Ordinanza collegiale 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 15/09/2022, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 01406/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2022, proposto da
EO NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare Arca Sud Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 2674 del 28 febbraio 2022 di ARCA SUD SALENTO, adottata dal Responsabile di P.O., con la quale è stato comunicato al sig. NN EO il rigetto dell'istanza di subentro e il conseguente obbligo alla riconsegna dell'immobile “entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente”, con avvertimento che “in mancanza di riscontro […] la S.V. sarà considerata occupante senza titolo”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - Arca Sud Salento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. A. Carrisi, in sostituzione dell'avv. F. Vincenti, per la parte ricorrente;
1) Premesso che:
- a) il sig. EO NN ha proposto, innanzi al G.O., azione ex art. 700 c.p.c., invocando “la pronuncia cautelare finalizzata all’accertamento definitivo della illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo che …… sarebbe titolare di un diritto soggettivo a subentrare nell’assegnazione dell’immobile” ERP di cui si discute (sito in Gallipoli in via Udine n. 218);
- b) il G.O., con ordinanza del 28 giugno 2022, ha declinato la propria giurisdizione “ in favore del giudice amministrativo ”, ritenendo che “ nel caso di specie, tuttavia, l’occupazione senza titolo è la diretta conseguenza del diniego dell’istanza di regolarizzazione del rapporto di locazione da parte della pubblica amministrazione che, rigettando la domanda di voltura, non agisce iure privatorum nei confronti di NN EO, ma svolge un’attività amministrativa discrezionale di valutazione dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica; gli atti di cui si chiede la sospensione dell’efficacia, pertanto, sono atti riconducibili all’esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione e si incardinano in un rapporto di natura pubblicistica…. ”, come tale sindacabile dal G.A.;
- c) il ricorrente ha quindi riassunto il gravame davanti a questo G.A.;
2) Rilevato che, nella materia de qua, la Corte di Cassazione ha osservato quanto segue: «3. - Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). 4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio […]. La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio» (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021);
3) Rilevato che, nel caso di specie, si tratta di una nota riportante il rigetto dell’istanza di “subentro”, formulata dal ricorrente, nel contratto di locazione intestato al padre, sig. NN DO, con conseguente statuizione dell’obbligo di “riconsegna nell’immobile”, si ravvisano validi motivi per riscontrare la piena operatività del principio – già affermato in giurisprudenza - secondo cui <<va attribuita al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell’assegnazione non riserva all’amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. 19 agosto 2016, n. 17201; 26 ottobre 2017, n. 25411; 16 gennaio 2007, n. 757; 10 gennaio 2003, n. 178)>> (T.A.R. Salerno, sent. n. 28 del 12 gennaio 2022);
4) Ritenuto, pertanto, che, sulla scorta dei richiamati principî giurisprudenziali e ai sensi degli artt. 59, comma 3, L. n. 69/2009, e 11, comma 3, c.p.a., debba disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai fini della declaratoria del giudice al quale spetta decidere la presente controversia, con conseguente sospensione del presente giudizio, sino alla pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite;
5) Ravvisata, dunque, la sussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, affinché si pronunci sul conflitto di giurisdizione sollevato in ordine alla presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. Staccata di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) solleva il conflitto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione, e ne rimette la decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- b) sospende, nelle more della decisione sul conflitto di giurisdizione, il presente giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO