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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1461/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9209/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Tribunale Catania - Piazza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
IT IU Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 7847 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 02 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'atto di irrogazione sanzioni n. 007847/2024, relativa a omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato 2017, notificata il 11 Settembre 2024, recante la somma di euro 336,00 e contro
IT IU s.p.a. e Ministero della IU.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Illegittimita' delle sanzioni irrogate per tempestivo assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 07.08.2017 incardinava innanzi al Tribunale Civile di Catania il giudizio avente RG n. 14042/2017, versando, appena 20 giorni dopo l'iscrizione a ruolo – in base al valore della causa - il contributo unificato dell'importo di € 168,00 identificato al n. 01161164576445 del 28.07.2017 e la marca da bollo di € 27,00 identificata al n. 01161164576399 del 28.07.2017. Per quanto sopra esposto e documentato è evidente l'errore in cui sono incorse le parti resistenti e si chiede l'annullamento dell'atto opposto.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio IT IU s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'avviso di pagamento impugnato è stato disposto ex art. 16 D.P.R. n. 115/02 per l'omesso versamento del contributo unificato richiesto con invito - Numero Registro Recupero Crediti 000501/2022 - notificato, ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in data 04.03.2022. in subordine, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni atteso che l'atto impugnato è stato disposto in forza dell'art. 16 comma 1 bis DPR 115/02 che testualmente In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/86, esclusa la detrazione ivi prevista;
l'art. 71 del testo unico a sua volta prevede … si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta e dunque, poiché il contributo originariamente dovuto ammontava ad € 168,00, coerente con la disposizione normativa appare l'importo richiesto. Quanto al fatto che il ricorrente non fosse tenuto al pagamento del contributo unificato la contestazione risulta: - intempestiva atteso che avrebbero dovuto esser avanzata in sede di opposizione all'avviso di pagamento sotteso all'atto per cui è causa, opposizione da proporsi entro 30 gg. decorrenti dalla notifica, avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente, il 4.3.2022, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Dunque, non vi è alcun dubbio circa la legittimità della richiesta di pagamento.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Si costituisce in giudizio Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La ricorrente con il ricorso de quo chiama in giudizio, oltre che il Ministero della IU, l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Catania e IT IU S.p.A., anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Orbene, proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 247 comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 , a nessuna delle “altre parti resistenti chiamate in giudizio” sopra menzionate compete direttamente o indirettamente la gestione del contributo unificato relativo ai giudizi iscritti a ruolo presso il Tribunale di Catania. Si rende opportuno evidenziare che, nell'ambito del processo civile, l'attività di verifica, ai sensi degli articoli 15, 16, 247 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, del contributo unificato, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1 e ss., del medesimo
D.P.R. e ritenuto omesso o versato in misura insufficiente in relazione ai ricorsi proposti davanti ai Tribunali
e alle Corti di Appello, è di esclusiva competenza degli Uffici preposti presso i citati organi di IU
Ordinaria che, come previsto da apposita convezione, per l'attività di recupero si avvalgono di IT
IU S.p.A..
Ne consegue che, essendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze estraneo al rapporto tributario controverso tra i ricorrenti e l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Catania, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio dello stesso Ministero per carenza di legittimazione passiva ovvero, in subordine, dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro un soggetto non legittimato.
Inoltre, la medesima ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese del giudizio avendo citato inutilmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze che - al fine di tutelare i propri interessi - è stato obbligato a costituirsi in giudizio sopportando le relative spese.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 12 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla legittimazione passiva del MEF-DGT e sulla richiesta di estromissione, l'eccezione del MEF-DGT è fondata. La controversia ha ad oggetto contributo unificato e conseguente sanzione relativi a un giudizio civile incardinato innanzi al Tribunale di Catania. La disciplina del DPR n.115/2002 individua l'ufficio competente nella struttura presso l'ufficio giudiziario in cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento/ integrazione: l'art.247 DPR 115/2002 attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione all'ufficio presso il magistrato ove è depositato l'atto cui si collega il pagamento/integrazione del contributo;
l'art.248
DPR 115/2002 prevede che sia l'ufficio a notificare l'invito al pagamento nei casi di omesso/insufficiente versamento. Ne consegue che il MEF-DGT non risulta titolare della gestione del contributo unificato “civile” relativo a giudizi dinanzi al Tribunale ordinario, né si configura, in relazione a tale rapporto, una sua legittimazione processuale passiva. Pertanto, va disposta l'estromissione del MEF-DGT dal giudizio.
Sussistono giusti motivi (natura della materia, pluralità di amministrazioni evocate e assetto non immediatamente univoco per il contribuente) per disporre la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e il MEF-DGT estromesso.
Dalla ricostruzione difensiva e dalla documentazione richiamata dalle parti resistenti emerge che l'atto sanzionatorio impugnato (RRC 007847/2024) si innesta su una precedente attività di recupero concernente il contributo unificato ritenuto omesso/insufficiente, preceduta da invito al pagamento ex art.248 DPR 115/2002 (RRC 000501/2022), notificato in data 04.03.2022. La contestazione oggi proposta dalla ricorrente investe, nella sostanza, il presupposto stesso dell'obbligazione (asserito pagamento già avvenuto all'atto dell'iscrizione a ruolo). Tuttavia, secondo la struttura del sistema delineato dal DPR 115/2002, tale censura avrebbe dovuto essere tempestivamente articolata in sede di impugnazione dell'atto presupposto (invito ex art.248), poiché la mancata contestazione nei tempi previsti comporta la stabilizzazione della pretesa e la conseguente preclusione a rimettere in discussione, in sede di impugnazione dell'atto conseguenziale, questioni già definibili con l'atto precedente. Pertanto, le doglianze sulla debenza del contributo (e, conseguentemente, sulla sanzione) non conducono all'annullamento dell'atto impugnato.
Sulla sanzione ex art.16, co.
1-bis, DPR 115/2002, l'atto impugnato risulta coerente con il meccanismo previsto dall'art.16, comma 1-bis, DPR 115/2002, che ricollega all'omesso/parziale pagamento l'applicazione della sanzione amministrativa secondo il rinvio normativo ivi contenuto. Ne deriva che, una volta consolidata la pretesa relativa al contributo unificato a monte (per le ragioni sopra esposte), il provvedimento sanzionatorio non presenta vizi idonei a determinarne l'annullamento.
Pur a fronte del rigetto del ricorso, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese anche nei confronti di IT IU S. p. A. , in considerazione: della peculiarità della materia (contributo unificato “civile” gestito in ambito giudiziario ordinario ma devoluto alla giurisdizione tributaria quanto all'impugnazione degli atti), della stratificazione degli atti (invito ex art.248 e successivo atto sanzionatorio), della pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti (uffici giudiziari/Ministeri/società concessionaria), che può ingenerare incertezza in ordine all'esatta individuazione del contraddittorio e delle censure utilmente proponibili.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze – Direzione della IU Tributaria, per carenza di legittimazione passiva;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e il MEF-DGT;
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto/avviso Registro Recupero Crediti 007847/2024;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed IT IU S.p.A.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di IU Tributaria di Primo
Grado di Catania il 12 Febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9209/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Tribunale Catania - Piazza G. Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
IT IU Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 7847 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 02 dicembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'atto di irrogazione sanzioni n. 007847/2024, relativa a omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato 2017, notificata il 11 Settembre 2024, recante la somma di euro 336,00 e contro
IT IU s.p.a. e Ministero della IU.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Illegittimita' delle sanzioni irrogate per tempestivo assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 07.08.2017 incardinava innanzi al Tribunale Civile di Catania il giudizio avente RG n. 14042/2017, versando, appena 20 giorni dopo l'iscrizione a ruolo – in base al valore della causa - il contributo unificato dell'importo di € 168,00 identificato al n. 01161164576445 del 28.07.2017 e la marca da bollo di € 27,00 identificata al n. 01161164576399 del 28.07.2017. Per quanto sopra esposto e documentato è evidente l'errore in cui sono incorse le parti resistenti e si chiede l'annullamento dell'atto opposto.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio IT IU s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'avviso di pagamento impugnato è stato disposto ex art. 16 D.P.R. n. 115/02 per l'omesso versamento del contributo unificato richiesto con invito - Numero Registro Recupero Crediti 000501/2022 - notificato, ai sensi dell'articolo 248 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in data 04.03.2022. in subordine, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni atteso che l'atto impugnato è stato disposto in forza dell'art. 16 comma 1 bis DPR 115/02 che testualmente In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/86, esclusa la detrazione ivi prevista;
l'art. 71 del testo unico a sua volta prevede … si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta e dunque, poiché il contributo originariamente dovuto ammontava ad € 168,00, coerente con la disposizione normativa appare l'importo richiesto. Quanto al fatto che il ricorrente non fosse tenuto al pagamento del contributo unificato la contestazione risulta: - intempestiva atteso che avrebbero dovuto esser avanzata in sede di opposizione all'avviso di pagamento sotteso all'atto per cui è causa, opposizione da proporsi entro 30 gg. decorrenti dalla notifica, avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente, il 4.3.2022, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Dunque, non vi è alcun dubbio circa la legittimità della richiesta di pagamento.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Si costituisce in giudizio Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La ricorrente con il ricorso de quo chiama in giudizio, oltre che il Ministero della IU, l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Catania e IT IU S.p.A., anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Orbene, proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 247 comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 , a nessuna delle “altre parti resistenti chiamate in giudizio” sopra menzionate compete direttamente o indirettamente la gestione del contributo unificato relativo ai giudizi iscritti a ruolo presso il Tribunale di Catania. Si rende opportuno evidenziare che, nell'ambito del processo civile, l'attività di verifica, ai sensi degli articoli 15, 16, 247 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, del contributo unificato, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1 e ss., del medesimo
D.P.R. e ritenuto omesso o versato in misura insufficiente in relazione ai ricorsi proposti davanti ai Tribunali
e alle Corti di Appello, è di esclusiva competenza degli Uffici preposti presso i citati organi di IU
Ordinaria che, come previsto da apposita convezione, per l'attività di recupero si avvalgono di IT
IU S.p.A..
Ne consegue che, essendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze estraneo al rapporto tributario controverso tra i ricorrenti e l'Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Catania, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio dello stesso Ministero per carenza di legittimazione passiva ovvero, in subordine, dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro un soggetto non legittimato.
Inoltre, la medesima ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese del giudizio avendo citato inutilmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze che - al fine di tutelare i propri interessi - è stato obbligato a costituirsi in giudizio sopportando le relative spese.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 12 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla legittimazione passiva del MEF-DGT e sulla richiesta di estromissione, l'eccezione del MEF-DGT è fondata. La controversia ha ad oggetto contributo unificato e conseguente sanzione relativi a un giudizio civile incardinato innanzi al Tribunale di Catania. La disciplina del DPR n.115/2002 individua l'ufficio competente nella struttura presso l'ufficio giudiziario in cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento/ integrazione: l'art.247 DPR 115/2002 attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione all'ufficio presso il magistrato ove è depositato l'atto cui si collega il pagamento/integrazione del contributo;
l'art.248
DPR 115/2002 prevede che sia l'ufficio a notificare l'invito al pagamento nei casi di omesso/insufficiente versamento. Ne consegue che il MEF-DGT non risulta titolare della gestione del contributo unificato “civile” relativo a giudizi dinanzi al Tribunale ordinario, né si configura, in relazione a tale rapporto, una sua legittimazione processuale passiva. Pertanto, va disposta l'estromissione del MEF-DGT dal giudizio.
Sussistono giusti motivi (natura della materia, pluralità di amministrazioni evocate e assetto non immediatamente univoco per il contribuente) per disporre la compensazione integrale delle spese tra la ricorrente e il MEF-DGT estromesso.
Dalla ricostruzione difensiva e dalla documentazione richiamata dalle parti resistenti emerge che l'atto sanzionatorio impugnato (RRC 007847/2024) si innesta su una precedente attività di recupero concernente il contributo unificato ritenuto omesso/insufficiente, preceduta da invito al pagamento ex art.248 DPR 115/2002 (RRC 000501/2022), notificato in data 04.03.2022. La contestazione oggi proposta dalla ricorrente investe, nella sostanza, il presupposto stesso dell'obbligazione (asserito pagamento già avvenuto all'atto dell'iscrizione a ruolo). Tuttavia, secondo la struttura del sistema delineato dal DPR 115/2002, tale censura avrebbe dovuto essere tempestivamente articolata in sede di impugnazione dell'atto presupposto (invito ex art.248), poiché la mancata contestazione nei tempi previsti comporta la stabilizzazione della pretesa e la conseguente preclusione a rimettere in discussione, in sede di impugnazione dell'atto conseguenziale, questioni già definibili con l'atto precedente. Pertanto, le doglianze sulla debenza del contributo (e, conseguentemente, sulla sanzione) non conducono all'annullamento dell'atto impugnato.
Sulla sanzione ex art.16, co.
1-bis, DPR 115/2002, l'atto impugnato risulta coerente con il meccanismo previsto dall'art.16, comma 1-bis, DPR 115/2002, che ricollega all'omesso/parziale pagamento l'applicazione della sanzione amministrativa secondo il rinvio normativo ivi contenuto. Ne deriva che, una volta consolidata la pretesa relativa al contributo unificato a monte (per le ragioni sopra esposte), il provvedimento sanzionatorio non presenta vizi idonei a determinarne l'annullamento.
Pur a fronte del rigetto del ricorso, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese anche nei confronti di IT IU S. p. A. , in considerazione: della peculiarità della materia (contributo unificato “civile” gestito in ambito giudiziario ordinario ma devoluto alla giurisdizione tributaria quanto all'impugnazione degli atti), della stratificazione degli atti (invito ex art.248 e successivo atto sanzionatorio), della pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti (uffici giudiziari/Ministeri/società concessionaria), che può ingenerare incertezza in ordine all'esatta individuazione del contraddittorio e delle censure utilmente proponibili.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze – Direzione della IU Tributaria, per carenza di legittimazione passiva;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e il MEF-DGT;
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto/avviso Registro Recupero Crediti 007847/2024;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed IT IU S.p.A.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di IU Tributaria di Primo
Grado di Catania il 12 Febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)