Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1225/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Silvana Cannizzaro, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso, ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, con ricorso depositato in data 22 novembre 2024, nell'interesse di , nata a [...] il 19 maggio Parte_1
1967 (C.F.: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luigi CodiceFiscale_1
Tabacco, presso il cui studio, sito in Messina, Via Camiciotti n. 86, è elettivamente domiciliata;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato, in primo grado, innanzi al Tribunale di Messina;
ritenuto che
la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del Controparte_1
, trattandosi di procedimento del Giudice Ordinario;
[...] considerato che il procedimento civile presupposto è pendente in grado di appello e che, pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto;
considerato che
la domanda è limitata al primo grado del giudizio, che ha avuto durata - a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di citazione (in opposizione a decreto ingiuntivo), 7 maggio 2013 fino alla data di pubblicazione della sentenza, 24 settembre 2024 - pari a 11 anni, 4 mesi e 17 giorni;
considerato che
non si ravvisano rallentamenti attribuibili alle parti, per cui, detratto il periodo di 3 anni, di durata ragionevole del giudizio di primo grado, si perviene ad un ritardo nella definizione del giudizio pari a 8 anni, 4 mesi e 17 giorni, sicché, essendo la frazione di anno non superiore a sei mesi,
l'indennizzo va rapportato alla durata di 8 anni;
ritenuto che
, ai fini della individuazione della misura dell'indennizzo, deve considerarsi l'esito del processo, prevalentemente sfavorevole all'istante, la natura, esclusivamente patrimoniale, degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, da valutarsi anche in rapporto alle condizioni personali delle parti interessate, oltre che il complessivo comportamento processuale delle parti, che non hanno sollecitato una più rapida definizione del giudizio;
che, tenuto conto di tali parametri, l'importo va liquidato nella misura di € 400,00 per ciascuno degli anni eccedenti il termine ragionevole di durata del processo e, dunque, il complessivo importo di €
3.200,00; che su tale somma spettano, in quanto espressamente richiesti, gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito del ricorso (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 17/04/2023, n. 10096); ritenuto che va, altresì, ingiunto il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in base al correlato valore ed in applicazione dei parametri tariffari previsti dal D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22) per il procedimento monitorio (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2022, n. 14512) con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Letto l'art. 3, comma 5, legge 24 marzo 2001 n. 89,
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, senza dilazione, in Controparte_2
a decorrere dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi €
400,00, di cui € 27,00 per spese ed € 373,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, secondo legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, comprese le comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della legge 89/2001.
Messina, 17 marzo 2025.
Il Giudice designato
Dott.ssa Silvana Cannizzaro