Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4376/18 e vertente TRA
E Parte_1 CP_1
(Avv. Guido Ninni) PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
E
, Controparte_2
(Avv. Vincenzo Scorsone – Avv. Lucia Flores)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLANTE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito ELl'annullamento da parte ELla Corte di Cassazione con ordinanza n.12456/18 ELla sentenza n. 5414/12 resa dalla Corte di Appello – sez. III all'esito EL giudizio avente r.g.n. 7768/05
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16701/05, a definizione EL giudizio introdotto da e , con il quale avevano chiesto il risarcimento dei Pt_1 CP_1 danni subiti per l'acquisto di titoli di stato argentini, ha accolto la domanda degli attori condannando la al risarcimento dei danni quantificati Controparte_2 nella somma di €. 77.102,03 pari al capitale investito in bond argentini, oltre interessi in misura EL 4% annuo dal dicembre 2001 all'effettivo soddisfo;
ha posto le spese di lite in capo alla secondo il criterio ELla soccombenza. CP_3
Ha, invece, ritenuto inammissibile le domande degli attori per i danni conseguenti all'investimento in titoli turchi e brasiliani, poiché tardiva l'estensione ELla domanda proposta con le memorie ex. art. 183, sesto comma c.p.c. . Il Tribunale (così come si legge nell'ordinanza ELla Suprema Corte n. 12456/18 che, come si dirà, ha rinviato il giudizio dinanzi a questo Giudice Collegiale) a fondamento ELla propria decisione, con la quale ha condannato la al CP_2 risarcimento dei danni, ha ritenuto che: “la elevata propensione al rischio (ELl'investimento) non fosse confermata da alcun elemento, neanche dal rifiuto degli
La Corte d'appello (così come sinteticamente si legge nella sentenza ELla Corte di cassazione) ha ritenuto che “sebbene fosse mancata un'informativa specifica sull'alta rischiosità dei titoli argentini, risulta tuttavia agli atti che gli attori erano avvezzi a effettuare investimenti rischiosi in titolo emessi dagli Stati di ogni parte EL mondo. Ciò esonerava la banca dal segnalare l'inadeguatezza e la rischiosità ELl'investimento anche in considerazione ELla mancata prova di una diversa volontà dei sigg.ri in caso di prestazione di un'adeguata informazione (…)”. Pt_1
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12456/18, ha concluso il giudizio, promosso da e , con l'accoglimento dei primi quattro motivi Pt_1 CP_1 EL ricorso – dichiarando assorbito il quinto ed inammissibile il sesto motivo - (“I primi quattro motivi devono essere esaminati unitariamente presentando molteplici profili di connessione fra loro. Le censure mosse con i predetti motivi di ricorso sono fondate perché la decisione ELla Corte di appello si basa su presupposti non conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia di intermediazione finanziaria (…)) ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato innanzi alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche in relazione alle spese EL giudizio di legittimità. La Corte, ha così motivato: a) “gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 EL d.lgs. n. 58 EL 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nei reg. Consob n.11522 EL 1998, sorgono, sia nella fase che precede la stipulazione EL contratto quadro, come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, sia dopo la sua conclusione, è il caso ELl'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni ELla singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi. Tutti i descritti obblighi, finalizzati altresì al rispetto ELla clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura ELl'interesse EL cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 20167 EL 31 agosto 2017). Esistono pertanto obblighi informativi che gravano sull'intermediario in forza ELla normativa di settore, sia con riferimento alla stipulazione EL contratto quadro che con riferimento agli specifici ordini di acquisto, e in forza ELle norme generali in materia di adempimento alle obbligazioni. Il conferimento, da parte EL cliente, di un ordine di acquisto comporta per l'intermediario - ai sensi geli artt. 1 e 21 EL d.lgs. n. 58 EL 1998 e degli artt. 28 e 29 EL regolamento Consob n. 11522 EL 1998 – l'obbligo di fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Ai fini ELla valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché ELle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula EL contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza
«alta» con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (Cass. civ., sez. I, n. 18702 EL 23 settembre 2016). B) “l'onere ELla prova circa l'assolvimento degli obblighi informativi grava sull'intermediario (Cass. civ., sez. I, n. 18039 EL 19 febbraio 2012; Cass. civ. sez. I, n. 810 EL 19 gennaio 2016) e, come si è appena ricordato, non può trovare attenuazioni in relazione alla maggiore propensione al rischio EL risparmiatore-investitore per come è stata dichiarata al momento ELla stipulazione EL contratto-quadro e, tantomeno, per come l'intermediario la desuma presuntivamente dagli investimenti eseguiti nell'ambito EL contratto quadro. Pertanto, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti EL cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna ELle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa EL medesimo cliente nella produzione EL danno, neppure per non essersi lo stesso informato ELla rischiosità dei titoli acquistati (Cass. civ., sez. I, n. 9892 EL 13 maggio 2016) perché la corretta e esaustiva informazione è la condizione per garantire una piena consapevolezza EL risparmiatore sulle conseguenze dei suoi investimenti e costituisce il contenuto primario e ineliminabile ELl'apporto professionale ELl'intermediario”. La Suprema Corte ha, poi, proseguito affermando che: “gli obblighi di informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento EL nesso di causalità EL danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio ELl'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di «default» ELl'emittente con conseguente mancato rimborso EL capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass. civ., sez. I, n. 12544 EL 18 maggio 2017). Al fine di escludere la sussistenza ELl'obbligo ELla banca a non procedere all'esecuzione ELl'ordine di acquisto di strumenti finanziari, ai sensi ELl'art. 29, comma 3, ELla Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522, non è sufficiente la circostanza che, in epoca prossima all'operazione in questione, il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio (Cass. civ., sez. I n. 816 EL 19 gennaio 2016). La violazione ELl'obbligo giuridico di astensione a carico ELl'intermediario esclude la necessità ELl'accertamento EL nesso causale, da ritenersi in «re ipsa»; (…) L'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza ELl'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza (Cass. civ. sez. I, n. 5250 EL 16 marzo 2016; Cass. civ. sez. I n. 18039 EL 19 febbraio 2012). Ha, sul punto, concluso che: “Alla luce di questa ricostruzione EL quadro giurisprudenziale sull'adempimento degli obblighi informativi e di assistenza ELl'intermediario la sentenza ELla Corte di appello risulta effettivamente fondata pressoché esclusivamente su una circostanza di per sé non decisiva come l'effettuazione di precedenti operazioni su titoli «a rischio». Si tratta infatti di una circostanza che non esclude l'ascrivibilità di tali operazioni a un difetto informativo e che non può esentare l'intermediario da una accurata analisi EL profilo di rischio ELl'operazione in sé e con riferimento allo specifico profilo EL risparmiatore investitore, dalla sua comunicazione a quest'ultimo e dalla eventuale esplicitazione EL giudizio di inadeguatezza ELla operazione che comporta l'obbligo di astenersi dal compierla se non in seguito a una specifica e consapevole reiterazione ELl'ordine scritto da parte EL cliente”. Il giudizio è stato riassunto da e che hanno chiesto alla Pt_1 CP_1 adita Corte di Appello (cfr. anche note di trattazione scritta per l'udienza ELl'11.01.24) di: “rigettare l'appello avversario, perché infondato in fatto e diritto, previa declaratoria di inammissibilità ELle nuove deduzioni in fatto, quali specificate nella comparsa di risposta d'appello e di carenza di interesse ad agire per la parte relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova e, per l'effetto, condannare la
, in persona EL suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare Controparte_2 ai sigg.ri e , in solido, la somma di € 96.723,35, oltre interessi Pt_1 CP_1 dalla data EL 6 dicembre 2021 (di restituzione alla dai fratelli per effetto CP_1 ELla sentenza di primo grado) e fino a quella di effettivo pagamento, al tasso già determinato dal giudice di primo grado;
in via di appello incidentale, in parziale riforma ELla sentenza EL Tribunale di Roma n. 16701/05, EL 6 giugno-20 luglio 2005, condannare la , in persona EL suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento ELla ulteriore somma, rispetto a quella di cui al precedente punto a), di Euro 9.122,50, oltre interessi al tasso EL 4%, quale individuato dal giudice di primo grado, dal 1 gennaio 2002 al soddisfo;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie di parte appellante, perché subordinate a quelle articolate dagli attori in primo grado, non riproposte in questa sede d'appello, stante la prova aliunde raggiunta ELle tesi dei comparenti;
comunque, accogliere le domande di primo grado tutte dei deducenti, giuste le conclusioni di primo grado già riportate alla pag. 10 ELl'atto di Citazione in Riassunzione;
il tutto con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 sia EL giudizio di appello, inclusa questa fase di riassunzione, che EL giudizio di cassazione, confermandosi la condanna ELla sentenza di primo grado per le spese relative a tale grado di giudizio”. Istaurato il contraddittorio, si è costituita la che, come si Controparte_2 legge anche nelle conclusioni precisate per l'udienza cartolare EL 03.10.24, ha chiesto
“…respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie EL caso;
respinto l'appello incidentale degli attori;
in parziale riforma ELla sentenza n. 16701/05 Parte_3 EL Tribunale di Roma in data 6 giugno-20 luglio 2005 notificata il 6 ottobre 2005: nel merito: respinga le domande tutte proposte dai signori e
contro
Pt_1 CP_1 la convenuta-appellante assolvendola nel miglior modo da ogni CP_2 avversaria pretesa;
in via istruttoria: in principalità, respinga le istanze istruttorie formulate dagli attori nei gradi di merito e non riproposte in questa sede;
in subordine ed in caso di ammissione anche parziale dei capitoli dedotti dagli attori ammetta a prova contraria i testi signori e .solo occorrendo Testimone_1 Testimone_2
e senza inversione ELl'onere ELla prova” - i capitoli di prova così come articolati (a cui si rinvia per relationem)..condanni “ e , in solido fra di loro, al Pt_1 CP_1 rimborso ELle spese di causa, di consulenza, di sentenza e successive tutte occorrende (di questa e ELle precedenti fasi tutte EL presente giudizio) maggiorate di I.V.A., oneri previdenziali e contributo EL 15% per rimborso forfetario spese generali”. ”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza EL termine stabilito per il deposito di note sostitutive ELl'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La Corte di Cassazione, dunque, ha cassato la sentenza ELla Corte di Appello statuendo che:
- gli obblighi di comportamento devono sussistere sia nella fase che precede la stipulazione EL contratto quadro, sia dopo la sua conclusione ovvero con riferimento agli specifici ordini di acquisto;
- le informazioni, a fronte di un ordine di acquisto, devono essere date sia sulle operazioni in sé, sia con riguardo all'adeguatezza rispetto al profilo di rischio EL cliente;
- non rileva che il cliente abbia dichiarato in sede di stipula EL contratto, di possedere un'esperienza alta rispetto ai prodotti finanziari ed una propensione al rischio, né ciò attenua l'onere ELla prova di informazione in capo all'intermediario;
- l'omissione degli obblighi informativi nei confronti EL cliente, che non rientra nelle categorie di investitore qualificato o professionale, non comporta un concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione EL danno neppure quando lo stesso ha mancato di informarsi ELla rischiosità degli acquisti;
- il dovere di fornire informazione e di astenersi di effettuare operazioni non adeguate, se non a seguito di un ordine scritto ELl'investitore, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, anche se in precedenza abbiano investito in titoli a rischio. A tali principi, così come rilevato espressamente dalla Corte di rinvio, non si è attenuto il precedente Giudice Collegiale, essendo stata la decisione fondata pressoché esclusivamente “su una circostanza di per sé non decisiva come l'effettuazione di precedenti operazioni su titoli “a rischio””. Nell'odierna fase di giudizio, alla luce dei suddetti principi, peraltro ribaditi anche successivamente dal Giudice di legittimità (Cass. sentenza. n. 7932 EL 20/3/2023), è da accertare se le doglianze svolte con l'atto d'appello possono ritenersi o meno fondate. La nell'asserire (cfr. appello) che il primo giudice non aveva riflettuto sul CP_3 fatto che i fratelli avevano sempre dimostrato una conoscenza ELle vicende Pt_1 dei mercati finanziari, ha argomentato, che gli appellanti avevano una propensione al rischio che li aveva determinati a scegliere personalmente gli investimenti. Nella specie, l'acquisto era stato autonomamente deciso, ritenendolo estremamente conveniente. L'operatore ai titoli aveva fornito le informazioni in suo possesso;
non avendo la rivestito la funzione di collocatore, né avendo intrapreso rapporti con la CP_3
Repubblica Argentina aveva disponibili i soli dati di dominio pubblico che accreditavano tale paese, come emergente, esposto a fluttuazioni monetarie però abbastanza stabili e che suscitava una certa sicurezza. La carenza informativa poteva ritenersi colmata dal non breve periodo di possesso dei titoli prima EL default, avendo il cliente potuto conoscere l'andamento ELl'emittente. I clienti conoscitori EL mercato mobiliare possedevano gli strumenti per intravedere per tempo le situazioni di incertezza. L'analisi EL conto corrente dimostrava che era utilizzato per operazioni finanziarie, ogni disinvestimento era immediatamente seguito da un investimento di pari importo. Orbene, le evidenze così rappresentate non sono state ritenute in alcun modo rilevanti dalla Corte EL rinvio, perché comunque valgono ad asserire l'importanza ELla conoscenza EL rischio da parte degli attori, circostanza questa che non può però giustificare la carenza di informazione, che, peraltro, sull'acquisto dei titoli in oggetto deve ritenersi come ammessa laddove si affermi che le obbligazioni argentine non erano collocate dalla Banca e che di esse si conoscevano i soli dati di pubblico dominio. Informazione necessaria, trattandosi, così come pacificamente ritenuto, poi di soggetti non qualificati sul piano ELle operazioni e dei servizi finanziari – rispetto ai quali gli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F. risultano eliminati o affievoliti -, ma solo semplici clienti risparmiatori. Alla stregua di ciò, oltre che ELla mancanza di “un ordine scritto”, il richiamo ELle conclusioni e ELle risultanze EL consulente nominato circa le percentuali elevate di rischio che presentava il portafoglio degli attori (56%) un anno prima ELl'operazione contestata, o anche ELla dichiarazione resa all'apertura EL deposito amministrato di non volere fornire notizie sulla esperienza in materia di investimenti finanziari, sono EL tutto ininfluenti.
Né, EL resto, l'espletamento ELla prova orale – sul cui accoglimento si è insistito ancora nella presente sede– poteva e può dare spunti probatori rilevanti a supporto ELl'asserita infondatezza ELla domanda, vertendo i capitoli di prova (cfr. capitoli riportati nell'atto d'appello) sostanzialmente sulla condizione soggettiva dei clienti-attori, quali conoscitori degli strumenti finanziari, fatto questo di nessuno rilievo per escludere la responsabilità per la carenza di informazione. Grava, piuttosto, sull'intermediario dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni ELla specifica operazione o EL servizio, ovvero convenuto in giudizio è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva , essendo irrilevante ogni valutazione di adeguatezza ELl'investimento...” (cfr. sempre sentenza citata Cass. 7932/23). Alla luce EL quadro giurisprudenziale sopra richiamato, non vi è motivo per discostarsi dal Giudice di primo grado secondo il quale “la condotta omissiva in parola risulta contraria a detto obbligo (informativo) posto a base dei rapporti tra soggetto abilitato ed il risparmiatore per ciò che concerne la prestazione dei servizi di investimento e di quelli accessori la cui violazione integra inadempimento EL mandatario ex art. 21, I e II comma T.T.F. (…). Da tale inadempimento discende, come previsto specificatamente per il settore in esame dall'art. 23 T.U.F., la responsabilità EL mandatario o soggetto abilitato (la che sia diretta ed immediata CP_2 conseguenza ELl'obbligo violato”. L'omessa informazione costituisce una presunzione legale in ordine alla esistenza EL nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore ( Cass. n. 33596/2021; Cass. n. 19322/2023). La non ha superato tale presunzione in quanto si è limitata ad CP_2 osservare che i avevano dimostrato una certa esperienza e competenza in Pt_1 materia finanziaria, oltre che una generica propensione al rischio desumibile da scelte pregresse intrinsecamente rischiose. Invero, per quanto sopra evidenziato, anche un investitore speculativamente orientato deve poter ricevere, dall'intermediario, tutte le informazioni affinché possa valutare la sua scelta di investimento nell'ambito di tutte le opzioni ELlo stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare (Cass. sopra citata). Per quello che concerne l'appello incidentale, innanzitutto l'eccezione di giudicato formatosi per avere dichiarato la Suprema Corte inammissibile la domanda (cfr. conclusionale e replica di parte convenuta) di danno per € 9.122,50 per l'acquisto dei titoli ELle Repubbliche ELla UR e EL AS, reiterata con la riassunzione EL giudizio, non è fondata. Ciò perché “Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù ELl'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza ELla cassazione ELla sentenza impugnata per l'accoglimento EL motivo attinente alla questione assorbente, l'esame ELle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.” (Cass. n. 19442/2022). Peraltro è da ritenere fondata la censura svolta con l'appello incidentale, avverso la sentenza gravata EL Primo Giudice, con riguardo al rigetto di siffatta domanda. La parte appellata, oggi parte attrice in riassunzione, ha eccepito che la domanda di condanna al pagamento ELl'ulteriore somma di 9.122,50 per il danno subito anche per le perdite relative agli acquisti dei titoli EL AS e ELla UR come precisata in sede di note ex art. 183 c.p.c., costituiva contrariamente a quanto ritenuto, una semplice emendatio libelli e non anche una mutatio libelli, essendo stato già dedotto sin dall'inizio, nell'atto di citazione l'elemento costitutivo ELla domanda. Sul punto il Tribunale ha ritenuto tardiva la domanda, posto che l'atto di citazione, in sede di conclusioni, contiene “una chiara ed espressa richiesta di risarcimento danni con riferimento all'acquisto dei titoli argentini, come dimostrato anche dalla stessa indicazione EL danno in €. 77.102,03 che corrisponde esattamente al pregiudizio economico che gli attori deducono di aver subito proprio per l'effetto EL solo acquisto dei citati titoli mobiliari (si legga argentini) e non anche dei titoli turchi e brasiliani”.
Orbene, pacifica è la circostanza (cfr. comparsa conclusionale attori) che in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori “estendevano” la domanda risarcitoria anche all'operazione di vendita di titoli AS e UR. Ciò posto, appare corretta l'argomentazione esposta dagli attori alla stregua EL principio di diritto affermato dal giudice di legittimità (Cass. 4031/2021) secondo cui “La modificazione ELla domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi ELla medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione ELle potenzialità difensive ELla controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza")”. Ora, tenuto conto che sin dall'atto di citazione è stato dedotto che “l'operatore prima prospettava agli attori, persuadendoli a seguire il suo consiglio, l'acquisto di obbligazioni ELla Repubblica EL AS )…persuadeva gli stessi a parcheggiare tale liquidità in titoli UR ed Argentina… che dagli ordini di acquisto dei titoli AS, Argentina e UR risulta documentalmente che la banca non ha informato il cliente ELla inadeguatezza ELl'operazione, peraltro dalla stessa proposta.. Si sono ovviamente affrettati a vendere i titoli AS e UR conseguendo ulteriore perdita, ma nulla possono fare, se non iscriversi ad un qualche comitato di risparmiatori ..per arginare il danno Argentina”, ben può ritenersi che la domanda ulteriore come modificata, non solo è connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ma sulla stessa è stato così esteso il contraddittorio, tenuto conto che anche in sede di relazione di ctu si fa comunque cenno anche all'acquisto dei titoli EL AS e ELla
UR e che si legge " Nel complesso dei fondi azionari movimentati risulta realizzata una perdita di L. 33 mil.ni circa. Le obbligazioni EL AS vengono poi liquidate nel dicembre EL '01 (perdita L 16 mil.ni) e le obbligazioni turche nel gennaio '02 (guadagno L. 9 mil.ni)”. Alla stregua ELle esposte ragioni, innanzitutto l'appello andava e va respinto con conferma ELla sentenza di primo grado di condanna al risarcimento EL danno;
la , va pertanto condannata al pagamento, a favore dei Controparte_2 Pt_1 ELla somma corrisposta (doc.15 mail e bonifico € 96.723,35) a seguito ELla pronuncia prima resa da questa Corte oramai cassata. A tale importo vanno aggiunti gli interessi che andranno calcolati – così come correttamente ritenuto dal Primo Giudice - nella misura EL 4% annuo in riferimento ad investimenti di basso rischio in titoli di Stato, secondo il parametro indicato dal ctu
(cfr. pag. 9 relazione “Al prezzo di acquisto EL titolo in parola corrisponde un rendimento superiore al 9%, mentre titoli governativi di analoga scadenza ma privi di rischio offrivano rendimenti EL 4% - 5% . Il differenziale costituisce l'extra rendimento che il mercato esprimeva per il maggior rischio ELl'emissione argentina”) dalla data EL 6 dicembre 2012 (data di restituzione alla come precisato cfr. pag. 13 CP_3 comparsa conclusionale) fino al soddisfo. Peraltro, per quanto evidenziato, la sentenza va parzialmente riformata perché va accolto l'appello incidentale;
la parte convenuta in riassunzione va condannata, altresì, al pagamento ELl'ulteriore importo, come quantificato e per nulla contestato, di € 9. 122,50, con interessi al tasso EL 4% dall'1.1.2002 al soddisfo (come richiesto, in assenza di eccezioni sul punto). Le spese di lite seguono la soccombenza ELla parte convenuta in riassunzione e parte appellante avuto riguardo alla precedente fase di appello, Controparte_2 alla presente fase di rinvio e al giudizio di Cassazione – confermando quanto al primo grado l'attribuzione e la quantificazione disposte - e si liquidano, in favore di e Pt_1
parti appellate, appellanti incidentali e parte attrici in riassunzione, CP_1 come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità ELla controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti, avverso la sentenza n. 16701/05 EL Tribunale di Roma, in parziale riforma ELla stessa, in accoglimento ELl'appello incidentale, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla Controparte_2 condanna la al pagamento a favore di e , Controparte_2 Pt_1 CP_1 ELla somma pari ad € 96.723,35 oltre interessi al 4% annui con decorrenza dal 06.12.2012 fino al soddisfo;
condanna la al pagamento a favore di e Controparte_2 Pt_1 CP_1 ELl'ulteriore importo di € 9.122,50, con interessi al tasso EL 4% dall'1.1.2002 al soddisfo;
condanna la al pagamento a favore di e , Controparte_2 Pt_1 CP_1 ELle spese di lite che liquida per la precedente fase di appello in € 9.991,00, per la presente fase di rinvio in €. 9.991,00 ed in complessivi € 7.655/00 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura EL 15%. Roma, così deciso nella camera di consiglio EL 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino