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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1341/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 13/02/2025 ad ore 11.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. CASINI ANDREA e l' avv. CASINI PARIDE ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per essuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 15 pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via San Giovanni del Parte_1 C.F._1
Cantone 28 41121 Modena Italia, rappresentato e difeso dall'avv. CASINI ANDREA e dall'avv.
CASINI PARIDI;
RICORRENTE/I contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/08/2024, già assunto in data 24.5.2019 dalla Parte_1 [...]
con “contratto di lavorato subordinato a tempo Controparte_2
determinato con orario a tempo pieno”, successivamente trasformato, dal 1.11.2019, in contratto “a tempo indeterminato”, premettendo che, a partire dal 15.3.2021, per effetto dell'atto di trasferimento d'azienda del 26.2.2021, sarebbe subentrata nella gestione del rapporto di lavoro del ricorrente,
[...]
nonché premettendo di essere stato licenziato in data 8.11.2023 per giustificato motivo oggettivo, CP_1 eccependo l'illegittimità del provvedimento espulsivo, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“nel merito: I. in via principale, accertata, ex art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta
[...]
nei confronti del sig. la mancanza di motivazione sostanziale e, comunque, la CP_1 Parte_1
fittizietà della stessa, dichiararsi nullo il licenziamento, con conseguente condanna della predetta
Società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria,
pagina 3 di 15 non inferiore a 5 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal
8.11.2023 al saldo effettivo, oltre che a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
II. in via subordinata, accertata, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei confronti del sig. la insussistenza del fatto materiale e la CP_1 Parte_1 violazione dell'obbligo di repêchage, dichiararsi illegittimo e annullarsi il licenziamento, con conseguente condanna della predetta Società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo, oltre che a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
III. in via di ulteriore subordine, accertato, ex art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei confronti del sig. che non CP_1 Parte_1 ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, anche per violazione dell'obbligo di repêchage, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento (8.11.2023) e condannarsi la predetta Società a corrispondere al ricorrente, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento, delle dimensioni dell'attività di impresa, del comportamento delle parti e delle condizioni delle parti medesime, un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione, pari a 15 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del C.C.N.L.
Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, con, per entrambe le indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo;
IV. in via di terzo subordine, accertato, ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei CP_1
confronti del sig. che lo stesso è stato intimato con violazione dell'obbligo del requisito Parte_1 di specifica motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 604/1966, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento (8.11.2023) e condannarsi la predetta
pagina 4 di 15 Società a corrispondere al ricorrente, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento, delle dimensioni dell'attività di impresa della Società datrice di lavoro, del comportamento delle parti e delle condizioni delle parti medesime, un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione, pari a 8 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, con, per entrambe le indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo;
V. In via di ultimo subordine, qualora non venga disposta la reintegra del ricorrente ovvero venga ravvisata la legittimità e l'efficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta
[...]
nei confronti del sig. dichiararsi tenuta e condannarsi la predetta Società al CP_1 Parte_1 pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del
C.C.N.L. Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo”.
In particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni:
I. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per mancanza di motivazione sostanziale e, comunque, per la fittizietà della stessa, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela reintegratoria piena e risarcitoria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23;
II. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza del fatto materiale posto, peraltro tardivamente, a suo fondamento (“intervenuta riorganizzazione aziendale” e “soppressione della posizione organizzativa a cui era addetto il lavoratore”), oltre che per la violazione dell'obbligo di repêchage, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela reintegratoria attenuata e risarcitoria di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23;
III. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per la non ricorrenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo in ragione anche della violazione dell'obbligo di repêchage, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
IV. Inefficacia dell'impugnato licenziamento per la violazione del requisito di specifica motivazione prescritto dall'art. 2, comma 2, l. 604/1966, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela risarcitoria di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
V. Diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso.
pur ritualmente intimata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
pagina 5 di 15 Istruita mediante acquisizione dei documenti di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come noto, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n.
17108 del 16/08/2016). Recentemente la Cassazione ha precisato che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L - , Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ragione inerente all'attività produttiva (art. 3 Legge n. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017). La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017,
Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, Legge n. 183/2010) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento. Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico pagina 6 di 15 negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità
o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n.
15400). Quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'aziendale l'applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/02/2021, n.
4673) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/12/2019, n.
31521; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2016, n. 22798). A fortiori tale assunto vale a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. intervenuta nel 2015: va infatti osservato che, al fine di valutare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, “deve essere considerata la disposizione di cui all'art. 3
D.Lgs. n. 81/2015, applicabile alla specie ratione temporis, che, facendo riferimento, per il mutamento di mansioni, non più al concetto di equivalenza ma a quello di riconducibilità al medesimo inquadramento, allarga l'ambito del debito della prestazione e, specularmente, fa sì che l'esistenza dell'obbligo di repechage vada valutata in ragione di tutte le mansioni corrispondenti al medesimo inquadramento e non solo, ma anche a quelle inferiori (cfr.: Cass. 21 dicembre 2016 n. 26467)” (così, in particolare, Corte d'Appello di Milano, 17 dicembre 2018, n. 1629, Pres. est. Vitali). Ai sensi dell'art. 2103 c.c., come novellato dall'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, infatti, lo jus variandi del datore di lavoro si estende non solo alle mansioni professionalmente equivalenti “in concreto” alle ultime svolte dal lavoratore, bensì alle mansioni collocate nel medesimo livello e categoria legale di inquadramento. Inoltre, in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla pagina 7 di 15 posizione del lavoratore (quale quella ravvisabile nell'odierna fattispecie), risulta legittima l'unilaterale adibizione del prestatore di lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (cfr. art. 2103, commi 2 e 5, c.c.). A fronte delle previsioni contenute nella norma da ultimo citata, si ritiene che l'estensione dello jus variandi, a determinate condizioni, anche alle mansioni ricomprese nell'inquadramento inferiore, comporti la speculare estensione dei confini del repêchage in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Quanto alla disciplina applicabile, l'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 prevede:
"
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3 ".
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia " direttamente" accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi, pagina 8 di 15 "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Occorre dunque interrogarsi se, nella fattispecie, sia stata " direttamente" acquisita al processo la prova dell'"insussistenza del fatto materiale contestato".
In parte qua, la norma non appare di agevole ed immediata interpretazione perché sembra porre questione circa la distribuzione dell'onere della prova della insussistenza del fatto ed il contenuto della prova stessa. Osserva il Tribunale che la disposizione, sia pure nella sua non felice formulazione, non modifica affatto l'impianto normativo preesistente in punto di principi che, da un lato, disciplinano l'oggetto e l'efficacia della " prova" e, dall'altro, ne stabiliscono il riparto. Resta, cioè, fermo, in primo luogo, il principio stabilito dall'art. 5 L. n. 604 del 1966 che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in suo danno e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce è un differente grado di tutela, questo, sicuramente, conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggiore tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Chiaro è lo sbocco processuale nel caso in cui
è acquisita in giudizio la prova piena della sussistenza del fatto contestato, comportando tale evenienza il rigetto della domanda del lavoratore. Più problematici risultano, invece, i casi in cui o non risulta la prova né della sussistenza né della insussistenza del fatto contestato - in quanto gli elementi acquisiti siano equivoci e/o contraddittori - ovvero la prova dell'una o dell'altra situazione consegua ad un procedimento logico, deduttivo.
Nella prima ipotesi - che può sinteticamente ricondursi a quella della prova insufficiente - in applicazione della regola di riparto dell' art. 5 L. n. 604 del 1966, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria. In siffatta ipotesi, il datore di lavoro sopporta il rischio della mancata dimostrazione di una valida causa di licenziamento: non si tratta di "presunzione" di insussistenza di una giusta causa ovvero di indiretta dimostrazione dell'insussistenza del fatto ma di applicazione della regola, in subiecta materia, della distribuzione dell'onere probatorio. Può darsi, infatti, che la valida causa di licenziamento sussista ma il datore non sia riuscito a dimostrarla: in tal caso il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo, con la minore tutela per il lavoratore, ovvero quella risarcitoria.
In ciò si sostanzia ed esaurisce la "novità" della previsione normativa. L'insussistenza del fatto non può, cioè, derivare quale effetto dell'assenza di prova positiva del fatto contestato (e dunque indirettamente ) ma deve conseguire - direttamente - dalla prova ( diretta e/o indiretta che sia) che la condotta non sussiste. La norma non modifica, invece, il piano differente che attiene all'oggetto ed pagina 9 di 15 efficacia della prova. Diversamente ragionando, interpretando cioè l'avverbio "direttamente" come necessità di una prova " diretta" che abbia cioè ad oggetto "direttamente" il fatto da dimostrare, con esclusione della tutela reintegratoria se la dimostrazione dell'insussistenza del fatto sia "indiretta", cioè dedotta da altri fatti noti, la norma si presterebbe a dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Non può infatti affermarsi che una prova indiretta offra minore certezze di quella diretta. Ciò che rileva, infatti, non è il procedimento attraverso il quale il "fatto storico" sia acquisito al processo (in modo diretto od indirettamente attraverso una deduzione logica) ma il grado di certezza dell'esistenza di quel
"fatto". Il comma 2 dell'art. 3 impone la prova "piena" dell'insussistenza, comunque acquisita, mentre la prova contraddittoria e/o equivoca, che pure cade a carico di parte datoriale e rende il licenziamento ingiustificato, conduce, ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica
(cfr. Tribunale Napoli Sez. lavoro, Sent., 27/06/2017, est. Marchese).
La Corte Costituzionale (con sentenza n. 128 del 16 luglio 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
Da qui la conclusione nel senso che l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievo dell'insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dalla sua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, cosicché
“la violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015”.
Osserva la Suprema Corte: “ …. Come più volte evidenziato da questa Corte (sentenze n. 44, n. 22 e n.
7 del 2024), il punto di svolta nella disciplina dei licenziamenti va individuato nel passaggio dal regime originario dell'art. 18 statuto lavoratori a quello novellato dalla legge n. 92 del 2012; in disparte la speciale disciplina prevista per le “piccole” imprese, qui non rilevante, si è transitati da un sistema
“generalizzato” che vedeva la tutela reintegratoria applicata in ogni caso, ad uno “misto” che combina due ipotesi in cui opera ancora la reintegrazione (piena o “attenuata”) e due ipotesi in cui vige solo la tutela indennitaria (più o meno estesa).
In particolare, con riferimento al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che rileva ai fini delle censure in esame, nel disegno del legislatore del 2012 la tutela reintegratoria viene riservata ai licenziamenti la cui illegittimità è ritenuta “più grave”, quelli cioè in cui il giustificato motivo pagina 10 di 15 oggettivo allegato dal datore di lavoro risulti “insussistente”; si era aggiunto, però, che l'insussistenza doveva essere «manifesta» e che il giudice poteva discrezionalmente applicare la reintegrazione in ogni caso. Queste due limitazioni sono venute meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenze n. 125 del 2022 e n. 59 del 2021).
Il mutamento radicale determinato da questo frazionamento delle tutele è stato, poi, modificato ulteriormente dal d.lgs. n. 23 del 2015 che, confermato il novum della quadripartizione del regime di tutela, nel tracciarne un diverso perimetro delle rispettive aree, ha ristretto l'ambito applicativo della reintegra “attenuata” e ha ampliato in modo corrispondente quello riservato all'indennizzo “forte”; disciplina questa applicabile ai licenziamenti di lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, mentre per quelli già in servizio a tale data è ancora operante la disciplina precedente.
Nello specifico l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede che, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, da determinarsi secondo i criteri dettati da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2018, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, come rideterminata dalla novella di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
…Quanto, invece, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), il restringimento dell'area della tutela reintegratoria attenuata è più radicale: è esclusa del tutto la rilevanza, a tal fine, della «insussistenza del fatto materiale» perché, dovendo trattarsi di un
«fatto […] contestato al lavoratore», esso non può che essere inteso come limitato al licenziamento disciplinare con esclusione di quello per giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente, quanto a quest'ultimo, la tutela non è mai reintegratoria, ma è sempre solo indennitaria, e ciò così marca una significativa differenza tra la disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo tuttora applicabile ai lavoratori in servizio alla data del 7 aprile 2015 e quella in vigore per i lavoratori assunti a partire da tale data, pur nel contesto di un progressivo riavvicinamento dei due regimi di garanzie.
