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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 827/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 28.2.2023
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Sonia Lena
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Katia Ariis
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, concordemente:
1 1) disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_1 collocamento e residenza abituale presso la madre, disponendo altresì che possa vedere e PE1 frequentare il padre secondo accordi tra gli stessi e comunque secondo i modi e i tempi rimessi alla volontà e ai desideri nonché alle esigenze psico-fisiche, di studio e di svago del ragazzo medesimo.
Il padre rilascia sin d'ora l'autorizzazione e acconsente a che il figlio svolga l'attività PE1 sportiva dell'atletica e partecipi a tutte le attività organizzate dal gruppo parrocchiale di Rivignano
“Anima Sogni”, dalla Pastorale Giovanile, dai ed eventuali altri gruppi di pari genere. Per PE2 il futuro, con riferimento a questo tipo di attività o similari il ragazzo si limiterà ad avvisare il padre e questi rilascia sin d'ora il suo consenso a partecipare a queste attività. Invece, con riferimento ad altre attività che comportino una spesa mensile superiore ad euro 120,00 il padre dovrà rilasciare il suo consenso alla richiesta del figlio, ovvero il dissenso motivato entro due giorni dalla richiesta;
in caso contrario, in assenza di risposta, si presumerà il consenso del padre. Le gite scolastiche si intendono sempre autorizzate sino ad una spesa di euro 250,00 complessiva per gita;
2) disporre che, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il padre corrisponda alla madre, in forma tracciabile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , un assegno di €320,00, rivalutabili annualmente in via automatica secondo gli Persona_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
3) disporre che, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il sig.
corrisponda direttamente alla figlia , in forma tracciabile, a titolo di Parte_1 Persona_3 contributo al suo mantenimento ordinario, un assegno di €320,00, rivalutabili annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
4) disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio Persona_4
, con lui residente, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio di cui al
[...]
Protocollo in uso al Tribunale di Udine, mentre la restante quota del 30% delle suddette spese verrà versata dalla madre direttamente a;
PE
5) disporre che l'assegno unico e universale previsto per venga percepito Persona_1 interamente dalla sig.ra CP_1
6) nulla disporre in punto di assegni fra gli ex coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
7) dichiarare integralmente compensate le spese di lite della presente causa, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà professionale;
8) prendere atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza emessa conformemente alle condizioni concordate non avendovi le stesse interesse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 e hanno contratto matrimonio concordatario il 29.12.2001 in Parte_1 Controparte_1 PE Comune di Teor Rivignano (UD); dal matrimonio sono nati i figli (29.5.2002) e PE
(30.9.2003), entrambi maggiorenni ma ancora studenti universitari, nonché (8.2.2009), PE1 minorenne;
i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Udine n.
830/2022, non impugnata.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, facendo presente che, medio tempore, era PE diventato padre del piccolo , nato dalla convivenza con una nuova compagna. Comparsi davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso e la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma a diverse condizioni, soprattutto sotto l'aspetto prettamente economico.
Con provvedimento presidenziale di data 24.1.2024, previo ascolto del minore la casa PE1 PE coniugale è stata assegnata alla moglie in quanto convivente con la figlia maggiorenne ed il figlio minore il mantenimento del figlio , convivente con il padre, è stato posto ad PE1 PE integrale carico del padre;
a carico del padre è stato posto anche un assegno per il mantenimento PE della figlia (da versare direttamente alla stessa) e per il minore (da versare alla madre) PE1 di euro 350,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie necessarie per i tre figli;
nulla per assegni tra i coniugi.
I coniugi sono stati indi rimessi davanti al Giudice Istruttore.
In questa sede, previa pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 17.9.2024 il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti, le quali ne hanno condiviso i principi riservandosi, però, di apportare alcune modifiche soprattutto con riferimento alle attività che avrebbe potuto espletare anche senza previo consenso paterno. PE1
Alla successiva udienza del 25.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte e, pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte poiché conformi agli PE interessi dei figli , e PE PE1
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Persona_1 collocamento e residenza abituale presso la madre, disponendo altresì che possa vedere e PE1 frequentare il padre secondo accordi tra gli stessi e comunque secondo i modi e i tempi rimessi alla volontà e ai desideri nonché alle esigenze psico-fisiche, di studio e di svago del ragazzo medesimo.
3 Il padre rilascia sin d'ora l'autorizzazione e acconsente a che il figlio svolga l'attività PE1 sportiva dell'atletica e partecipi a tutte le attività organizzate dal gruppo parrocchiale di Rivignano
“Anima Sogni”, dalla Pastorale Giovanile, dai ed eventuali altri gruppi di pari genere. Per PE2 il futuro, con riferimento a questo tipo di attività o similari il ragazzo si limiterà ad avvisare il padre e questi rilascia sin d'ora il suo consenso a partecipare a queste attività. Invece, con riferimento ad altre attività che comportino una spesa mensile superiore ad euro 120,00 il padre dovrà rilasciare il suo consenso alla richiesta del figlio, ovvero il dissenso motivato entro due giorni dalla richiesta;
in caso contrario, in assenza di risposta, si presumerà il consenso del padre. Le gite scolastiche si intendono sempre autorizzate sino ad una spesa di euro 250,00 complessiva per gita;
2) dispone che, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il padre corrisponda alla madre, in forma tracciabile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , un assegno di € 320,00, rivalutabili annualmente in via automatica secondo Persona_1 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
3) dispone che, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il sig. PE
corrisponda direttamente alla figlia in forma tracciabile, a titolo di Parte_1 PE1 contributo al suo mantenimento ordinario, un assegno di € 320,00, rivalutabili annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
4) dispone che il padre provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio , Persona_4 con lui residente, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Udine, mentre la restante quota del 30% delle suddette spese verrà versata dalla madre direttamente a;
PE
5) dispone che l'assegno unico e universale previsto per venga percepito Persona_1 interamente dalla sig.ra CP_1
6) nulla dispone in punto di assegni fra gli ex coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
7) dichiara integralmente compensate le spese di lite della presente causa, dando atto della espressa rinuncia da parte dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà professionale;
8) prende atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza emessa conformemente alle condizioni concordate non avendovi le stesse interesse.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 26.3.2025
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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