Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/1987, n. 5169
CASS
Sentenza 12 giugno 1987

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Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato in occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), occorre che il relativo rischio - sia esso proprio, in quanto insito nello svolgimento dell'attività lavorativa, od improprio, in quanto derivante da attività a questa solo connessa - resti comunque specificamente professionale, cioè inerente, non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione dovuta dal lavoratore; il che è da escludere allorquando - secondo la valutazione del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi - l'evento stesso dipenda da una scelta del lavoratore, il quale, con atto volontario e per soddisfare impulsi ed esigenze personali, affronti un rischio diverso da quello nascente o comunque connesso alle esigenze del lavoro. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, rimuovendo una cassa nel corso delle operazioni di smantellamento di un fabbricato già adibito a caserma, l'aveva aperta, estraendone una bomba, che faceva esplodere avendone tirato la spoletta). ( V 6247/84, mass n 437873).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/1987, n. 5169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5169
    Data del deposito : 12 giugno 1987

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