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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 23.06.2025
N. 2721/2023 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Casadonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Gabriele Falloppia, 53
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefano Lucchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via C. Battisti, 5
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2744/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 23.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Pag. 2 di 5 citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2744/2022 per l'importo di €
2.254,25= per canoni non corrisposti, eccependo la tardiva notifica del decreto ingiuntivo oltre i 60 giorni dall'emissione ed asserendo, nel merito, che nulla era dovuto a causa dei danni subiti per infiltrazioni d'acqua in data 03.08.2020, quantificati in € 3.200,00=, ed in forza di un accordo di compensazione dei danni coi cannoni locatizi.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda del ricorrente, in quanto infondata e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Anzitutto, la eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notifica è infondata, atteso che agli atti è emersa l'impossibilità di procedere alla notifica nei termini, a causa della irreperibilità dell'opponente a seguito del cambio di residenza, nonché della cancellazione dell'impresa, come già accertato dal giudice che ha disposto la rimessione nei termini per la rinotifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, alcun danno lamentato nell'attività svolta dal conduttore è stato da questi provato, atteso che l'immobile, tra l'altro, veniva preso in locazione soprattutto non par attività lavorativa, quanto per “attività di hobbistica e magazzino di sostanze non pericolose”.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere della prova incombe sul conduttore che deve dimostrare appunto i danni subiti ed il nesso causale.
Inoltre, le infiltrazioni d'acqua si sono verificate a causa di eventi atmosferici straordinari, così come evidenziato dal perito della compagnia assicurativa della locatrice: “…infiltrazioni d'acqua piovana a seguito di evento meteo di carattere eccezionale all'interno del capannone assicurato;
non sono emerse rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti ed ai serramenti richieste dalla polizza per
Pag. 3 di 5 l'operatività della garanzia…” (doc. n. 8 comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende che il conduttore non ha assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare i danni subiti, che questi non siano dipesi da negligenza e cattiva gestione dell'immobile e che siano dipesi, tenuto conto dell'art. 1588 c.c., da problemi strutturali dell'immobile, che pare, invece, non sussistessero.
E comunque il contatto prevedeva all'art. 13 del contratto che “il conduttore assume l'impegno di assicurare e mantenere assicurato per tutta la durata del contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna,
a sue spese e presso una compagnia di suo gradimento, il contenuto dell'immobile”; impegno che il conduttore non assumeva.
Viepiù che non vi è prova di un accordo sulla compensazione dei canoni dovuti con i presunti danni subiti, come dedotto dall'opponente.
Inoltre, non pare configurarsi un abuso dello strumento processuale da parte della convenuta, avendo questa dapprima ottenuto il decreto ingiuntivo per le mensilità non corrisposte e successivamente, stante il perdurare della morosità, protrattasi fino al rilascio dell'immobile, intrapreso legittimamente l'azione di sfratto per morosità.
Quanto, invece, alla sostituzione del lucchetto del cancello, parte convenuta opposta non ha apportato alcun supporto probatorio sulla necessità di sostituirlo, così come non ha dato prova di aver tentato la consegna delle nuove chiavi al conduttore, per quanto quest'ultimo fosse già irreperibile e non avesse, di contro, dato prova degli asseriti danni subiti.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti, del comportamento processuale delle stesse, della sola disponibilità della convenuta opposta ad aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2,
Pag. 4 di 5 con la conseguente condanna di parte opponente ad 1/2 residuo in favore della convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2721/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n.2744/2022, che viene confermato;
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di in favore di Parte_1 CP_1 di 1/2 residuo che liquida, a compensazione già operata, in € 1.271,00=, oltre accessori.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 23.06.2025
N. 2721/2023 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Casadonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Gabriele Falloppia, 53
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefano Lucchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via C. Battisti, 5
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2744/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 23.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Pag. 2 di 5 citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2744/2022 per l'importo di €
2.254,25= per canoni non corrisposti, eccependo la tardiva notifica del decreto ingiuntivo oltre i 60 giorni dall'emissione ed asserendo, nel merito, che nulla era dovuto a causa dei danni subiti per infiltrazioni d'acqua in data 03.08.2020, quantificati in € 3.200,00=, ed in forza di un accordo di compensazione dei danni coi cannoni locatizi.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda del ricorrente, in quanto infondata e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Anzitutto, la eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notifica è infondata, atteso che agli atti è emersa l'impossibilità di procedere alla notifica nei termini, a causa della irreperibilità dell'opponente a seguito del cambio di residenza, nonché della cancellazione dell'impresa, come già accertato dal giudice che ha disposto la rimessione nei termini per la rinotifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, alcun danno lamentato nell'attività svolta dal conduttore è stato da questi provato, atteso che l'immobile, tra l'altro, veniva preso in locazione soprattutto non par attività lavorativa, quanto per “attività di hobbistica e magazzino di sostanze non pericolose”.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere della prova incombe sul conduttore che deve dimostrare appunto i danni subiti ed il nesso causale.
Inoltre, le infiltrazioni d'acqua si sono verificate a causa di eventi atmosferici straordinari, così come evidenziato dal perito della compagnia assicurativa della locatrice: “…infiltrazioni d'acqua piovana a seguito di evento meteo di carattere eccezionale all'interno del capannone assicurato;
non sono emerse rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti ed ai serramenti richieste dalla polizza per
Pag. 3 di 5 l'operatività della garanzia…” (doc. n. 8 comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende che il conduttore non ha assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare i danni subiti, che questi non siano dipesi da negligenza e cattiva gestione dell'immobile e che siano dipesi, tenuto conto dell'art. 1588 c.c., da problemi strutturali dell'immobile, che pare, invece, non sussistessero.
E comunque il contatto prevedeva all'art. 13 del contratto che “il conduttore assume l'impegno di assicurare e mantenere assicurato per tutta la durata del contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna,
a sue spese e presso una compagnia di suo gradimento, il contenuto dell'immobile”; impegno che il conduttore non assumeva.
Viepiù che non vi è prova di un accordo sulla compensazione dei canoni dovuti con i presunti danni subiti, come dedotto dall'opponente.
Inoltre, non pare configurarsi un abuso dello strumento processuale da parte della convenuta, avendo questa dapprima ottenuto il decreto ingiuntivo per le mensilità non corrisposte e successivamente, stante il perdurare della morosità, protrattasi fino al rilascio dell'immobile, intrapreso legittimamente l'azione di sfratto per morosità.
Quanto, invece, alla sostituzione del lucchetto del cancello, parte convenuta opposta non ha apportato alcun supporto probatorio sulla necessità di sostituirlo, così come non ha dato prova di aver tentato la consegna delle nuove chiavi al conduttore, per quanto quest'ultimo fosse già irreperibile e non avesse, di contro, dato prova degli asseriti danni subiti.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti, del comportamento processuale delle stesse, della sola disponibilità della convenuta opposta ad aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2,
Pag. 4 di 5 con la conseguente condanna di parte opponente ad 1/2 residuo in favore della convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2721/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n.2744/2022, che viene confermato;
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di in favore di Parte_1 CP_1 di 1/2 residuo che liquida, a compensazione già operata, in € 1.271,00=, oltre accessori.
Modena, 23 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5