Parimenti può già precisarsi (ma si veda anche infra al punto 16) che la valutazione del possibile ricollocamento del lavoratore appartiene, altresì, all'area di sindacabilità del giustificato motivo oggettivo;
se il posto di lavoro è stato soppresso, ma il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato in azienda, il licenziamento rimane senza giustificato motivo oggettivo, e come tale illegittimo, anche se non può dirsi che esso si fondi su un fatto materiale insussistente. pagina 11 di 15 In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora
è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3.”
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come il ricorrente non abbia offerto alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo.
Vero è che la laconicità della motivazione avrebbe potuto sterilizzare, in teoria, la traslazione dell'onere probatorio statuita dalla disposizione normativa per l'accesso alla tutela reintegratoria.
Senonché, per stessa ammissione della parte ricorrente, nella memoria ex art. 410 c.p.c. del 14.6.2024 in sede di tentativo di conciliazione, abbia allegato che “in data 31 ottobre 2023 il CP_1
lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo stante l'intervenuta riorganizzazione aziendale e la soppressione della posizione organizzativa a cui era addetto il lavoratore”.
Tale indicazione, seppur sintetica, è idonea a calibrare e circoscrivere il perimetro dell'oggetto della prova cui avrebbero dovuto indirizzarsi le richieste istruttorie di parte ricorrente.
E' irrilevante che sia stato lo stesso a versare in atti il documento contenente tale Parte_1
specificazione, per il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126; Cass. civ. Sez. III,
Sent., 13-04-2023, n. 9863).
A ogni modo, la mancata costituzione della resistente determina una situazione di insufficienza probatoria veicolo dell'applicazione della tutela indennitaria.
La resistente, inoltre, non costituendosi, non ha documentato la propria consistenza organica.
Come è noto, in ordine alla individuazione del soggetto sul quale incombe l'onere della prova del pagina 12 di 15 requisito dimensionale, la Corte di Cassazione, sin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 141 del
10/1/2006, ha statuito che "in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti della L. n.
300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con
l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 1907-2016, n. 14767; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
19/04/2017, n. 9867).
In merito alla quantificazione dell'indennità, non può sottacersi che, in data 8 novembre 2018, la Corte costituzionale abbia depositato la motivazione della sentenza con cui la norma di cui sopra è stata dichiarata illegittima per contrasto con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, nonché, con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea, 76 e 117, primo comma, Cost., limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” [Corte cost., 194/2018]. La Corte ha censurato questo meccanismo poiché, parametrato alla sola anzianità di servizio, non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato e sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro autore d'un illecito. Essa ha pertanto rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante tenendo conto, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla norma, non solo dell'anzianità, ma anche di altri criteri, quali quelli dettati dall'art. 8 l.604/66 o dall'art. 18, quinto comma, l. 300/70.
Ora, tenuto conto delle circostanze allegate da parte ricorrente e di cui il medesimo ha fornito un principio di prova, ovvero dell'anzianità del lavoratore (4 anni e mezzo), del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento (241 dipendenti), delle dimensioni dell'attività di impresa della pagina 13 di 15 Società datrice di lavoro (fatturato di € 8.903.874), del comportamento di parte resistente
(licenziamento scarnamente motivato, mancata costituzione), si stima equo riconoscere n. 14 mensilità, ovvero metà oltre il minimo concedibile sulla base della sola anzianità.
Alla luce delle superiori considerazioni, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto in data
8.11.2023, mentre deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a CP_1
contribuzione previdenziale di importo pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre all'indennità di mancato preavviso, compatibile con l'erogazione della tutela indennitaria (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3247), nella misura indicata da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.695,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il rapporto di lavoro tra e in data 8.11.2023; Parte_1 CP_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
[...]
quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'indennità di mancato preavviso, quantificata nella somma di € 4.388,66, oltre
[...] pagina 14 di 15 interessi e rivalutazione come per legge;
4. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 259 per esborsi ed € 2.695,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Modena, 3 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1341/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 13/02/2025 ad ore 11.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. CASINI ANDREA e l' avv. CASINI PARIDE ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per essuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 15 pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via San Giovanni del Parte_1 C.F._1
Cantone 28 41121 Modena Italia, rappresentato e difeso dall'avv. CASINI ANDREA e dall'avv.
CASINI PARIDI;
RICORRENTE/I contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/08/2024, già assunto in data 24.5.2019 dalla Parte_1 [...]
con “contratto di lavorato subordinato a tempo Controparte_2
determinato con orario a tempo pieno”, successivamente trasformato, dal 1.11.2019, in contratto “a tempo indeterminato”, premettendo che, a partire dal 15.3.2021, per effetto dell'atto di trasferimento d'azienda del 26.2.2021, sarebbe subentrata nella gestione del rapporto di lavoro del ricorrente,
[...]
nonché premettendo di essere stato licenziato in data 8.11.2023 per giustificato motivo oggettivo, CP_1 eccependo l'illegittimità del provvedimento espulsivo, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“nel merito: I. in via principale, accertata, ex art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta
[...]
nei confronti del sig. la mancanza di motivazione sostanziale e, comunque, la CP_1 Parte_1
fittizietà della stessa, dichiararsi nullo il licenziamento, con conseguente condanna della predetta
Società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria,
pagina 3 di 15 non inferiore a 5 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal
8.11.2023 al saldo effettivo, oltre che a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
II. in via subordinata, accertata, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei confronti del sig. la insussistenza del fatto materiale e la CP_1 Parte_1 violazione dell'obbligo di repêchage, dichiararsi illegittimo e annullarsi il licenziamento, con conseguente condanna della predetta Società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo, oltre che a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
III. in via di ulteriore subordine, accertato, ex art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei confronti del sig. che non CP_1 Parte_1 ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, anche per violazione dell'obbligo di repêchage, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento (8.11.2023) e condannarsi la predetta Società a corrispondere al ricorrente, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento, delle dimensioni dell'attività di impresa, del comportamento delle parti e delle condizioni delle parti medesime, un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione, pari a 15 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del C.C.N.L.
Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, con, per entrambe le indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo;
IV. in via di terzo subordine, accertato, ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta nei CP_1
confronti del sig. che lo stesso è stato intimato con violazione dell'obbligo del requisito Parte_1 di specifica motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 604/1966, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento (8.11.2023) e condannarsi la predetta
pagina 4 di 15 Società a corrispondere al ricorrente, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento, delle dimensioni dell'attività di impresa della Società datrice di lavoro, del comportamento delle parti e delle condizioni delle parti medesime, un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione, pari a 8 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.724,00), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, con, per entrambe le indennità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo;
V. In via di ultimo subordine, qualora non venga disposta la reintegra del ricorrente ovvero venga ravvisata la legittimità e l'efficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato con lettera 31.10.2023 dalla convenuta
[...]
nei confronti del sig. dichiararsi tenuta e condannarsi la predetta Società al CP_1 Parte_1 pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura, ex art. 1, Titolo VIII, Sezione IV, del
C.C.N.L. Metalmeccanici Industria, di una mensilità e mezzo, pari a complessivi € 4.388,66, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 8.11.2023 al saldo effettivo”.
In particolare, ha sollevato le seguenti eccezioni:
I. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per mancanza di motivazione sostanziale e, comunque, per la fittizietà della stessa, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela reintegratoria piena e risarcitoria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23;
II. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza del fatto materiale posto, peraltro tardivamente, a suo fondamento (“intervenuta riorganizzazione aziendale” e “soppressione della posizione organizzativa a cui era addetto il lavoratore”), oltre che per la violazione dell'obbligo di repêchage, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela reintegratoria attenuata e risarcitoria di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23;
III. Illegittimità dell'impugnato licenziamento per la non ricorrenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo in ragione anche della violazione dell'obbligo di repêchage, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
IV. Inefficacia dell'impugnato licenziamento per la violazione del requisito di specifica motivazione prescritto dall'art. 2, comma 2, l. 604/1966, con conseguente diritto del ricorrente alla tutela risarcitoria di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
V. Diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso.
pur ritualmente intimata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
pagina 5 di 15 Istruita mediante acquisizione dei documenti di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come noto, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n.
17108 del 16/08/2016). Recentemente la Cassazione ha precisato che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, “l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. Sez. L - , Sent. n. 24882 del 20/10/2017). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ragione inerente all'attività produttiva (art. 3 Legge n. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017). La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017,
Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, Legge n. 183/2010) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento. Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico pagina 6 di 15 negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità
o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n.
15400). Quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'aziendale l'applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/02/2021, n.
4673) In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/12/2019, n.
31521; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2016, n. 22798). A fortiori tale assunto vale a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. intervenuta nel 2015: va infatti osservato che, al fine di valutare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, “deve essere considerata la disposizione di cui all'art. 3
D.Lgs. n. 81/2015, applicabile alla specie ratione temporis, che, facendo riferimento, per il mutamento di mansioni, non più al concetto di equivalenza ma a quello di riconducibilità al medesimo inquadramento, allarga l'ambito del debito della prestazione e, specularmente, fa sì che l'esistenza dell'obbligo di repechage vada valutata in ragione di tutte le mansioni corrispondenti al medesimo inquadramento e non solo, ma anche a quelle inferiori (cfr.: Cass. 21 dicembre 2016 n. 26467)” (così, in particolare, Corte d'Appello di Milano, 17 dicembre 2018, n. 1629, Pres. est. Vitali). Ai sensi dell'art. 2103 c.c., come novellato dall'art. 3 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, infatti, lo jus variandi del datore di lavoro si estende non solo alle mansioni professionalmente equivalenti “in concreto” alle ultime svolte dal lavoratore, bensì alle mansioni collocate nel medesimo livello e categoria legale di inquadramento. Inoltre, in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla pagina 7 di 15 posizione del lavoratore (quale quella ravvisabile nell'odierna fattispecie), risulta legittima l'unilaterale adibizione del prestatore di lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (cfr. art. 2103, commi 2 e 5, c.c.). A fronte delle previsioni contenute nella norma da ultimo citata, si ritiene che l'estensione dello jus variandi, a determinate condizioni, anche alle mansioni ricomprese nell'inquadramento inferiore, comporti la speculare estensione dei confini del repêchage in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Quanto alla disciplina applicabile, l'art. 3, co. 1, d.lgs. 23/2015 prevede:
"
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3 ".
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia " direttamente" accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi, pagina 8 di 15 "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Occorre dunque interrogarsi se, nella fattispecie, sia stata " direttamente" acquisita al processo la prova dell'"insussistenza del fatto materiale contestato".
In parte qua, la norma non appare di agevole ed immediata interpretazione perché sembra porre questione circa la distribuzione dell'onere della prova della insussistenza del fatto ed il contenuto della prova stessa. Osserva il Tribunale che la disposizione, sia pure nella sua non felice formulazione, non modifica affatto l'impianto normativo preesistente in punto di principi che, da un lato, disciplinano l'oggetto e l'efficacia della " prova" e, dall'altro, ne stabiliscono il riparto. Resta, cioè, fermo, in primo luogo, il principio stabilito dall'art. 5 L. n. 604 del 1966 che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in suo danno e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce è un differente grado di tutela, questo, sicuramente, conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggiore tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Chiaro è lo sbocco processuale nel caso in cui
è acquisita in giudizio la prova piena della sussistenza del fatto contestato, comportando tale evenienza il rigetto della domanda del lavoratore. Più problematici risultano, invece, i casi in cui o non risulta la prova né della sussistenza né della insussistenza del fatto contestato - in quanto gli elementi acquisiti siano equivoci e/o contraddittori - ovvero la prova dell'una o dell'altra situazione consegua ad un procedimento logico, deduttivo.
Nella prima ipotesi - che può sinteticamente ricondursi a quella della prova insufficiente - in applicazione della regola di riparto dell' art. 5 L. n. 604 del 1966, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria. In siffatta ipotesi, il datore di lavoro sopporta il rischio della mancata dimostrazione di una valida causa di licenziamento: non si tratta di "presunzione" di insussistenza di una giusta causa ovvero di indiretta dimostrazione dell'insussistenza del fatto ma di applicazione della regola, in subiecta materia, della distribuzione dell'onere probatorio. Può darsi, infatti, che la valida causa di licenziamento sussista ma il datore non sia riuscito a dimostrarla: in tal caso il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo, con la minore tutela per il lavoratore, ovvero quella risarcitoria.
In ciò si sostanzia ed esaurisce la "novità" della previsione normativa. L'insussistenza del fatto non può, cioè, derivare quale effetto dell'assenza di prova positiva del fatto contestato (e dunque indirettamente ) ma deve conseguire - direttamente - dalla prova ( diretta e/o indiretta che sia) che la condotta non sussiste. La norma non modifica, invece, il piano differente che attiene all'oggetto ed pagina 9 di 15 efficacia della prova. Diversamente ragionando, interpretando cioè l'avverbio "direttamente" come necessità di una prova " diretta" che abbia cioè ad oggetto "direttamente" il fatto da dimostrare, con esclusione della tutela reintegratoria se la dimostrazione dell'insussistenza del fatto sia "indiretta", cioè dedotta da altri fatti noti, la norma si presterebbe a dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Non può infatti affermarsi che una prova indiretta offra minore certezze di quella diretta. Ciò che rileva, infatti, non è il procedimento attraverso il quale il "fatto storico" sia acquisito al processo (in modo diretto od indirettamente attraverso una deduzione logica) ma il grado di certezza dell'esistenza di quel
"fatto". Il comma 2 dell'art. 3 impone la prova "piena" dell'insussistenza, comunque acquisita, mentre la prova contraddittoria e/o equivoca, che pure cade a carico di parte datoriale e rende il licenziamento ingiustificato, conduce, ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica
(cfr. Tribunale Napoli Sez. lavoro, Sent., 27/06/2017, est. Marchese).
La Corte Costituzionale (con sentenza n. 128 del 16 luglio 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
Da qui la conclusione nel senso che l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievo dell'insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dalla sua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, cosicché
“la violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015”.
Osserva la Suprema Corte: “ …. Come più volte evidenziato da questa Corte (sentenze n. 44, n. 22 e n.
7 del 2024), il punto di svolta nella disciplina dei licenziamenti va individuato nel passaggio dal regime originario dell'art. 18 statuto lavoratori a quello novellato dalla legge n. 92 del 2012; in disparte la speciale disciplina prevista per le “piccole” imprese, qui non rilevante, si è transitati da un sistema
“generalizzato” che vedeva la tutela reintegratoria applicata in ogni caso, ad uno “misto” che combina due ipotesi in cui opera ancora la reintegrazione (piena o “attenuata”) e due ipotesi in cui vige solo la tutela indennitaria (più o meno estesa).
In particolare, con riferimento al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che rileva ai fini delle censure in esame, nel disegno del legislatore del 2012 la tutela reintegratoria viene riservata ai licenziamenti la cui illegittimità è ritenuta “più grave”, quelli cioè in cui il giustificato motivo pagina 10 di 15 oggettivo allegato dal datore di lavoro risulti “insussistente”; si era aggiunto, però, che l'insussistenza doveva essere «manifesta» e che il giudice poteva discrezionalmente applicare la reintegrazione in ogni caso. Queste due limitazioni sono venute meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenze n. 125 del 2022 e n. 59 del 2021).
Il mutamento radicale determinato da questo frazionamento delle tutele è stato, poi, modificato ulteriormente dal d.lgs. n. 23 del 2015 che, confermato il novum della quadripartizione del regime di tutela, nel tracciarne un diverso perimetro delle rispettive aree, ha ristretto l'ambito applicativo della reintegra “attenuata” e ha ampliato in modo corrispondente quello riservato all'indennizzo “forte”; disciplina questa applicabile ai licenziamenti di lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, mentre per quelli già in servizio a tale data è ancora operante la disciplina precedente.
Nello specifico l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede che, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, da determinarsi secondo i criteri dettati da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2018, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, come rideterminata dalla novella di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
…Quanto, invece, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), il restringimento dell'area della tutela reintegratoria attenuata è più radicale: è esclusa del tutto la rilevanza, a tal fine, della «insussistenza del fatto materiale» perché, dovendo trattarsi di un
«fatto […] contestato al lavoratore», esso non può che essere inteso come limitato al licenziamento disciplinare con esclusione di quello per giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente, quanto a quest'ultimo, la tutela non è mai reintegratoria, ma è sempre solo indennitaria, e ciò così marca una significativa differenza tra la disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo tuttora applicabile ai lavoratori in servizio alla data del 7 aprile 2015 e quella in vigore per i lavoratori assunti a partire da tale data, pur nel contesto di un progressivo riavvicinamento dei due regimi di garanzie.
Parimenti può già precisarsi (ma si veda anche infra al punto 16) che la valutazione del possibile ricollocamento del lavoratore appartiene, altresì, all'area di sindacabilità del giustificato motivo oggettivo;
se il posto di lavoro è stato soppresso, ma il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato in azienda, il licenziamento rimane senza giustificato motivo oggettivo, e come tale illegittimo, anche se non può dirsi che esso si fondi su un fatto materiale insussistente. pagina 11 di 15 In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora
è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3.”
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come il ricorrente non abbia offerto alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo.
Vero è che la laconicità della motivazione avrebbe potuto sterilizzare, in teoria, la traslazione dell'onere probatorio statuita dalla disposizione normativa per l'accesso alla tutela reintegratoria.
Senonché, per stessa ammissione della parte ricorrente, nella memoria ex art. 410 c.p.c. del 14.6.2024 in sede di tentativo di conciliazione, abbia allegato che “in data 31 ottobre 2023 il CP_1
lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo stante l'intervenuta riorganizzazione aziendale e la soppressione della posizione organizzativa a cui era addetto il lavoratore”.
Tale indicazione, seppur sintetica, è idonea a calibrare e circoscrivere il perimetro dell'oggetto della prova cui avrebbero dovuto indirizzarsi le richieste istruttorie di parte ricorrente.
E' irrilevante che sia stato lo stesso a versare in atti il documento contenente tale Parte_1
specificazione, per il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n.
5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126; Cass. civ. Sez. III,
Sent., 13-04-2023, n. 9863).
A ogni modo, la mancata costituzione della resistente determina una situazione di insufficienza probatoria veicolo dell'applicazione della tutela indennitaria.
La resistente, inoltre, non costituendosi, non ha documentato la propria consistenza organica.
Come è noto, in ordine alla individuazione del soggetto sul quale incombe l'onere della prova del pagina 12 di 15 requisito dimensionale, la Corte di Cassazione, sin dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 141 del
10/1/2006, ha statuito che "in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti della L. n.
300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con
l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 1907-2016, n. 14767; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
19/04/2017, n. 9867).
In merito alla quantificazione dell'indennità, non può sottacersi che, in data 8 novembre 2018, la Corte costituzionale abbia depositato la motivazione della sentenza con cui la norma di cui sopra è stata dichiarata illegittima per contrasto con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, nonché, con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea, 76 e 117, primo comma, Cost., limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” [Corte cost., 194/2018]. La Corte ha censurato questo meccanismo poiché, parametrato alla sola anzianità di servizio, non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato e sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro autore d'un illecito. Essa ha pertanto rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante tenendo conto, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla norma, non solo dell'anzianità, ma anche di altri criteri, quali quelli dettati dall'art. 8 l.604/66 o dall'art. 18, quinto comma, l. 300/70.
Ora, tenuto conto delle circostanze allegate da parte ricorrente e di cui il medesimo ha fornito un principio di prova, ovvero dell'anzianità del lavoratore (4 anni e mezzo), del numero dei dipendenti occupati all'epoca del licenziamento (241 dipendenti), delle dimensioni dell'attività di impresa della pagina 13 di 15 Società datrice di lavoro (fatturato di € 8.903.874), del comportamento di parte resistente
(licenziamento scarnamente motivato, mancata costituzione), si stima equo riconoscere n. 14 mensilità, ovvero metà oltre il minimo concedibile sulla base della sola anzianità.
Alla luce delle superiori considerazioni, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto in data
8.11.2023, mentre deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a CP_1
contribuzione previdenziale di importo pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre all'indennità di mancato preavviso, compatibile con l'erogazione della tutela indennitaria (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3247), nella misura indicata da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.695,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il rapporto di lavoro tra e in data 8.11.2023; Parte_1 CP_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
[...]
quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'indennità di mancato preavviso, quantificata nella somma di € 4.388,66, oltre
[...] pagina 14 di 15 interessi e rivalutazione come per legge;
4. Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 259 per esborsi ed € 2.695,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Modena, 3 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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