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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1282/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 30.7.2024, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 12.9.2022 al 31.1.2024, Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato. Ha specificato di aver ricoperto la qualifica di operaio, con mansioni di accoglienza clienti/portierato
(cfr. doc. nn. 2 e 2 bis), dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, in seguito, da giugno 2023, al livello E (cfr. buste paga sub doc.
n. 4). Ha fatto presente, altresì, che per l'intera durata del rapporto lavorativo aveva svolto, nell'ambito dell'appalto in essere tra il datore e l'azienda francese , attività di CP_2
sorveglianza e di controllo presso l'omonimo negozio ubicato nel Comune di Solbiate Arno, occupandosi, in particolare, dell'apertura e della chiusura del locale, dell'accoglienza dei clienti, di verificare che non fossero asportate dai clienti merci differenti rispetto a quelle acquistate. Ha specificato che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base, nell'importo previsto dal CCNL, di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023, con retribuzione lorda oraria di euro 4,72, e di euro 944,00 da giugno 2023, con una retribuzione lorda oraria di euro 5,45 (cfr. doc. n. 4).
Il sig. ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito è stato inferiore alle soglie Pt_1
di povertà assoluta indicate dall'ST (991,60 euro netti per il 2022 e 1.050 euro netti circa per il
2023) nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo. Conseguentemente, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36
Cost: II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 12 settembre 2012 a 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro
12.718,42, di cui 877,13 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 8.834,89, di cui 609,30 a titolo di incidenza sul
TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro12.718,42, ovvero, in gradato subordine, di euro 9.273,96, o di euro 8.834,89, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2024,
o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93
c.p.c.”.
All'udienza del 29.1.2025, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, e, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso termine a parte ricorrente, fino al 31.3.2025, per il deposito di sintetica nota conclusiva. Letta quest'ultima, con la quale il lavoratore ha richiamato quanto già dedotto, allegato e domandato, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a esporre.
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (cfr. Cass. n. 24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che, alla stregua della norma costituzionale,
“ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass. n.
546/2021; Corte d'appello di Milano n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (vedasi ancora Corte d'appello di Milano
n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
Come visto, nel caso di specie il ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di accoglienza clienti/portierato, dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (secondo la relativa declaratoria vi appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato”) e, successivamente, da giugno 2023, al livello E (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”). Nel livello
D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1)
Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, il sig. ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile Pt_1
lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari - di euro 817,14 (retribuzione oraria: euro 4,72; netta: euro 571,37) sino al mese di maggio 2023 e di euro 944,00 (oraria: euro 5,45; netta: euro 660,07) da giugno 2023. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173. Come specificato dal ricorrente, gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per lavoro notturno, oltre che per i rimborsi spese e chilometrici riconosciutigli. Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario
(cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal sig. , garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari Pt_1
anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
La somma corrisposta in applicazione del contratto collettivo del Commercio, per un lavoratore inquadrato al VI livello, era di 1.405,87 euro lordi mensili (983,03 netti) sino al mese di marzo 2023
e di 1.430,20 euro lordi (1.000,04 netti) da aprile 2023.
Il CCNL Multiservizi – Servizi di Pulizia, per un lavoratore di II livello, prevedeva 1.243,50 euro lordi
(869,50 netti) fino a giugno 2023 ed euro 1.273,50 (890,47 netti) da luglio 2023.
Il contratto collettivo dei Proprietari di fabbricati, per un lavoratore inquadrato al livello D1, nel periodo dedotto in giudizio prevedeva un importo di 1.276,47 euro lordi (e non di 1.355,11 euro come indicati nel ricorso;
si vedano le tabelle retributive di cui al doc. n. 10), per una somma netta pari a euro 892,56.
La retribuzione corrisposta, di circa 12.000,00 euro annui, risulta sensibilmente inferiore, considerando gli emolumenti minimi tabellari, a quella che il lavoratore avrebbe percepito con l'applicazione degli altri contratti collettivi: euro 20.022,80 lordi in base al CCNL Commercio, per il
VI livello, cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri;
euro 17.829,00 in base ai minimi riconosciuti da luglio 2023 dal CCNL Multiservizi per i dipendenti del II livello;
euro 17.870,58 lordi, secondo i minimi stabiliti da luglio 2022 dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai contratti collettivi menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri CCNL, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata al lavoratore della presunzione di non conformità all'art. 36 della
Costituzione (anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative). Deve rimarcarsi,
d'altronde, che parte convenuta, rimanendo contumace, non ha contestato l'astratta applicabilità dei trattamenti retributivi indicati dai diversi contratti ai medesimi settori contemplati dal CCNL
Servizi Fiduciari né la provenienza da associazioni sindacali parimenti rappresentative.
La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza. Al riguardo deve considerarsi anche il rilievo secondo cui, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, con il CCNL Servizi Fiduciari si ottengono gli importi netti di euro 571,37 sino al mese di maggio 2023 e di euro 660,07 per il periodo successivo, entrambi inferiori alle soglie di povertà assoluta individuate dall'ST.
Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità della clausola degli artt. 23 e 24 di cui al Titolo IX (“Trattamento economico”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende
a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24; - eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.
25”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del
CCNL Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
lo stesso rientra tra quelli indicati dal lavoratore nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal
CCNL Servizi Fiduciari;
la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello E del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata (incontestata stante la contumacia di parte convenuta): “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi:
(…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia. (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il sig. ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo Pt_1
che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi
Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul T.F.R., per il periodo dal 12.9.2022 al
31.1.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della
Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto,
in applicazione dell'art. 36 Cost. dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal
12.9.2022 al 31.1.2024;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate dal 12.9.2022 al 31.1.2024, e, per l'effetto,
condanna la società convenuta contumace a corrispondere al ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1282/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 30.7.2024, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 12.9.2022 al 31.1.2024, Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato. Ha specificato di aver ricoperto la qualifica di operaio, con mansioni di accoglienza clienti/portierato
(cfr. doc. nn. 2 e 2 bis), dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, in seguito, da giugno 2023, al livello E (cfr. buste paga sub doc.
n. 4). Ha fatto presente, altresì, che per l'intera durata del rapporto lavorativo aveva svolto, nell'ambito dell'appalto in essere tra il datore e l'azienda francese , attività di CP_2
sorveglianza e di controllo presso l'omonimo negozio ubicato nel Comune di Solbiate Arno, occupandosi, in particolare, dell'apertura e della chiusura del locale, dell'accoglienza dei clienti, di verificare che non fossero asportate dai clienti merci differenti rispetto a quelle acquistate. Ha specificato che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base, nell'importo previsto dal CCNL, di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023, con retribuzione lorda oraria di euro 4,72, e di euro 944,00 da giugno 2023, con una retribuzione lorda oraria di euro 5,45 (cfr. doc. n. 4).
Il sig. ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito è stato inferiore alle soglie Pt_1
di povertà assoluta indicate dall'ST (991,60 euro netti per il 2022 e 1.050 euro netti circa per il
2023) nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo. Conseguentemente, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36
Cost: II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 12 settembre 2012 a 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro
12.718,42, di cui 877,13 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 8.834,89, di cui 609,30 a titolo di incidenza sul
TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro12.718,42, ovvero, in gradato subordine, di euro 9.273,96, o di euro 8.834,89, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 12 settembre 2022 al 31 gennaio 2024,
o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93
c.p.c.”.
All'udienza del 29.1.2025, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, e, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso termine a parte ricorrente, fino al 31.3.2025, per il deposito di sintetica nota conclusiva. Letta quest'ultima, con la quale il lavoratore ha richiamato quanto già dedotto, allegato e domandato, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a esporre.
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (cfr. Cass. n. 24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che, alla stregua della norma costituzionale,
“ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass. n.
546/2021; Corte d'appello di Milano n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (vedasi ancora Corte d'appello di Milano
n. 580/2022; Corte d'appello di Milano n. 695/2021).
Come visto, nel caso di specie il ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di accoglienza clienti/portierato, dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (secondo la relativa declaratoria vi appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato”) e, successivamente, da giugno 2023, al livello E (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”). Nel livello
D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1)
Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, il sig. ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile Pt_1
lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari - di euro 817,14 (retribuzione oraria: euro 4,72; netta: euro 571,37) sino al mese di maggio 2023 e di euro 944,00 (oraria: euro 5,45; netta: euro 660,07) da giugno 2023. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173. Come specificato dal ricorrente, gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per lavoro notturno, oltre che per i rimborsi spese e chilometrici riconosciutigli. Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario
(cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal sig. , garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari Pt_1
anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
La somma corrisposta in applicazione del contratto collettivo del Commercio, per un lavoratore inquadrato al VI livello, era di 1.405,87 euro lordi mensili (983,03 netti) sino al mese di marzo 2023
e di 1.430,20 euro lordi (1.000,04 netti) da aprile 2023.
Il CCNL Multiservizi – Servizi di Pulizia, per un lavoratore di II livello, prevedeva 1.243,50 euro lordi
(869,50 netti) fino a giugno 2023 ed euro 1.273,50 (890,47 netti) da luglio 2023.
Il contratto collettivo dei Proprietari di fabbricati, per un lavoratore inquadrato al livello D1, nel periodo dedotto in giudizio prevedeva un importo di 1.276,47 euro lordi (e non di 1.355,11 euro come indicati nel ricorso;
si vedano le tabelle retributive di cui al doc. n. 10), per una somma netta pari a euro 892,56.
La retribuzione corrisposta, di circa 12.000,00 euro annui, risulta sensibilmente inferiore, considerando gli emolumenti minimi tabellari, a quella che il lavoratore avrebbe percepito con l'applicazione degli altri contratti collettivi: euro 20.022,80 lordi in base al CCNL Commercio, per il
VI livello, cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri;
euro 17.829,00 in base ai minimi riconosciuti da luglio 2023 dal CCNL Multiservizi per i dipendenti del II livello;
euro 17.870,58 lordi, secondo i minimi stabiliti da luglio 2022 dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai contratti collettivi menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri CCNL, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata al lavoratore della presunzione di non conformità all'art. 36 della
Costituzione (anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative). Deve rimarcarsi,
d'altronde, che parte convenuta, rimanendo contumace, non ha contestato l'astratta applicabilità dei trattamenti retributivi indicati dai diversi contratti ai medesimi settori contemplati dal CCNL
Servizi Fiduciari né la provenienza da associazioni sindacali parimenti rappresentative.
La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza. Al riguardo deve considerarsi anche il rilievo secondo cui, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, con il CCNL Servizi Fiduciari si ottengono gli importi netti di euro 571,37 sino al mese di maggio 2023 e di euro 660,07 per il periodo successivo, entrambi inferiori alle soglie di povertà assoluta individuate dall'ST.
Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità della clausola degli artt. 23 e 24 di cui al Titolo IX (“Trattamento economico”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende
a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24; - eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art.
25”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del
CCNL Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
lo stesso rientra tra quelli indicati dal lavoratore nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal
CCNL Servizi Fiduciari;
la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello E del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata (incontestata stante la contumacia di parte convenuta): “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi:
(…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia. (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il sig. ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo Pt_1
che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi
Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul T.F.R., per il periodo dal 12.9.2022 al
31.1.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
dichiara la nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della
Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto,
in applicazione dell'art. 36 Cost. dichiara il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal
12.9.2022 al 31.1.2024;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 9.273,96, di cui 639,58 a titolo di incidenza sul T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate dal 12.9.2022 al 31.1.2024, e, per l'effetto,
condanna la società convenuta contumace a corrispondere al ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condanna la società convenuta contumace al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari