento accesso presso l'istituto bancario Caixa
Economica Federale. 14. Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che ogni ulteriore e diversa pendenza economica tra gli stessi è già stata regolata precedentemente rispetto ai presenti accordi e di non avere, dunque, nulla più a pretendere l'uno all'altro, per nessun titolo e causa. 15. Le spese legali connesse al presente accordo e di cui alla procedura pendente dinnanzi al Tribunale di Forlì RG 2507/2024 sono integralmente a carico del sig. Pt_1
”.
[...]
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale e successivamente, trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/10/2020 in San Mauro Pascoli (FC) con Controparte_1 in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune n.7 P I anno 2020.
Rappresentava che dalla unione nasceva in data 08/02/2010 il figlio e che, a seguito Per_1
di un inziale periodo di armonia, il rapporto era andato deteriorandosi a causa degli atteggiamenti aggressivi ed instabili della affetta da sindrome CP_1 bipolare/depressiva, vieppiù che dal mese di settembre del 2024 la moglie abbandonava la casa familiare senza fare più ritorno, recandosi in Brasile;
precisava che da allora i contratti tra madre e figlio erano avvenuti solo telefonicamente. Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento esclusivo del figlio, al quale conseguiva l'assegnazione della casa familiare, mentre nessun provvedimento andava assunto circa le questioni economiche, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/05/2025 si costituiva in giudizio rappresentando che le parti erano addivenute ad un Controparte_1 accordo, così come sopra descritto e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con provvedimento del 03/06/2025, ritualmente comunicato alle parti a cura della
Cancelleria, veniva disposta la celebrazione dell'udienza del 10/06/2025 mediante deposito di note scritte, con le quali le parti si riportavano all'accordo raggiunto rappresentando altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Disposto il mutamento di rito da giudiziale a consensuale, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita pagina 4 di 8 coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione e la separazione di fatto protrattasi anche prima dell'instaurazione del presente procedimento.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse del figlio nato in [...] Per_1
08/02/2010, il cui ascolto deve ritenersi non necessario tenuto conto dell'accordo raggiunto, e non contrarie all'ordine pubblico anche tenuto conto del fatto che la madre per lunghi periodi si trova all'estero con conseguente necessità di conferire maggiori poteri decisionali in capo al padre con il quale il figlio minore stabilmente convive di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
Le parti hanno chiesto altresì lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, così come sopra riportate;
come è noto, tale domanda non è procedibile prima che la presente sentenza sia passata in giudicato e sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, sicché la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter co.
5° c.p.c., di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
l. n° 898/1970. Nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
Quanto alle spese processuali, non vi è motivo per discostarsi dalla volontà delle parti, che hanno deciso che le stesse saranno sostenute interamente dal ricorrente Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 16/09/1970, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 01/10/2020 in San Mauro Pascoli (FC);
pagina 5 di 8 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2020 Atto n° 7 Parte 1); recepisce, facendolo proprie, le condizioni della separazione di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte e prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali riguardanti i coniugi di cui ai punti 11-14 dell'accordo raggiunto;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
pone integralmente le spese di lite a carico del Pt_1 dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Giudice rel. I Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 6 di 8 N. 2507/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2507/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. POLLINI SARA;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. PASINI GIACOMO;
Controparte_1
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza emanata da questo Collegio in data 10.09.2025 rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo matrimoniale ex art. 473-bis.49 c.p.c. congiuntamente proposta dalle parti, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Alessandra Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 14.04.2026 ore 9.00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.09.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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