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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra NERI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea ANTINORI Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la minore viene affidata in via esclusiva alla madre con Persona_1
collocamento e residenza presso la stessa e facoltà di di assumere Persona_2
da sola le decisioni di maggior interesse relative alla figlia riguardo alla salute,
l'istruzione l'educazione e la scelta della residenza;
c)il padre potrà vedere la figlia in forma protetta, tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi su richiesta dell'interessato;
d)il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 150,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative alla minore, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)i Servizi Sociali (Tutela Minori presso l'ULSS 8 Berica) proseguiranno nel programma di supporto e sostegno alla genitorialità in favore della madre Persona_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.1.2025 premesso di aver contratto matrimonio Persona_2
con in Trissino il 28.11.2007, che dall'unione era nata il Controparte_3
22.12.2014 la figlia , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva Per_1
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
2 Chiedeva altresì che, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di legge.
Con comparsa in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_3
aderendo alla domanda di separazione, nonché a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza dell'8.5.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore (visti i problemi di alcoolismo di Per_1 [...]
, dal medesimo riconosciuti in comparsa di costituzione) ed alla CP_3
disciplina delle modalità di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
Giacché con gli atti introduttivi, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le
3 parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Persona_2 Controparte_3
, uniti in matrimonio in Trissino il 28.11.2007, con atto trascritto al n. 5, parte I,
[...]
anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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