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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Emanuela FAVARA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2127/2024 R.G. avente ad oggetto “modifica di condizioni relative al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Coria
- ricorrente - nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio CP_1 C.F._2
Borrometi
- resistente -
e nei confronti di
(c.f. ) CP_2 C.F._3
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha apposto il proprio visto in data 16/04/2025 e in data 24.7.2025) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato il 30/07/2024 e successivamente notificato, – premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1
dalla quale era nato, il 12/11/2005, il figlio e che la CP_1 CP_2 regolamentazione dei rapporti con quest'ultimo era stata stabilita dal Tribunale di Ragusa-ex
Modica con decreto del 20/12/2013, siccome modificato dalla Corte di Appello di Catania, che, con decreto del 4-18.12.2014, aveva recepito l'accordo intervenuto tra le parti con scrittura del
18.11.2014, aumentando il contributo del padre al mantenimento del figlio ad € 300,00 al mese
- chiedeva la revoca, con decorrenza dal giorno 1/12/2023, dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio atteso il CP_2
pagina 1 di 2 raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo, a seguito del suo inserimento in via definitiva nel mondo del lavoro.
Con memoria del 28/10/2024, si costituiva in giudizio la quale prestava CP_1 acquiescenza alla domanda del ricorrente, sicchè in data 29.10.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo di volere:
“- Revocare l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento ed alle Parte_1 spese straordinarie relativi al figlio;
Persona_1
- Dare atto che le parti dichiarano espressamente di aver regolato ogni rapporto, economico o di qualsiasi altra natura e che, pertanto, nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/causale discendente dal detto decreto della Corte di Appello di Catania- Sezione Famiglia e Minori del 4/18.12.2014 a definizione del proc. 552/2013RG (cfr. doc. n. 3 del ricorso) modificativo del decreto reso il 20.12.2013 dal Tribunale di Ragusa -ex Tribunale di Modica nel proc. n.689/2013 R.G.V.G del (cfr. doc. n. 1 del ricorso);
- Dare atto che le spese processuali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e con la loro sottoscrizione i rispettivi procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà”.
Ciò posto, effettivamente emerge ex actis che il figlio , quasi ventenne, ha CP_2 raggiunto l'indipendenza economica, risultando lavorare alle dipendenze dell'impresa “Mojo Bar Tabacchi di Alfano Giorgio”, con la qualifica di apprendista commesso, a decorrere dall'1.12.2023, e percependo una retribuzione mensile media di € 900,00 circa (v. buste paga relative al periodo da dicembre 2023 a maggio 2024).
Ne consegue che va revocato, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (30.7.2024), l'obbligo, posto a carico di , di contribuire al Parte_1 mantenimento – ordinario e straordinario – del figlio , già stabilito con decreto del CP_2
Tribunale di Ragusa-ex Modica in data 20/12/2013, siccome modificato con decreto della Corte di Appello di Catania in data 4-18.12.2014. Dato l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, le spese processuali vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2127/2024 R.G., nella contumacia di , CP_2
REVOCA, con decorrenza dal 30.7.2024, l'obbligo, posto a carico di , di Parte_1 contribuire al mantenimento – ordinario e straordinario – del figlio , già stabilito CP_2 con decreto del Tribunale di Ragusa-ex Modica in data 20/12/2013, siccome modificato con decreto della Corte di Appello di Catania in data 4-18.12.2014.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 5.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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