CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
OR VI, TO
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3070/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CR1800573 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC, in data 12 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. con sede in Indirizzo R._1 – C.F. e P.IVA P.IVA_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n. 1315/A, ha impugnato l'atto di recupero n. TF9CR1800573/2024, notificato in data 12 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, avente ad oggetto il recupero del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2015 per un importo complessivo di euro 37.865,24, ritenuto dall'Ufficio indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2016. La ricorrente rappresentava di aver regolarmente presentato la dichiarazione IVA per l'anno
2015 e di aver maturato un credito d'imposta derivante da operazioni di acquisto di beni effettuate con la società Società_1 S.r.l., con sede in Olginate (LC), fornitore regolarmente identificato e in possesso di partita IVA attiva, presso il quale erano stati effettuati acquisti di merce effettivamente consegnata e successivamente rivenduta a clienti finali. Tale credito era stato poi compensato in F24 nell'anno 2016. L'atto impugnato traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 29 novembre 2022, che, nel riprendere le risultanze di un precedente PVC redatto dal Nucleo PEF di Lecco nell'ambito del procedimento penale n. 2369/18, aveva ritenuto che la società Società_1 S.r.l. rivestisse il ruolo di “cartiera” nell'ambito di un sistema di frodi IVA. Tuttavia, lo stesso PVC salernitano dava atto che “non risultano elementi oggettivi idonei a dimostrare la consapevolezza della Ricorrente_1 S.r.l. circa la natura fraudolenta del fornitore”, riconoscendo al contempo che le forniture erano state effettivamente effettuate, i pagamenti eseguiti mediante bonifici tracciabili e i prezzi praticati conformi ai valori di mercato.
A seguito della notifica dell'atto di recupero, la società presentava in data 27 gennaio 2025 un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, trasmessa via PEC alla
Direzione Provinciale di Salerno, ma tale procedimento non si concludeva per mancata convocazione della parte da parte dell'Ufficio. Pertanto, la società procedeva all'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. Nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie illustrative, la società eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Amministrazione avesse impropriamente utilizzato l'atto di recupero al posto dell'ordinario avviso di accertamento ex artt. 54 e ss. del D.P.R. 633/1972, allo scopo di beneficiare del termine decadenziale più ampio previsto per i crediti compensati. Tale scelta veniva ritenuta in contrasto con il principio di legalità (art. 97 Cost.) e con il principio di tipicità degli atti impositivi, costituendo – secondo la prospettazione della ricorrente – un abuso dello strumento impositivo e un aggiramento della decadenza, poiché il termine per accertare l'anno d'imposta 2015 era spirato il 31 dicembre 2021. La parte evidenziava inoltre che il contenuto dell'atto era contraddistinto da un vizio ulteriore: la contestazione riguardava fatture dell'anno 2015, ma l'Ufficio disconosceva compensazioni riferite all'anno 2016, come risultava dall'esame analitico dei pagamenti effettuati e dei codici tributo utilizzati nei modelli F24. Veniva rilevato che, mentre nell'atto di recupero n.
TF9CR1800573 l'Amministrazione indicava chiaramente un credito IVA 2015, in un atto parallelo per distinta annualità erano riportati versamenti che riguardavano il diverso anno 2016, con evidente incoerenza logico- giuridica e motivazionale. La ricorrente richiamava altresì il decreto di archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco in data 2 settembre 2023 (proc. pen. n. 3221/22), dal quale emergeva l'assenza di qualsiasi condotta penalmente rilevante da parte della Ricorrente_1 S.r.l., escludendo la consapevolezza o partecipazione a operazioni fraudolente con il fornitore. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno, ritualmente costituitasi in giudizio in data 10 luglio 2025, depositava le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità e tempestività dell'atto impugnato.
