Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 719
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione degli atti successivi a quelli prodromici, come le intimazioni di pagamento, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili né per ragioni di merito, né per omessa notifica, né in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione. Inoltre, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per legge per complessivi 541 giorni in relazione all'emergenza pandemica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione degli atti successivi a quelli prodromici, come le intimazioni di pagamento, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili né per ragioni di merito, né per omessa notifica, né in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione. Inoltre, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per legge per complessivi 541 giorni in relazione all'emergenza pandemica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 719
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 719
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo