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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LL TO AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 350/2022 R.G. tra cf: in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Alberto Giaconia e Antonino Gitto, per procura speciale su foglio separato in atti;
attrice in riassunzione contro
(cf: , rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dagli avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino;
e
( , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_3 dall'avv. Patrizia Dugo;
convenuti in riassunzione
All'udienza collegiale del 30 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 295 del 2013 il Tribunale di Siracusa, ritenuto - per le ragioni ivi indicate - l'illegittimo addebito, sul conto corrente bancario n. 017993.25 intrattenuto da , presso la (poi Controparte_2 Controparte_3 [...]
oggi , in relazione Controparte_4 Parte_1 al periodo ricompreso dal 29.3.94 al 13.1.97, di somme a titolo di interessi ultralegali pattuiti tramite generico rinvio agli usi su piazza, anatocistica capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non oggetto di pattuizione per iscritto, nonché rideterminato (in ordine di valuta) il saldo reale di c/c escludendo tali addebiti, ha condannato a Controparte_5 restituire a la somma di €.121.852,71, oltre interessi. Controparte_2
Questa Corte di appello, con sentenza n. 1373 del 17.5.2019, ha rigettato l'appello proposto alla sentenza di primo grado da Parte_1 confermando - per quanto qui ancora d'interesse - la genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellante, per tal modo condividendo, quindi,
l'impostazione del giudice di primo grado in ordine alla necessità che l'eccezione di prescrizione sia supportata da idonea allegazione in merito alla natura solutoria dei versamenti effettuati in conto, in ragione del superamento del limite di affidamento riconosciuto.
La Suprema Corte, adita dalla con ordinanza n. 37330/2021 del 5.10.2021, Pt_1 ha cassato la sentenza d'appello, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, siccome non conforme al principio di diritto, recepito dal giudice di legittimità, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Il giudice di legittimità ha, pertanto, rimesso le parti innanzi a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame.
ha così riassunto il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con atto di CP_6 citazione notificato, a mezzo posta, con plico spedito il 25.2.2013 ad , CP_1
e nella (ritenuta) qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 5.10.2018. , costituendosi in Controparte_2 CP_1 giudizio, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario; del pari. e Parte_2 Parte_3
hanno affermato di essere semplici chiamati all'eredità di
[...] CP_2
, come tali non legittimati, non avendo accettato l'eredità.
[...]
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa all'udienza del
30.5.2025 era posta in decisione.
Compiuti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti di e , per difetto di legittimazione Parte_2 Parte_3 passiva, avendo essi rinunciato all'eredità del padre in data 14.12.2023, CP_2 come da documentazione in atti.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 110 c.p.c., secondo cui, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, presuppone che il soggetto intervenuto o convenuto nel giudizio sia in possesso della qualità di erede, la quale non si acquista per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito della accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte del chiamato: in mancanza di tale accettazione o in presenza di una rinuncia all'eredità, deve pertanto escludersi la stessa legitimatio ad causam del chiamato, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità, determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. VI, 10/04/2017, n. 9225; Cass., Sez. I, 20/06/ 2006, n.
14266; Cass., Sez. V, 30/07/2014, n. 17295). Di contro, va respinta l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam di CP_1
. Va detto, anzitutto, che “il chiamato all'eredità, che abbia accettato con
[...] beneficio d'inventario, assume la qualità di erede”, salva l'opponibilità del limite di responsabilità intra vires hereditatis (Cass. n. 4373 del 9/7/1980).
A ciò si aggiunga che la ha provato di aver accettato l'eredità del coniuge CP_1 defunto in data 25.7.2019, come da atto notarile dalla stessa prodotto (nel quale la peraltro, “dichiara che di compendio della eredità non vi sono immobili”, ma CP_1 nulla dichiara in ordine ai beni mobili), ma non anche di aver redatto il necessario inventario nel termine di legge. La mancanza di prova di tale adempimento comporta che essa debba considerarsi erede puro e semplice e, dunque, tenuta a rispondere dei debiti del de cuius, senza alcuna limitazione intra vires hereditatis.
Difatti, mentre in passato la Corte di legittimità reputava che la tardiva esecuzione dell'inventario fosse idonea a determinare un'ipotesi di decadenza dagli effetti della accettazione beneficiata (Cass. n. 11084/1993), la giurisprudenza successiva (Cass.
n. 16739/2005, sul solco di Cass. n. 11030/2003) ha affermato che l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti;
invero, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, condizionata anche alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487,
488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito;
le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro un certo termine non collegano, pertanto, al suo inutile decorso un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre, come conseguenza, che l'erede viene considerato accettante puro e semplice;
mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente a condotte, necessariamente successive alla redazione dell'inventario (vedasi Cass. n.7477/18,
Cass. n. 36459/23, Cass. n. 19010/24). Ne consegue che l'erede che intenda avvalersi del beneficio è tenuto a provare, in positivo, la tempestiva redazione dell'inventario, rappresentando la stessa un elemento costitutivo del relativo beneficio (in motivazione si veda anche Cass. n.
14442/2019).
Non avendo la fornito prova circa l'effettiva redazione dell'inventario nel CP_1 termine di legge, essa va considerata erede puro e semplice.
2.) Passando al merito, questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare l'eventuale somma da corrispondersi al correntista che risulterà dalla detrazione dal saldo “reale” del conto (siccome determinato dalla consulenza in atti al fascicolo di primo grado, per il periodo ricompreso dal 29.3.1994 al 13.1.1997, alla stregua dei criteri seguiti in ottemperanza al mandato a suo tempo conferito dal tribunale) delle rimesse ripetibili ma prescritte (tali dovendo considerarsi quelle “rimesse in conto di natura solutoria”, secondo i principi elaborati dalla S.C. a partire da SU 24418/2010, e dunque tutti i versamenti sul conto qualora questo risulti in passivo o in extra fido, laddove il ctu dovesse riscontrare l'esistenza di un affidamento ed il suo preciso ammontare dagli estratti conto o dall'ulteriore documentazione contabile allegata), eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione
(3.1.2007) e dunque in epoca antecedente al 3.1.1997.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo giudizio di rinvio ha, anzitutto, appurato che il rapporto di conto corrente n. 017993.25 per cui è controversia “è stato considerato privo di affidamento, con la conseguenza che tutte le rimesse ivi rilevate hanno esclusivamente funzione solutoria, atteso che in atti non vi è alcuna documentazione riferibile ad eventuali affidamenti concessi dalla banca, riguardo ai quali nessuna utile indicazione è ritraibile nemmeno dalla disamina degli estratti conto sebbene questi ultimi riportino per tutto il periodo in esame dei consistenti debitori”.
Indi, il ctu ha concluso che tutte le competenze addebitate dalla banca sino al
30.1.1997 sono irripetibili, perché prescritte. Dal saldo creditore in favore del correntista, alla data del 13.1.1997, di £.
235.939.749 (pari ad €. 121.852,71), quale risultante dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado (importo dato dalla somma algebrica della sorte capitale a credito di £. 535.930.079 nonché degli interessi passivi ed attivi - questi ultimi al netto delle ritenute di legge - riliquidati e non capitalizzati ammontanti a £.
299.990.330), il ctu ha, quindi, provveduto a sottrarre algebricamente l'indebito prescritto, pari a complessive £. 276.367.209, ossia €. 142.731,75 in moneta attuale
(importo dato dalla differenza tra le competenze di £. 577.054.211 addebitate dalla banca pagate con le rimesse solutorie prescritte determinate al 31.12.1996 in complessivi £.
3.174.274.208 ed i corrispondenti interessi riliquidati dal ctu in £.
300.687.002).
Per tal modo, concludendo per l'integrale azzeramento del saldo creditorio accertato dalla consulenza espletata in primo grado e recepito dalla sentenza n.
295/2013 del tribunale aretuseo.
Tali conclusioni vanno recepite, dovendo, invece, disattendersi la rielaborazione del saldo a credito della correntista alla data del 13.1.1997 in £.271.248.789 (pari ad
€. 140.088,31), di cui alla “II ipotesi conteggio alternativo” della relazione di ctu
(saldo che, depurato dell'indebito prescritto, comporterebbe un credito a favore del correntista pari ad £. 429.144 ossia €. 221,64). Tale rielaborazione del saldo di c/c a favore del correntista - frutto della correzione di errori di calcolo addebitati alla consulenza espletata in primo grado - risulta, infatti, preclusa dal giudicato interno, non avendo il impugnato la sentenza di primo grado, in punto di CP_2 rideterminazione del saldo di conto corrente.
Pertanto, in riforma della sentenza n. 295/2013 del Tribunale di Siracusa, la domanda di ripetizione di indebito proposta da va respinta. Controparte_2
, quale erede, va pertanto condannata alla restituzione - in conformità CP_1 alla domanda proposta dalla banca con l'atto riassuntivo del giudizio - di quanto dalla Contr versato a in forza della sentenza di primo grado, giusta Controparte_2 ordinanza di assegnazione di somme del GE del 26.7.2013, pari a complessivi €.
169.631,13, con gli interessi legali dal pagamento (Cass. n. 25589/2010). Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e, dunque, del rigetto della domanda attorea di ripetizione d'indebito, sia pure a fronte dell'addebito sul conto corrente di somme non dovute, nonché delle incertezze interpretative, al tempo della proposizione della domanda, sulla questione della specificità dell'eccezione di prescrizione, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per un mezzo e, per la parte residua, vanno poste a carico di , liquidate applicati i CP_1 parametri minimi dalle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022 (per tutti i gradi di giudizio: Cass. n.19989/21), avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata.
Va disposta la compensazione integrale delle spese del presente grado tra la banca ed i germani , tenuto conto che la rinunzia all'eredità è intervenuta solo CP_2 nel corso del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma della appellata sentenza n. 295/2013, pubblicata il 28 febbraio 2013, del Tribunale di Catania, rigetta la domanda di ripetizione d'indebito proposta da
; Controparte_2 per l'effetto condanna , quale erede di , a CP_1 Controparte_2 restituire a la somma di €.169.631,13 Parte_1 percepita dal dante causa in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
compensa per un mezzo tra e CP_1 Parte_1 le spese di tutti i gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna la al pagamento CP_1 in favore della della residua metà, che liquida in €.3.526,00 quanto al giudizio Pt_1 di primo grado, €.2.499,00 quanto al giudizio di appello, €.1.914,50 quanto al giudizio di cassazione, €.3.580,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
compensa interamente le spese del presente grado tra , CP_6 Parte_2
e .
[...] Parte_3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NR Rao LL TO AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LL TO AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 350/2022 R.G. tra cf: in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Alberto Giaconia e Antonino Gitto, per procura speciale su foglio separato in atti;
attrice in riassunzione contro
(cf: , rappresentata e difesa, per CP_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dagli avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino;
e
( , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_3 dall'avv. Patrizia Dugo;
convenuti in riassunzione
All'udienza collegiale del 30 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 295 del 2013 il Tribunale di Siracusa, ritenuto - per le ragioni ivi indicate - l'illegittimo addebito, sul conto corrente bancario n. 017993.25 intrattenuto da , presso la (poi Controparte_2 Controparte_3 [...]
oggi , in relazione Controparte_4 Parte_1 al periodo ricompreso dal 29.3.94 al 13.1.97, di somme a titolo di interessi ultralegali pattuiti tramite generico rinvio agli usi su piazza, anatocistica capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non oggetto di pattuizione per iscritto, nonché rideterminato (in ordine di valuta) il saldo reale di c/c escludendo tali addebiti, ha condannato a Controparte_5 restituire a la somma di €.121.852,71, oltre interessi. Controparte_2
Questa Corte di appello, con sentenza n. 1373 del 17.5.2019, ha rigettato l'appello proposto alla sentenza di primo grado da Parte_1 confermando - per quanto qui ancora d'interesse - la genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellante, per tal modo condividendo, quindi,
l'impostazione del giudice di primo grado in ordine alla necessità che l'eccezione di prescrizione sia supportata da idonea allegazione in merito alla natura solutoria dei versamenti effettuati in conto, in ragione del superamento del limite di affidamento riconosciuto.
La Suprema Corte, adita dalla con ordinanza n. 37330/2021 del 5.10.2021, Pt_1 ha cassato la sentenza d'appello, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, siccome non conforme al principio di diritto, recepito dal giudice di legittimità, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Il giudice di legittimità ha, pertanto, rimesso le parti innanzi a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame.
ha così riassunto il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con atto di CP_6 citazione notificato, a mezzo posta, con plico spedito il 25.2.2013 ad , CP_1
e nella (ritenuta) qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 5.10.2018. , costituendosi in Controparte_2 CP_1 giudizio, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario; del pari. e Parte_2 Parte_3
hanno affermato di essere semplici chiamati all'eredità di
[...] CP_2
, come tali non legittimati, non avendo accettato l'eredità.
[...]
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa all'udienza del
30.5.2025 era posta in decisione.
Compiuti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è quindi pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti di e , per difetto di legittimazione Parte_2 Parte_3 passiva, avendo essi rinunciato all'eredità del padre in data 14.12.2023, CP_2 come da documentazione in atti.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 110 c.p.c., secondo cui, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, presuppone che il soggetto intervenuto o convenuto nel giudizio sia in possesso della qualità di erede, la quale non si acquista per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito della accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte del chiamato: in mancanza di tale accettazione o in presenza di una rinuncia all'eredità, deve pertanto escludersi la stessa legitimatio ad causam del chiamato, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità, determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. VI, 10/04/2017, n. 9225; Cass., Sez. I, 20/06/ 2006, n.
14266; Cass., Sez. V, 30/07/2014, n. 17295). Di contro, va respinta l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam di CP_1
. Va detto, anzitutto, che “il chiamato all'eredità, che abbia accettato con
[...] beneficio d'inventario, assume la qualità di erede”, salva l'opponibilità del limite di responsabilità intra vires hereditatis (Cass. n. 4373 del 9/7/1980).
A ciò si aggiunga che la ha provato di aver accettato l'eredità del coniuge CP_1 defunto in data 25.7.2019, come da atto notarile dalla stessa prodotto (nel quale la peraltro, “dichiara che di compendio della eredità non vi sono immobili”, ma CP_1 nulla dichiara in ordine ai beni mobili), ma non anche di aver redatto il necessario inventario nel termine di legge. La mancanza di prova di tale adempimento comporta che essa debba considerarsi erede puro e semplice e, dunque, tenuta a rispondere dei debiti del de cuius, senza alcuna limitazione intra vires hereditatis.
Difatti, mentre in passato la Corte di legittimità reputava che la tardiva esecuzione dell'inventario fosse idonea a determinare un'ipotesi di decadenza dagli effetti della accettazione beneficiata (Cass. n. 11084/1993), la giurisprudenza successiva (Cass.
n. 16739/2005, sul solco di Cass. n. 11030/2003) ha affermato che l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti;
invero, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, condizionata anche alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487,
488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito;
le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro un certo termine non collegano, pertanto, al suo inutile decorso un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre, come conseguenza, che l'erede viene considerato accettante puro e semplice;
mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente a condotte, necessariamente successive alla redazione dell'inventario (vedasi Cass. n.7477/18,
Cass. n. 36459/23, Cass. n. 19010/24). Ne consegue che l'erede che intenda avvalersi del beneficio è tenuto a provare, in positivo, la tempestiva redazione dell'inventario, rappresentando la stessa un elemento costitutivo del relativo beneficio (in motivazione si veda anche Cass. n.
14442/2019).
Non avendo la fornito prova circa l'effettiva redazione dell'inventario nel CP_1 termine di legge, essa va considerata erede puro e semplice.
2.) Passando al merito, questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, al fine di determinare l'eventuale somma da corrispondersi al correntista che risulterà dalla detrazione dal saldo “reale” del conto (siccome determinato dalla consulenza in atti al fascicolo di primo grado, per il periodo ricompreso dal 29.3.1994 al 13.1.1997, alla stregua dei criteri seguiti in ottemperanza al mandato a suo tempo conferito dal tribunale) delle rimesse ripetibili ma prescritte (tali dovendo considerarsi quelle “rimesse in conto di natura solutoria”, secondo i principi elaborati dalla S.C. a partire da SU 24418/2010, e dunque tutti i versamenti sul conto qualora questo risulti in passivo o in extra fido, laddove il ctu dovesse riscontrare l'esistenza di un affidamento ed il suo preciso ammontare dagli estratti conto o dall'ulteriore documentazione contabile allegata), eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione
(3.1.2007) e dunque in epoca antecedente al 3.1.1997.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo giudizio di rinvio ha, anzitutto, appurato che il rapporto di conto corrente n. 017993.25 per cui è controversia “è stato considerato privo di affidamento, con la conseguenza che tutte le rimesse ivi rilevate hanno esclusivamente funzione solutoria, atteso che in atti non vi è alcuna documentazione riferibile ad eventuali affidamenti concessi dalla banca, riguardo ai quali nessuna utile indicazione è ritraibile nemmeno dalla disamina degli estratti conto sebbene questi ultimi riportino per tutto il periodo in esame dei consistenti debitori”.
Indi, il ctu ha concluso che tutte le competenze addebitate dalla banca sino al
30.1.1997 sono irripetibili, perché prescritte. Dal saldo creditore in favore del correntista, alla data del 13.1.1997, di £.
235.939.749 (pari ad €. 121.852,71), quale risultante dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado (importo dato dalla somma algebrica della sorte capitale a credito di £. 535.930.079 nonché degli interessi passivi ed attivi - questi ultimi al netto delle ritenute di legge - riliquidati e non capitalizzati ammontanti a £.
299.990.330), il ctu ha, quindi, provveduto a sottrarre algebricamente l'indebito prescritto, pari a complessive £. 276.367.209, ossia €. 142.731,75 in moneta attuale
(importo dato dalla differenza tra le competenze di £. 577.054.211 addebitate dalla banca pagate con le rimesse solutorie prescritte determinate al 31.12.1996 in complessivi £.
3.174.274.208 ed i corrispondenti interessi riliquidati dal ctu in £.
300.687.002).
Per tal modo, concludendo per l'integrale azzeramento del saldo creditorio accertato dalla consulenza espletata in primo grado e recepito dalla sentenza n.
295/2013 del tribunale aretuseo.
Tali conclusioni vanno recepite, dovendo, invece, disattendersi la rielaborazione del saldo a credito della correntista alla data del 13.1.1997 in £.271.248.789 (pari ad
€. 140.088,31), di cui alla “II ipotesi conteggio alternativo” della relazione di ctu
(saldo che, depurato dell'indebito prescritto, comporterebbe un credito a favore del correntista pari ad £. 429.144 ossia €. 221,64). Tale rielaborazione del saldo di c/c a favore del correntista - frutto della correzione di errori di calcolo addebitati alla consulenza espletata in primo grado - risulta, infatti, preclusa dal giudicato interno, non avendo il impugnato la sentenza di primo grado, in punto di CP_2 rideterminazione del saldo di conto corrente.
Pertanto, in riforma della sentenza n. 295/2013 del Tribunale di Siracusa, la domanda di ripetizione di indebito proposta da va respinta. Controparte_2
, quale erede, va pertanto condannata alla restituzione - in conformità CP_1 alla domanda proposta dalla banca con l'atto riassuntivo del giudizio - di quanto dalla Contr versato a in forza della sentenza di primo grado, giusta Controparte_2 ordinanza di assegnazione di somme del GE del 26.7.2013, pari a complessivi €.
169.631,13, con gli interessi legali dal pagamento (Cass. n. 25589/2010). Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e, dunque, del rigetto della domanda attorea di ripetizione d'indebito, sia pure a fronte dell'addebito sul conto corrente di somme non dovute, nonché delle incertezze interpretative, al tempo della proposizione della domanda, sulla questione della specificità dell'eccezione di prescrizione, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per un mezzo e, per la parte residua, vanno poste a carico di , liquidate applicati i CP_1 parametri minimi dalle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022 (per tutti i gradi di giudizio: Cass. n.19989/21), avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata.
Va disposta la compensazione integrale delle spese del presente grado tra la banca ed i germani , tenuto conto che la rinunzia all'eredità è intervenuta solo CP_2 nel corso del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma della appellata sentenza n. 295/2013, pubblicata il 28 febbraio 2013, del Tribunale di Catania, rigetta la domanda di ripetizione d'indebito proposta da
; Controparte_2 per l'effetto condanna , quale erede di , a CP_1 Controparte_2 restituire a la somma di €.169.631,13 Parte_1 percepita dal dante causa in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
compensa per un mezzo tra e CP_1 Parte_1 le spese di tutti i gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna la al pagamento CP_1 in favore della della residua metà, che liquida in €.3.526,00 quanto al giudizio Pt_1 di primo grado, €.2.499,00 quanto al giudizio di appello, €.1.914,50 quanto al giudizio di cassazione, €.3.580,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
compensa interamente le spese del presente grado tra , CP_6 Parte_2
e .
[...] Parte_3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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