Art. 1.
Il contributo annuo concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280 , a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare e' portato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1969.
Il contributo annuo concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280 , a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare e' portato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1969.