L'Ufficio affermava che la Ricorrente_1 S.r.l. aveva operato in modo non diligente, omettendo le verifiche minime sull'affidabilità commerciale del fornitore, e che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 2208/2023, n. 16469/2018, n. 9851/2018), la regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono sufficienti a fondare la buona fede del cessionario in presenza di un fornitore fittizio. L'Ufficio sosteneva inoltre che i PVC allegati dalla Guardia di Finanza dimostravano la natura cartolare della Società_1 S.r.l. e che un bonifico di euro 107.000,00 disposto verso un conto estero costituiva elemento sintomatico di anomalia e di partecipazione, quantomeno colposa, alla frode.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'atto di recupero n. TF9CR1800573/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. il credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2015, ritenendo che lo stesso fosse stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2016, in quanto asseritamente derivante da operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la società Società_1 S.r.l., qualificata quale fornitore fittizio. In via preliminare, la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. L'eccezione non è fondata. Nel caso di specie, infatti,
l'Ufficio non ha esercitato il potere impositivo mediante un ordinario avviso di accertamento, bensì attraverso un atto di recupero di credito IVA, istituto autonomo che segue un proprio e distinto regime decadenziale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di indebita compensazione, l'atto di recupero non è soggetto ai termini dell'accertamento ordinario, ma a quelli previsti dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, con decorrenza dal momento in cui l'Amministrazione accerta l'indebito utilizzo del credito. In tal senso si è espressa Cass. civ., sez. V, 22 giugno 2021, n. 17814, sicché l'atto impugnato deve ritenersi tempestivo.
Nel merito, la questione centrale attiene alla legittimità del disconoscimento del credito IVA per presunta soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere con la società Società_1 S.r.l. L'Amministrazione ha sostenuto che la ricorrente fosse consapevole, o comunque avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, dell'inserimento delle operazioni in un meccanismo fraudolento. Tale assunto non è condivisibile alla luce delle risultanze istruttorie. Dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 29 novembre 2022 emerge che, con specifico riferimento all'anno d'imposta 2015, non sono stati rinvenuti elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della Ricorrente_1 S.r.l. in ordine alla natura fraudolenta del fornitore. I verificatori hanno, al contrario, accertato l'effettiva consegna dei beni, la tracciabilità dei pagamenti e la congruità dei prezzi praticati, elementi oggettivi incompatibili con una partecipazione consapevole a un disegno evasivo. A ciò si aggiunge il decreto di archiviazione emesso dalla
Procura della Repubblica di Lecco in data 2 settembre 2023, con il quale è stata esclusa ogni responsabilità penale in capo alla ricorrente e al suo legale rappresentante, riconoscendo l'assenza di elementi indicativi di una consapevole partecipazione a frodi IVA. Pur non vincolante nel presente giudizio, tale provvedimento costituisce un rilevante elemento di riscontro esterno, idoneo a corroborare le risultanze ispettive e a escludere la sussistenza della mala fede della società. L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni depositate il 10 luglio 2025, ha sostenuto che la regolarità formale delle operazioni non sarebbe sufficiente a dimostrare la buona fede del cessionario. Il principio, in astratto corretto, non risulta tuttavia applicabile al caso concreto, poiché l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova specifica e circostanziata idonea a dimostrare che la ricorrente sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le operazioni si inserivano in un meccanismo fraudolento. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera dimostrazione della soggettiva inesistenza del fornitore non è sufficiente a negare il diritto alla detrazione IVA, essendo necessario che l'Amministrazione provi anche la consapevolezza o la conoscibilità della frode in capo al cessionario. In tal senso si sono espresse Cass. civ., trib. 24 gennaio
2023, n. 2208, e cassazione del19 aprile 2018, n. 9851, in piena coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Va inoltre rilevato che l'atto impugnato presenta profili di carenza e incoerenza motivazionale, laddove l'Ufficio ha contestato l'indebita compensazione di un credito formatosi nel 2015 richiamando versamenti riferiti al 2016, senza chiarire in modo puntuale il nesso logico e giuridico tra l'annualità di formazione del credito e quella del suo utilizzo. Tale lacuna incide sulla chiarezza dell'atto e sulla piena comprensibilità della pretesa fiscale, in violazione del principio secondo cui l'atto impositivo deve consentire al contribuente di individuare con precisione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Agenzia delle Entrate non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, mentre la ricorrente ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria buona fede. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di recupero impugnato, che deve essere annullato. Quanto alle spese di giudizio, l'esito integralmente favorevole del ricorso comporta l'applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per la compensazione. Le spese vanno pertanto poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, riunitasi in camera di consiglio,accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate ad e. 1000,00 per spese di lite oltre accessori di legge
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
OR VI, TO
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3070/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CR1800573 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC, in data 12 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. con sede in Indirizzo R._1 – C.F. e P.IVA P.IVA_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n. 1315/A, ha impugnato l'atto di recupero n. TF9CR1800573/2024, notificato in data 12 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno, avente ad oggetto il recupero del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2015 per un importo complessivo di euro 37.865,24, ritenuto dall'Ufficio indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2016. La ricorrente rappresentava di aver regolarmente presentato la dichiarazione IVA per l'anno
2015 e di aver maturato un credito d'imposta derivante da operazioni di acquisto di beni effettuate con la società Società_1 S.r.l., con sede in Olginate (LC), fornitore regolarmente identificato e in possesso di partita IVA attiva, presso il quale erano stati effettuati acquisti di merce effettivamente consegnata e successivamente rivenduta a clienti finali. Tale credito era stato poi compensato in F24 nell'anno 2016. L'atto impugnato traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 29 novembre 2022, che, nel riprendere le risultanze di un precedente PVC redatto dal Nucleo PEF di Lecco nell'ambito del procedimento penale n. 2369/18, aveva ritenuto che la società Società_1 S.r.l. rivestisse il ruolo di “cartiera” nell'ambito di un sistema di frodi IVA. Tuttavia, lo stesso PVC salernitano dava atto che “non risultano elementi oggettivi idonei a dimostrare la consapevolezza della Ricorrente_1 S.r.l. circa la natura fraudolenta del fornitore”, riconoscendo al contempo che le forniture erano state effettivamente effettuate, i pagamenti eseguiti mediante bonifici tracciabili e i prezzi praticati conformi ai valori di mercato.
A seguito della notifica dell'atto di recupero, la società presentava in data 27 gennaio 2025 un'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, trasmessa via PEC alla
Direzione Provinciale di Salerno, ma tale procedimento non si concludeva per mancata convocazione della parte da parte dell'Ufficio. Pertanto, la società procedeva all'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. Nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie illustrative, la società eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Amministrazione avesse impropriamente utilizzato l'atto di recupero al posto dell'ordinario avviso di accertamento ex artt. 54 e ss. del D.P.R. 633/1972, allo scopo di beneficiare del termine decadenziale più ampio previsto per i crediti compensati. Tale scelta veniva ritenuta in contrasto con il principio di legalità (art. 97 Cost.) e con il principio di tipicità degli atti impositivi, costituendo – secondo la prospettazione della ricorrente – un abuso dello strumento impositivo e un aggiramento della decadenza, poiché il termine per accertare l'anno d'imposta 2015 era spirato il 31 dicembre 2021. La parte evidenziava inoltre che il contenuto dell'atto era contraddistinto da un vizio ulteriore: la contestazione riguardava fatture dell'anno 2015, ma l'Ufficio disconosceva compensazioni riferite all'anno 2016, come risultava dall'esame analitico dei pagamenti effettuati e dei codici tributo utilizzati nei modelli F24. Veniva rilevato che, mentre nell'atto di recupero n.
TF9CR1800573 l'Amministrazione indicava chiaramente un credito IVA 2015, in un atto parallelo per distinta annualità erano riportati versamenti che riguardavano il diverso anno 2016, con evidente incoerenza logico- giuridica e motivazionale. La ricorrente richiamava altresì il decreto di archiviazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco in data 2 settembre 2023 (proc. pen. n. 3221/22), dal quale emergeva l'assenza di qualsiasi condotta penalmente rilevante da parte della Ricorrente_1 S.r.l., escludendo la consapevolezza o partecipazione a operazioni fraudolente con il fornitore. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno, ritualmente costituitasi in giudizio in data 10 luglio 2025, depositava le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità e tempestività dell'atto impugnato.
L'Ufficio affermava che la Ricorrente_1 S.r.l. aveva operato in modo non diligente, omettendo le verifiche minime sull'affidabilità commerciale del fornitore, e che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 2208/2023, n. 16469/2018, n. 9851/2018), la regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono sufficienti a fondare la buona fede del cessionario in presenza di un fornitore fittizio. L'Ufficio sosteneva inoltre che i PVC allegati dalla Guardia di Finanza dimostravano la natura cartolare della Società_1 S.r.l. e che un bonifico di euro 107.000,00 disposto verso un conto estero costituiva elemento sintomatico di anomalia e di partecipazione, quantomeno colposa, alla frode.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'atto di recupero n. TF9CR1800573/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. il credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2015, ritenendo che lo stesso fosse stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2016, in quanto asseritamente derivante da operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la società Società_1 S.r.l., qualificata quale fornitore fittizio. In via preliminare, la ricorrente ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. L'eccezione non è fondata. Nel caso di specie, infatti,
l'Ufficio non ha esercitato il potere impositivo mediante un ordinario avviso di accertamento, bensì attraverso un atto di recupero di credito IVA, istituto autonomo che segue un proprio e distinto regime decadenziale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di indebita compensazione, l'atto di recupero non è soggetto ai termini dell'accertamento ordinario, ma a quelli previsti dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, con decorrenza dal momento in cui l'Amministrazione accerta l'indebito utilizzo del credito. In tal senso si è espressa Cass. civ., sez. V, 22 giugno 2021, n. 17814, sicché l'atto impugnato deve ritenersi tempestivo.
Nel merito, la questione centrale attiene alla legittimità del disconoscimento del credito IVA per presunta soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere con la società Società_1 S.r.l. L'Amministrazione ha sostenuto che la ricorrente fosse consapevole, o comunque avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, dell'inserimento delle operazioni in un meccanismo fraudolento. Tale assunto non è condivisibile alla luce delle risultanze istruttorie. Dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 29 novembre 2022 emerge che, con specifico riferimento all'anno d'imposta 2015, non sono stati rinvenuti elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della Ricorrente_1 S.r.l. in ordine alla natura fraudolenta del fornitore. I verificatori hanno, al contrario, accertato l'effettiva consegna dei beni, la tracciabilità dei pagamenti e la congruità dei prezzi praticati, elementi oggettivi incompatibili con una partecipazione consapevole a un disegno evasivo. A ciò si aggiunge il decreto di archiviazione emesso dalla
Procura della Repubblica di Lecco in data 2 settembre 2023, con il quale è stata esclusa ogni responsabilità penale in capo alla ricorrente e al suo legale rappresentante, riconoscendo l'assenza di elementi indicativi di una consapevole partecipazione a frodi IVA. Pur non vincolante nel presente giudizio, tale provvedimento costituisce un rilevante elemento di riscontro esterno, idoneo a corroborare le risultanze ispettive e a escludere la sussistenza della mala fede della società. L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni depositate il 10 luglio 2025, ha sostenuto che la regolarità formale delle operazioni non sarebbe sufficiente a dimostrare la buona fede del cessionario. Il principio, in astratto corretto, non risulta tuttavia applicabile al caso concreto, poiché l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova specifica e circostanziata idonea a dimostrare che la ricorrente sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le operazioni si inserivano in un meccanismo fraudolento. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera dimostrazione della soggettiva inesistenza del fornitore non è sufficiente a negare il diritto alla detrazione IVA, essendo necessario che l'Amministrazione provi anche la consapevolezza o la conoscibilità della frode in capo al cessionario. In tal senso si sono espresse Cass. civ., trib. 24 gennaio
2023, n. 2208, e cassazione del19 aprile 2018, n. 9851, in piena coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Va inoltre rilevato che l'atto impugnato presenta profili di carenza e incoerenza motivazionale, laddove l'Ufficio ha contestato l'indebita compensazione di un credito formatosi nel 2015 richiamando versamenti riferiti al 2016, senza chiarire in modo puntuale il nesso logico e giuridico tra l'annualità di formazione del credito e quella del suo utilizzo. Tale lacuna incide sulla chiarezza dell'atto e sulla piena comprensibilità della pretesa fiscale, in violazione del principio secondo cui l'atto impositivo deve consentire al contribuente di individuare con precisione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Agenzia delle Entrate non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, mentre la ricorrente ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria buona fede. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di recupero impugnato, che deve essere annullato. Quanto alle spese di giudizio, l'esito integralmente favorevole del ricorso comporta l'applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per la compensazione. Le spese vanno pertanto poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, riunitasi in camera di consiglio,accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate ad e. 1000,00 per spese di lite oltre accessori di legge